Sentenza n. 112/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13d.P.R. 818/1957
- art. 4d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 27legge 218/1952
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 26
giugno 1962 dalla Corte suprema di cassazione, Sezione 2 civile, nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e Bolognini Teresa, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del
10 novembre 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra Teresa Bolognini e l'I.N.P.S.,
la Corte di cassazione, con ordinanza del 26 giugno 1962, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4, 27 e 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Si premette in fatto nell'ordinanza che l'operaia Bolognini, già
pensionata della Previdenza sociale, aveva continuato a prestare
attività retribuita alle dipendenze altrui, e, rimasta disoccupata,
aveva percepito la relativa indennità. Avendo definitivamente cessato
di lavorare, chiese il supplemento di pensione inbase ai contributi
maturati a suo favore dopo il pensionamento; ma l'istanza venne accolta
limitatamente ai contributi effettivamente versati, con esclusione dei
contributi figurativi relativi al periodo di disoccupazione
indennizzata, in quanto - secondo l'I.N.P.S.-il beneficio della
contribuzione fittizia per disoccupazione non si estende a coloro che
già godono di pensione.
Sorta pertanto la questione se sia applicabile, anche a coloro che
godono di pensione, la norma dell'art. 4 della legge n. 218 del 1952,
secondo la quale i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di
disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini
del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa,
l'I.N.P.S. ha continuato a sostenere in giudizio la tesi negativa. Il
Tribunale di Novara, invece, ha accolto la domanda attrice, rilevando
che il sistema della cosidetta contribuzione fittizia è di
applicazione generale e, quindi, operativo anche in favore di coloro
che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, abbiano continuato
a prestare attività lavorativa. Anche la Corte di appello di Torino ha
deciso in conformità: preso in esame il disposto dell'art. 27 della
legge n. 218 del 1952, ha rilevato che l'obbligo del versamento dei
contributi previdenziali non cessa nel caso in cui il pensionato
continui a prestare attività lavorativa; che la locuzione "contributi
versati", i quali danno diritto ad un supplemento di pensione,
comprende anche i contributi accreditati, da considerare come
fittiziamente versati; che l'art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, il quale risolve la questione nel senso voluto dall'I.N.P.S., non
può essere applicato in quanto contiene una norma innovativa e non
interpretativa delle disposizioni legislative vigenti.
Avendo l'I.N.P.S. denunziato la violazione ed errata applicazione
degli artt. 4 e 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dell'art. 13
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, la Corte di cassazione ha ripreso
in esame la questione di legittimità costituzionale del predetto art.
13 sotto l'aspetto dell'ecceso di delega conferita dall'art. 37 della
legge n. 218 del 1952 ed è andata in contrario avviso rispetto a
quanto deciso con la sentenza del 31 maggio 1960, n. 1405, con la quale
aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
La Corte di cassazione ha considerato:
1) per i casi di disoccupazione previsti dall'art. 4 della legge n.
218 del 1952 l'espressione "contribuzione figurativa" è impropria in
quanto, di fatto, i contributi vengono versati mediante un
trasferimento di fondi annualmente effettuato a favore del Fondo
assicurati obbligatori, ed a favore del Fondo per l'adeguamento delle
pensioni;
2) vi è uno stretto collegamento fra indennità di disoccupazione
e contribuzione figurativa durante il periodo di disoccupazione, ai
fini dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, tanto che questa
ultima può essere considerata come prestazione accessoria della
indennità di disoccupazione;
3) dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la
norma dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957, il
pensionato ha diritto all'indennità di disoccupazione quando ne
ricorrano i requisiti voluti dalla legge: onde non appare agevole
negare al pensionato disoccupato quella ulteriore prestazione, che è
rappresentata dalla contribuzione figurativa;
4) a conferma di tutto ciò, il primo comma dell'art. 27 della
legge n. 218 del 1952 ha negato rilevanza al raggiungimento dell'età
pensionabile ed ha voluto conservare il rapporto assicurativo per
coloro che continuano a prestare attività lavorativa, con tutte le
conseguenze derivanti da tale principio.
Pertanto, la Corte di cassazione - ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione - ha sospeso il giudizio ed ha
ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10
novembre 1962.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'I.N.P.S. in
persona del suo Presidente, Dott. Angelo Corsi, rappresentato e difeso
dagli avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e
Pierino Pierini.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria, l'I.N.P.S. sottolinea
l'importanza generale della questione sottoposta all'esame della Corte,
anche per gli effetti finanziari della eventuale eliminazione della
norma limitatrice degli oneri che gravano in via accessoria sulle
assicurazioni per la disoccupazione e per la tubercolosi. E rileva che
la limitazione espressamente dettata dall'art. 13 del decreto n. 818
è in rapporto di stretta dipendenza con le finalità perseguite dal
legislatore mediante la istituzione della contribuzione fittizia. Da
tutte le disposizioni di legge precedenti a quella del 4 aprile 1952
risulterebbe che il beneficio della contribuzione figurativa aveva come
presupposto la qualità di assicurato obbligatorio (ben distinguibile
da quella di pensionato) ed era destinato al fine principale di fare
conseguire il diritto alla pensione; solo subordinatamente influiva
sulla misura di essa. Non sembrerebbe che le espressioni usate
dall'art. 4 della legge del 1952 siano tali da giustificare la
differenza strutturale affermata dalla Corte di cassazione, né sembra
decisivo il rilievo che la legge pone l'onere a carico delle
assicurazioni per la disoccupazione e per la tubercolosi.
In quanto alla norma dell'art. 27, essa sanzionerebbe soltanto
l'obbligo della contribuzione oltre il limite dell'età pensionabile,
il che non equivale ad una prosecuzione dell'assicurazione, in quanto
l'assicurazione cessa col verificarsi del rischio. L'obbligo di
contribuzione - sempre secondo l'I.N.P.S. - conduce ad effetti
limitati, specificati nel capoverso dell'art. 27, il quale distingue
fra coloro che hanno maturato il diritto a pensione, cui spetta
soltanto il supplemento di pensione (e non altro diritto), e coloro che
non hanno maturato il diritto a pensione, per i quali continua il
rapporto assicurativo con tutti i suoi effetti.
Per questi motivi, l'impugnata norma dell'art. 13 non farebbe altro
che ripetere in termini chiari ciò che è contenuto implicitamente
negli artt. 4 e 27 della legge del 1952. Considerato in diritto :
Nell'estendere anche ai disoccupati ed ai tubercolotici il
beneficio della cosiddetta contribuzione figurativa - che l'art. 6 del
D. L. L. 21 aprile 1919, n. 603, aveva istituito, e gli artt. 6 del R.
D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e 56 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n.
1827, avevano riprodotto e completato per i periodi di malattia, di
servizio militare e di gravidanza e puerperio - l'art. 4 della legge 4
aprile 1952, n. 218, stabilisce che i periodi per i quali è
corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione
ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
Intanto, il lavoratore che, dopo avere raggiunto l'età
pensionabile - abbia o meno liquidato la pensione di vecchiaia -
continui a prestare attività retribuita alle dipendenze altrui, è
obbligato a versare i contributi dovuti per le forme di previdenza ed
assistenza sociale (art. 27 della stessa legge). E poiché lo stesso
articolo stabilisce che, per tale versamento, il pensionato acquista il
diritto ad un supplemento di pensione, il legislatore, delegato ad
emanare norme transitorie, di attuazione e di coordinamento della legge
del 1952, ha ritenuto di potere limitare gli effetti di siffatta
contribuzione soltanto al supplemento di pensione; ed in conseguenza,
con le norme degli artt. 32 e 13 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha
stabilito che non competono né l'indennità di disoccupazione, né
l'accreditamento figurativo dei contributi per i periodi di
disoccupazione indennizzata. Per risolvere, quindi, la questione di
eccesso di delega sottoposta all'esame di questa Corte in merito
all'art. 13 suindicato, occorre stabilire quale configurazione
giuridica abbia il rapporto creato dalla disposizione dell'articolo 27,
e decidere in conseguenza quali sono, a termini di legge, le
prestazioni dovute dall'I.N.P.S. in corrispettivo dei contributi
versati dal lavoratore dopo il pensionamento.
La risposta a siffatti quesiti è stata - sostanzialmente - già
data da questa Corte con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, la quale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del del
D.P.R. n. 818 del 1957, ed ha riconosciuto anche per il pensionato il
diritto di percepire l'indennità di disoccupazione quando ne ricorrano
le condizioni di legge.
Questa decisione ha rilevanza nella soluzione dell'attuale
questione, sia per l'intimo legame della norma dell'art. 32 con quella
dell'art. 13, sia per gli argomenti di carattere generale richiamati ed
applicati.
Sotto il primo aspetto, già per altro rilevato dalla ordinanza
della Corte di cassazione, occorre precisare che, in contrapposto agli
adempimenti assicurativi che condizionano il diritto soggettivo del
lavoratore in materia di disoccupazione involontaria, sta una duplice
prestazione dell'I.N.P.S.: pagamento della indennità di disoccupazione
e contemporaneo accreditamento dei contributi figurativi dei periodi di
disoccupazione indennizzata. Le due prestazioni sono inscindibilmente
legate l'una all'altra, anche perché l'accreditamento dei contributi
figurativi, che nei vari casi preveduti dalla legge è condizionato
alla richiesta dell'interessato, nell'ipotesi in esame non è
subordinato all'istanza dell'assicurato. Onde, riconosciuto il diritto
del pensionato di beneficiare della indennità di disoccupazione, non
è possibile escludere il diritto al conseguenziale accreditamento dei
contributi figurativi, quando manchino valide e sostanziali ragioni che
legittimino il diverso trattamento.
Sotto il secondo aspetto, va notato che gli argomenti adottati
dalla precedente sentenza di questa Corte formano logica premessa dalla
quale discendono identiche conseguenze nella valutazione della
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 32 e
nell'art. 13. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che fra
l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e l'assicurazione
contro la disoccupazione non vi è alcuna incompatibilità, essendo
ciascuna di esse collegata allo stato di bisogno del lavoratore
derivante da cause completamente differenti. Ed ha ritenuto che la
indipendenza delle due forme di assicurazione è confermata dal testo
legislativo fondamentale (R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827), che
delinea il diritto del lavoratore al conseguimento delle prestazioni
come un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, il quale sorge,
sulla base del rapporto assicurativo, col verificarsi delle condizioni
stabilite dalla legge. Ed a questi fondamentali principi occorre fare
riferimento anche per decidere la questione ora esaminata.
Allo scopo di determinare le caratteristiche principali del
rapporto disciplinato dall'art. 27 della legge n. 218 del 1952 occorre
porre in rilievo che esso impone espressamente al pensionato che
continui a prestare attività retributiva alle dipendenze altrui il
versamento dei contributi relativi alle varie forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza sociale, compresa quindi l'assicurazione
contro la disoccupazione. Si fa questione se detto rapporto possa
costituire continuazione di quello assicurativo precedente al
pensionamento o se, viceversa, trattasi di rapporto nuovo, delimitato
nei suoi effetti, in quanto l'art. 27 parla di obbligo di contribuzione
che deve proseguire, ma non di assicurazione che continua. Ed invero,
si sostiene da parte dell'I.N.P.S. che l'assicurazione non potrebbe
avere ulteriore vita, con pienezza di effetti, essendosi verificato il
rischio dedotto in assicurazione. Ma osserva la Corte che siffatta
tesi può proporsi soltanto quando sussista quella concezione unitaria,
che diventa confusione, fra le varie forme di previdenza ed assistenza
sociale, che la Corte ha invece individuate e distinte con la cennata
precedente sentenza. Pur essendo invero unitariamente concepita ed
attuata, quale espressione della mutualità e solidarietà sociale, la
previdenza sociale si articola nei diversi rami della vecchiaia, della
invalidità, della tubercolosi e della disoccupazione, ai quali
corrispondono differenti norme e differenti prestazioni dell'I.N.P.S.
Accolto il principio della indipendenza di ciascuna di tali branche, ed
ammessa la compatibilità del cumulo delle varie prestazioni, non si
può più addurre che l'assicurazione contro la disoccupazione assume
un diverso aspetto qualora si sia già verificato l'evento del
raggiungimento dell'età pensionabile. Ciò posto, è da dedursi che
per la pensione di vecchiaia - essendosi già verificato il rischio
assicurato - era indispensabile una norma (art. 27) la quale stabilisse
che i nuovi contributi versati dal pensionato danno vita al supplemento
di pensione. Per le altre forme di previdenza, e quindi anche per la
disoccupazione, sarebbero state superflue altro norme, essendo ovvio
che dopo il pensionamento, come non cessa l'obbligo della
contribuzione, non cessa neppure l'obbligo delle correlative
prestazioni dell'I.N.P.S. Si deve, pertanto, concludere che il rapporto
disciplinato dall'articolo 27-per quanto riguarda il caso in esame
della disoccupazione - produce i medesimi effetti tanto prima del
pensionamento quanto successivamente ad esso; e che, di conseguenza,
l'I.N.P.S. è tenuto a tutte le prestazioni inerenti alla
disoccupazione.
Alle medesime conclusioni si perviene esaminando la norma dell'art.
4 della legge n. 218 del 1952, la quale - come del resto facevano
anche le precedenti leggi del 1919 e del 1935-riconosce la validità
dei contributi figurativi della disoccupazione indennizzata "ai fini
del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa". È
questo un beneficio concesso agli assicurati della previdenza sociale i
quali - per determinati motivi non dipendenti dalla loro volontà - non
possono lavorare e non possono quindi ricavare dal lavoro i mezzi per
fare fronte alla contribuzione assicurativa obbligatoria. Il
contributo dello Stato al funzionamento della previdenza sociale, che
si concreta sotto forma di integrazione delle prestazioni, diventa in
tali casi totale, esonerando il lavoratore e ricorrendo alla finzione
di considerare quei periodi di tempo non scoperti da assicurazione. La
finzione ha effetto pratico per la liquidazione della pensione, in
quanto serve a fare raggiungere il minimo contributivo per ottenerla,
oppure a fare aumentare la misura della pensione in relazione agli
aumentati periodi di contribuzione. Questo e non altro essendo il
motivo per cui la legge stessa ha voluto indicare lo scopo che si vuol
raggiungere con la contribuzione figurativa, va osservato che il
lavoratore acquista il diritto ogni qualvolta ricorrono le condizioni
poste dalla legge. Ma, in una legislazione ispirata al favore verso il
lavoratore, non è ammissibile che una restrittiva interpretazione
dello scopo, che la legge si prefigge, - operata peraltro
dall'esecutivo non delegato a far ciò, né espressamente, né
implicitamente - possa portare alla esclusione od alla limitazione del
diritto conseguito dal lavoratore sussistendone le condizioni poste
dalla legge. Per questo motivo, l'esatta interpretazione della norma
dell'art. 4 conduce all'affermazione che i contributi figurativi
debbono essere riconosciuti ed accreditati ogni qualvolta essi portano
ad un beneficio economico nel procedimento generale di liquidazione
della pensione Quando in questo procedimento si è inserito anche
l'istituto del supplemento di pensione, non appare possibile separare
questo supplemento, destinato a diventare un tutto unico con la
pensione ed a fondersi con essa. Ed occorre anche notare che gli artt.
9 e 27 della legge del 1952 chiaramente esprimono questo concetto di
fusione del supplemento nella pensione in quanto dispongono che esso
"integra" la pensione, e cioè la rende unica ed intera.
Va, quindi, disattesa la tesi dell'I.N.P.S., che il supplemento non
è né pensione, né misura della pensione, o che possa avere
disciplina diversa dalla pensione.
Se dunque la retta interpretazione convince che i contributi
figurativi relativi ai periodi di disoccupazione indennizzata debbono
essere riconosciuti ai fini della liquidazione del supplemento di
pensione, la norma impugnata che, in sede di attuazione e di
coordinamento della legge del 1952, toglie tale beneficio al
lavoratore, va dichiarata illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27
e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte