Sentenza n. 112/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1977 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 12/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento
del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1974 dal pretore di Sulmona, nel procedimento civile vertente
tra Ernesto Pero Sichetti e l'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio), iscritta al n. 496 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.
Visto l'atto di costituzione dell'ENASARCO, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile - promosso da Ernesto
Persichetti, già rappresentante di commercio, nei confronti
dell'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio), con ricorso 16 giugno 1974, per ottenere
il riconoscimento, al fine di conseguire la pensione, del proprio
diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale ed alla
conseguente pensione di vecchiaia, previa restituzione all'ENASARCO del
capitale liquidatogli nel 1972 - il pretore di Sulmona, con ordinanza
22 ottobre 1974, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della
controversia e non manifestamente infondata la questione sollevata dal
ricorrente in riferimento all'art. 3 della Costituzione e concernente
la legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n.
12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di
commercio), "nella parte in cui limita il diritto alla ricostruzione
della posizione previdenziale agli agenti di commercio che non abbiano
raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione
di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui
all'art. 5 d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 (Norme regolamentari del
trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio").
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
15 gennaio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 31 gennaio 1975, e si è
costituito l'ENASARCO con deduzioni depositate il 4 febbraio 1975.
L'Avvocato generale dello Stato e l'ENASARCO hanno chiesto che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza 22 ottobre 1974 il pretore di Sulmona prospetta la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura
e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di
commercio).
Secondo il pretore di Sulmona, il citato art. 39 legge n. 12 del
1973 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza perché
riconosce il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale
e, quindi, alla pensione di vecchiaia, previo rimborso del capitale
già liquidato, solo ai rappresentanti di commercio che avrebbero
potuto raggiungere il periodo minimo di 15 anni di anzianità
contributiva qualora si fossero avvalsi della facoltà - prevista
dall'art. 5 d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 (Norme regolamentari del
trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio) - di richiedere all'ENASARCO il trasferimento dei
contributi, anteriori al secondo semestre 1956 e previsti dall'art. 12
dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, sui rispettivi conti
individuali. Questi rappresentanti di commercio, che lasciarono, per
libera scelta, decorrere il termine di due anni prescritto dal citato
art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968 per l'esercizio della facoltà sopra
citata, hanno ora, in base all'impugnato art. 39 legge n. 12 del 1973,
diritto di ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, e
quindi, la pensione di vecchiaia, mentre lo stesso diritto non è
riconosciuto agli altri rappresentanti di commercio, come l'attore, che
si troverebbero in situazione del tutto simile, in quanto anche essi a
suo tempo chiesero la liquidazione del conto individuale, senza avere
ancora maturato l'anzianità contributiva minima per la pensione di
vecchiaia, e, quindi, effettuarono una scelta che, a distanza di tempo,
si è rivelata errata. L'attore, come pone in risalto il pretore di
Sulmona, nel dicembre 1971 non aveva ancora maturato il periodo minimo
di 15 anni di anzianità contributiva e chiese e ottenne la
liquidazione del proprio conto individuale, pur continuando ad
esercitare l'attività di rappresentante di commercio; e non è
compreso tra coloro che hanno diritto alla ricostruzione della
posizione previdenziale di cui all'art. 39 legge n. 12 del 1973, avendo
iniziato la sua attività nel 1957 e non avendo contributi trasferibili
a norma dell'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968.
La questione non è fondata.
L'impugnato art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12, concerne solo gli
agenti ed i rappresentanti di commercio che, pur avendo lavorato per
almeno quindici anni e versato contributi all'ENASARCO, non avevano
raggiunto, ai fini pensionistici, l'anzianità contributiva minima di
15 anni necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Questi
rappresentanti avevano potuto ottenere la liquidazione del conto di
previdenza, in luogo del trattamento di pensione, perché non avevano
esercitato la facoltà, riconosciuta dall'art. 5 d.P.R n. 758 del 1968,
di ottenere il trasferimento, sui rispettivi conti individuali, dei
contributi, previsti dall'art. 12 accordo economico collettivo 30
giugno 1938, e, quindi, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13
ottobre 1958.
Va precisato che l'accordo del 1938 prevedeva contributi che
assorbivano l'indennità di risoluzione del rapporto (ex art. 1751 cod.
civ.), e attribuivano il diritto a conseguire la liquidazione di una
somma quale capitale e non la pensione; mentre gli accordi del 1956 e
del 1958 hanno istituito un trattamento di previdenza, che è diverso
dall'indennità di risoluzione del rapporto e riconosce il diritto alla
pensione dopo il versamento di contributi per quindici anni ed il
compimento di 60 anni di età.
Il denunciato art. 39 legge n. 12 del 1973 pone i rappresentanti e
gli agenti di commercio che, per il mancato esercizio della facoltà di
cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968, avevano potuto ottenere solo il
trattamento di liquidazione, pur vantando 15 anni di contribuzione
anteriori agli accordi del 1956 e del 1958, sullo stesso piano di
coloro che avevano esercitato la suddetta facoltà e, quindi, ottenuto
la pensione e di coloro che, non avendo esercitato la medesima facoltà
e non avendo chiesto il trattamento di liquidazione, hanno acquisito il
diritto a pensione in base alla legge n. 12 del 1973.
L'attore, invece, al momento della sua richiesta di liquidazione
del conto, dopo il compimento di 60 anni, vantava una anzianità
contributiva di soli 14 anni, costituita da contributi relativi ad anni
posteriori all'entrata in vigore degli accordi del 1956 e del 1958 e,
quindi, fin dall'origine idonei al conseguimento del trattamento di
pensione, che avrebbe potuto scegliere, in luogo della liquidazione, al
raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva di 15 anni. I
contributi versati, quindi, non potevano consentire l'esercizio della
precisata facoltà di cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968. L'attore,
nel richiedere la liquidazione del suo conto, effettuò una libera
scelta non condizionata dal mancato esercizio di detta facoltà.
Da queste precisazioni risulta evidente che è profonda la
differenza tra la situazione dei rappresentanti di commercio, ai quali
è applicabile la norma impugnata, e quella di cui trattasi. Non
sussiste, quindi, la lamentata violazione del principio di eguaglianza
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, può
ravvisarsi solo quando siano regolate diversamente situazioni omogenee
o simili e non vi sia razionale giustificazione di tale diversità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli
agenti e dei rappresentanti di commercio) proposta dal pretore di
Sulmona, con ordinanza 22 ottobre 1974, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VENTO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte