Corte costituzionale

Ordinanza n. 1124/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa"), in relazione all'art. 98, co.

3°, stesso r.d. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'Esattoria Consorziale di Catanzaro

e l'Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A. e l'Aerolinee Itavia

S.p.a., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie

speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di

Catanzaro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato

dall'Esattoria Consorziale di Catanzaro con una domanda di

insinuazione tardiva di credito nei confronti del Commissario per

l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinea Itavia, il

Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 1988, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo

comma, della legge fallimentare, in relazione all'art. 98, terzo

comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui

vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di

credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente

giudizio";

che con ordinanza di pari data la medesima questione è stata

sollevata dal Tribunale di Roma in un altro procedimento pendente tra

l'I.N.A. e la suddetta Società in amministrazione straordinaria.

Considerato che la questione è già stata sottoposta dallo stesso

Tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la

sentenza n. 1045 del 1988;

che le due ordinanze sotto esame si limitano a ripetere

letteralmente gli argomenti esposti nella precedente ordinanza di

rimessione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo

comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte