Sentenza n. 112/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Codice di procedura penale
- art. 429legge 81/1987
- art. 417legge 81/1987
- art. 423legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 423Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale; dell'art. 429 (in combinato
disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 del codice
di procedura penale), e dell'art. 2, n. 52 della legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il
29 luglio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di La Rosa
Salvatore ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui, attribuendo prevalenza alla decisione del giudice del
dibattimento nel contrasto con il giudice dell'udienza preliminare,
comprime la libertà di giudizio di quest'ultimo, vincolandolo a
pronunziare un provvedimento di propria competenza secondo la
statuizione di un giudice diverso da quello di legittimità;
b) dell'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423
del codice di procedura penale), e dell'art. 2 n. 52 della legge di
delega 16 febbraio 1987, n. 81, per contrasto con gli artt. 3, 24 e
101 della Costituzione, perché tali norme, imponendo al giudice
dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il
giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M. e
contraria al suo convincimento, comprimerebbero l'esercizio della
funzione giurisdizionale oltre il limite della soggezione del giudice
unicamente alla legge ed attenterebbero al principio della
inviolabilità della difesa.
2. - Nel processo penale contro alcuni coimputati di distinti
fatti di detenzione, vendita e cessione di "non modiche quantità" di
eroina (secondo la richiesta del P.M.) il remittente espone di aver
disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa perché gli
imputati rispondessero della ipotesi di reato attenuata prevista
dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, anziché di
quella prevista dal primo comma della medesima norma, configurata dal
pubblico ministero.
Il Tribunale ha dichiarato, con ordinanza, la nullità ex art.
178, primo comma, del codice di procedura penale, del decreto che
aveva disposto il giudizio, ravvisando la violazione dell'art. 423
dello stesso codice, per avere il G.U.P. modificato l'imputazione
risultante dalla richiesta del P.M. e riconosciuto il fatto di lieve
entità nel reato di detenzione e cessione di stupefacenti.
3. - Ciò premesso, il giudice a quo rileva che non è vietato al
giudice preliminare (e risponderebbe, anzi, a giusti criteri di
completezza nella enunciazione del fatto onde consentire all'imputato
una difesa consapevole) l'indicazione di tutti gli elementi salienti
della fattispecie, compresi quelli che possano comportare
attenuazioni della pena o un diverso regime delle limitazioni
cautelari (argomento tratto dagli artt. 429 lett.c e 65 del codice di
procedura penale, in relazione anche all'art. 275, terzo comma);
tanto più quando sugli elementi circostanziali l'imputazione del
P.M. contenga indicazioni ritenute dal giudice in contrasto con le
effettive risultanze degli atti (nel caso di specie, il P.M. ha
definito "non modica", nella imputazione, la quantità di
stupefacente detenuta dagli imputati).
Nel convincimento, dunque, che il giudice dibattimentale non possa
vincolare alle sue statuizioni il giudice preliminare, in caso di
regresso del processo, nel contenuto di un provvedimento che compete
a quest'ultimo, e nella convinzione che il decreto di rinvio a
giudizio debba poter contenere la indicata modifica della imputazione
(che in atto non sarebbe consentita, stando alla interpretazione
della disciplina in vigore), il remittente ha sollevato la questione
incidentale di legittimità costituzionale prima indicata.
4. - Al riguardo rileva:
1) La norma dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale regola preventivamente il contrasto tra il giudice
dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, attribuendo
prevalenza alla decisione di quest'ultimo.
Il criterio di prevalenza in questione, e la conseguenziale
esclusione dell'ammissibilità del conflitto tra giudice delle
indagini (o dell'udienza preliminare) e giudice dibattimentale, si
porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 101, secondo comma,
della Costituzione, nella misura in cui risulta compressa la
intangibile autonomia giurisdizionale del giudice della fase
preliminare: giudice soggetto "soltanto" alla legge nella
deliberazione e, dunque, indipendente nel suo libero convincimento
dalla statuizione di ogni altro giudice diverso da quello di
legittimità.
5. - Inoltre, le norme previste dagli artt. 2 n. 52 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e 429 del codice di procedura penale
(in combinato disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b) e
423) imponendo al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel
decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto
formulata dal P.M. e contraria al suo convincimento, contrasterebbero
anch'esse con il richiamato art. 101, secondo comma, della
Costituzione comprimendo, a loro volta, l'esercizio della funzione
giurisdizionale oltre il limite della soggezione del giudice
unicamente alla legge.
Oltre a ledere il principio del libero convincimento insito
nell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, detta disciplina
contrasterebbe anche con il principio di ragionevolezza enunciato
dall'art. 3: la intangibilità della configurazione giuridica del
fatto formulata dal P.M., prevista dai richiamati artt. 417, 423 e
429 del codice di procedura penale, imponendo al giudice dell'udienza
preliminare financo di contraddire la propria motivata convinzione,
nonostante l'art. 192 dello stesso codice ne salvaguardi invece la
libertà di valutazione, porrebbe in essere una irragionevole
disparità di disciplina.
6. - La normativa in esame, infine, attenterebbe anche al
principio della inviolabilità della difesa, frustrando il diritto
delle parti alla corretta configurazione giuridica del fatto-reato
del quale l'imputato è chiamato a rispondere: l'art. 24 secondo
comma della Costituzione, garantisce la inviolabilità della difesa
in ogni stato e grado del procedimento, ma questa norma-cardine
verrebbe violata ove il giudice dell'udienza preliminare - giudice
naturale nella fase - sia tenuto, per legge, a rimanere insensibile
all'esigenza difensiva di adeguare immediatamente la qualificazione
giuridica alla effettiva portata del fatto.
7. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Premette l'Avvocatura che l'indipendenza del giudice, garantita
dal secondo comma dell'art. 101 della Costituzione, è volta ad
assicurare l'imparzialità del giudice, vale a dire l'esclusione di
ogni pericolo di parzialità, onde a lui sia assicurata una posizione
assolutamente super partes.
La situazione in esame non sarebbe invece in alcun modo lesiva del
precetto della indipendenza personale e della terzietà del giudice,
in quanto sono denunciate norme di legge che disciplinano la
attività del processo, le competenze ed i limiti del potere
riservato a taluni suoi protagonisti (nel caso P.M., GIP e Tribunale)
in uno sviluppo razionale.
È conseguenza dell'attribuzione al P.M. della titolarità
dell'esercizio dell'azione penale, - ritiene l'Avvocatura - che egli
sia il solo legittimato a modificare l'imputazione, così come è
razionale prevedere che il processo si svolga in progressione, con la
conseguente prevalenza delle fasi successive; principio che è alla
base non solo delle preclusioni, ma anche delle norme come quella di
cui all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, o
come quelle che impongono al giudice del rinvio il rispetto del
principio di diritto affermato in sede di Cassazione. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Siracusa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo
prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento nel contrasto
con il giudice dell'udienza preliminare, comprime la libertà di
giudizio di quest'ultimo, vincolandolo a pronunciare un provvedimento
di propria competenza secondo la statuizione di un giudice diverso da
quello di legittimità.
2. - Con il medesimo provvedimento il remittente solleva anche
questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 (in combinato
disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale, e
dell'art. 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perché tali norme,
imponendo al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel
decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto
formulata dal pubblico ministero e contraria al suo convincimento,
comprimerebbero l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre il
limite della soggezione del giudice unicamente alla legge, ed
attenterebbero al principio della inviolabilità della difesa.
3. - La prima delle questioni sollevate dal G.I.P. presso il
Tribunale di Siracusa deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Questa Corte ha già più volte esaminato la questione di
legittimità dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale in raffronto al principio costituzionale di soggezione del
giudice alla legge (cfr. ordd. n. 241 del 1991, 13, 69, 70 e 71 del
1992) rilevando, in primo luogo, che la prevalenza della decisione
del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per
le indagini preliminari, è prevista proprio da una disposizione
avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; nelle
citate pronunce (cfr. in particolare ord. n. 241 del 1991) si è
altresì affermato che il principio dell'indipendenza dei giudici,
come ritenuto dalla Corte in riferimento ai vincoli derivanti dalla
pluralità dei gradi di giurisdizione, comporta, nel sistema
processuale, la previsione di disposizioni preordinate al
coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante
l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti
degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra
autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di
giustizia, e, come nel caso della norma in esame, la sollecita
definizione del processo.
Non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già
esaminati, va pertanto confermata la medesima conclusione di
manifesta infondatezza già espressa nelle precedenti pronunce.
4. - La seconda questione, relativa alla legittimità dell'art.
429 del codice di procedura penale (in combinato disposto con gli
artt. 417 e 423 c.p.p.) e dell'art. 2 n. 52 della legge 16 febbraio
1987 n. 81, è, invece, inammissibile.
Il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal giudice
remittente poggia su di una erronea individuazione degli elementi
che, ai sensi della medesima norma impugnata, devono essere contenuti
nel decreto che dispone il giudizio.
A quanto risulta dalla esposizione della vicenda contenuta nel
provvedimento di rimessione, l'art. 429 viene censurato nella parte
in cui imporrebbe al G.I.P. di adottare, nel decreto che dispone il
giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal pubblico
ministero pur se contraria al suo convincimento; più in particolare
gli vieterebbe, nel caso in esame, di formulare "l'ipotesi di reato
attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) in luogo di
quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa".
Ma tale diversità di apprezzamento, in realtà, non riguarda una
diversa qualificazione giuridica del fatto (nel senso proprio cui fa
riferimento l'art. 521, primo comma) enunciato dal pubblico ministero
nella richiesta di rinvio a giudizio, ma attiene soltanto alla
possibilità di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza
attenuante.
È del tutto pacifico, infatti, come chiaramente risulta dall'art.
380, secondo comma, lett. h) dello stesso codice di procedura penale,
che la "lieve entità" del fatto, prevista al quinto comma del citato
art. 73 non configura un autonomo titolo di reato, ma soltanto una
circostanza attenuante relativa alle ipotesi di reato previste dai
precedenti commi della disposizione; siffatto elemento, in quanto
tale, non è certamente compreso tra quelli che, ai sensi dell'art.
429, lett. c), devono essere indicati nel decreto che dispone il
giudizio, richiedendosi soltanto (analogamente a quanto disponeva,
sul punto, l'art. 374 del previgente codice di rito) l'enunciazione
del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di una misura di sicurezza.
In questi termini nessun dubbio di "qualificazione giuridica" è
dato ravvisare nel giudizio a quo, e pertanto la relativa questione
appare priva di rilevanza.
È appena il caso di aggiungere, infine, sotto il profilo della
necessaria aderenza del fatto contestato alla imputazione formulata
che, se da un lato l'art. 429, secondo comma, prevede la nullità del
decreto che dispone il giudizio soltanto (per quanto qui interessa)
se manca o è insufficiente l'enunciazione del fatto o delle
circostanze aggravanti, d'altro canto nulla vieta al G.I.P. di
descrivere con la completezza che egli ritiene necessaria il fatto
storico oggetto dell'accusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con
l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del
codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n.
81 ""Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale") sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il
Tribunale di Siracusa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte