Sentenza n. 113/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,
per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la
Regione siciliana, notificato il 22 gennaio 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 gennaio 1957 ed iscritto
al n. 2 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato
dall'Assemblea regionale siciliana contenente: "Provvedimenti
concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in
applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt.
15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.
Udita nella pubblica udienza del 29 maggio 1957 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Giuseppe Belli e, per la
Regione siciliana, l'Avv. Antonio Navarra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale
siciliana il 22 gennaio 1957 il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa conforme deliberazione del Consiglio stesso (in data 21 gennaio
1957), e, "per quanto possa occorrere", il Commissario dello Stato,
hanno impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge
della Regione siciliana concernente "provvedimenti per il pagamento dei
tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria"; disegno di legge
comunicato al predetto Commissario, dopo l'approvazione dell'Assemblea
regionale, il 17 gennaio 1957.
L'Avvocatura generale dello Stato il 30 gennaio 1957 ha depositato
nella cancelleria della Corte il ricorso con i prescritti documenti
illustrativi.
Del deposito è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 9 febbraio 1957 n. 27 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del 27 febbraio 1957 n. 24.
L'Avvocatura, dopo avere accennato alla questione circa la potestà
normativa della Regione in materia di tributi erariali, per quanto
attiene alla illegittimità costituzionale del disegno di legge oggetto
dell'impugnazione, nel ricorso e nella memoria depositata il 10 maggio
1957, deduce che l'art. 1 contiene, in sostanza, una esenzione
tributaria, perché pone temporaneamente a carico dell'Ente per la
riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) il pagamento delle imposte sui
terreni e sui redditi agrari, le quali, ai sensi dell'art. 11, 2
comma, della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, devono essere
corrisposte dagli assegnatari dei fondi; disponendo d'altra parte,
nell'art. 2, che la Regione rimborsa annualmente all'Ente le somme
occorrenti per far fronte all'onere anzidetto. Secondo l'Avvocatura
tale esenzione non troverebbe fondamento nella legislazione statale,
cui deve uniformarsi quella regionale, anche se si ammettesse la
competenza della Regione a disporre esenzioni per i tributi erariali.
Si aggiunge che la disposizione contenuta nell'art. 1 sarebbe pure in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione tributaria,
precisati anche nella sentenza di questa Corte n. 9 del 26 gennaio
1957, in quanto introdurrebbe nel rapporto di imposta un soggetto
passivo, cioè l'Ente per la riforma, che non potrebbe essere iscritto
nei ruoli, né per l'imposta fondiaria, né per quella sul reddito
agrario, non verificandosi, nei suoi confronti, i presupposti per porre
a suo carico i detti tributi.
In ordine poi all'art. 3 del ricordato disegno di legge,
l'Avvocatura sostiene che, con l'autorizzare i comuni e gli enti
provinciali a concedere agli assegnatari dei fondi lo sgravio
temporaneo, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva competenza
(disposizione che non troverebbe neppure riscontro nella legislazione
statale) la Regione verrebbe ad interferire illegittimamente nella
finanza locale.
La difesa dello Stato rileva infine che le norme impugnate non si
riferiscono ad una particolare esigenza della Regione siciliana, ma
riguardano la situazione in cui si trovano tutti gli assegnatari dei
terreni in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e agraria;
situazione quindi che si presenta uguale anche negli altri territori
della Repubblica in cui è stata attuata la riforma.
L'Avvocatura chiede pertanto che si dichiari l'illegittimità
costituzionale del disegno di legge sopra accennato.
La Regione siciliana, costituitasi in termine il 18 febbraio 1957
con deposito delle deduzioni, in via preliminare eccepisce
l'inammissibilità del ricorso, perché proposto senza l'osservanza
della procedura prescritta dall'art. 127 della Costituzione e dagli
artt. 23, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Quanto alla competenza normativa della Regione nella materia
tributaria, pur richiamando la sentenza di questa Corte n. 9 del 17
gennaio 1957, pone in rilievo il carattere autonomo di tale competenza,
non suscettibile quindi di altre limitazioni al di fuori di quelle
espressamente prevedute negli artt. 26 e 39 dello Statuto regionale.
Per sostenere poi la legittimità delle disposizioni legislative
impugnate col ricorso, osserva, in ordine all'art. 1, che l'emanazione
di norme di esonero dai tributi è pure preveduta dalla legislazione
nazionale e che, in particolare per la Regione, è stata già ammessa
dalla giurisprudenza dell'Alta Corte; con la conseguenza quindi che,
nel caso attuale, il legislatore regionale si sarebbe uniformato ai
principi già contenuti nelle leggi statali, essendo irrilevante il
mezzo tecnico adottato per raggiungere lo scopo; e che le disposizioni
del disegno di legge, oggetto del ricorso, non soltanto non sono in
contrasto con la legge concernente la riforma agraria, ma che anzi
tendono a realizzarne gli intendimenti favorendo l'opera di
miglioramento agrario nella Regione. Deduce d'altra parte che, per
coerente ragione, non è in contrasto con alcun principio
costituzionale la disposizione dell'art. 3, che attribuisce la facoltà
di esonero anche agli enti locali.
Aggiunge che il fatto che le disposizioni del disegno di legge
riflettono interessi di carattere generale, non sarebbe di ostacolo a
che la Regione provveda a tutelarli in modo particolare nell'ambito del
suo territorio.
Nella memoria depositata il 20 aprile 1957 la difesa della Regione
illustra le ragioni già esposte nelle deduzioni, insistendo per la
dichiarazione di legittimità delle disposizioni impugnate. Considerato in diritto :
Per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta
dalla difesa della Regione nel senso che, presupposta la competenza
della Corte costituzionale a decidere sulla legittimità delle leggi
emanate in Sicilia, si sarebbe dovuta seguire, quanto ai termini ed
alle formalità preliminari, la procedura stabilita dall'art. 127 della
Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della legge n. 87 dell'11 marzo
1953, basta richiamare la sentenza di questa Corte n. 38 del 27
febbraio 1957. Nella quale si è ritenuto che l'osservanza delle norme
ora ricordate non deriva come necessaria conseguenza dell'affermazione
della competenza della Corte costituzionale; onde, in relazione alle
forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116 della
Costituzione, rimangono operanti le disposizioni degli artt. 28 e 29
dello Statuto regionale. Questo principio, per le ragioni esposte nella
predetta sentenza, deve essere confermato anche riguardo alla attuale
controversia.
Parimenti, per quanto attiene alla potestà normativa della Regione
in materia di tributi erariali, alla quale accennano le parti, si
devono tenere presenti i principi enunciati nella sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957 circa l'ambito e i limiti in cui può svolgersi
l'attività legislativa regionale; limiti cui occorre pure riferirsi
per la decisione delle attuali questioni. Queste, nel merito, vertono
sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del disegno di
legge approvato dall'Assemblea della Regione, il quale contiene
provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni
assegnati in applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per la
riforma agraria.
Con l'art. 1 si pone temporaneamente a carico dell'Ente per la
riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento
dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari gravante, ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, sugli
assegnatari dei terreni a norma dell'art. 40 della citata legge n. 104
del dicembre 1950. Con l'art. 3 si stabilisce che le amministrazioni
dei comuni e degli enti provinciali, pure temporaneamente, possono
concedere lo sgravio, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva
competenza, mediante deliberazione da adottarsi annualmente in
relazione ai criteri di massima, determinati dall'Ispettorato regionale
dell'agricoltura.
Nel ricorso si deduce la inconstituzionalità delle anzidette
disposizioni. Dell'art. 1, perché in esso è contenuta una esenzione
da tributi erariali; esenzione che, anche ammesso, in ipotesi, il
potere della Regione di emanare norme al riguardo, non troverebbe alcun
riscontro nelle leggi dello Stato, alle quali quelle regionali (in
applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 9 di questa
Corte) devono uniformarsi; e perché inoltre, con questi principi,
sarebbe altresì in contrasto il sistema adottato nell'art. 1 per
pervenire all'esenzione, dato che, ponendo l'onere del pagamento dei
tributi a carico dell'E.R.A.S., si viene ad introdurre nel rapporto di
imposta un nuovo soggetto passivo estraneo al rapporto stesso.
Dell'art. 3, in quanto la facoltà concessa ai comuni e agli enti
provinciali della Regione di procedere temporaneamente allo sgravio,
anche parziale, dei tributi di loro spettanza, oltre a non trovare
riscontro nella legislazione nazionale, comporterebbe comunque
un'interferenza, non consentita, nella autonomia della finanza locale.
Così delineato l'ambito della controversia, la Corte è d'avviso
che le deduzioni dell'Avvocatura siano fondate. Da queste e dalle
controdeduzioni prospettate dalla difesa della Regione, si desume che
le tesi sostenute rispettivamente dalle parti muovono dal presupposto
(che la Corte ritiene esatto) che le disposizioni del disegno di legge,
ora impugnate, riguardano materia tributaria. Lo dimostra l'art. 1,
dove si prevede un sistema particolare per il pagamento dei tributi ivi
indicati, vale a dire per l'estinzione dell'obbligo di imposta; e lo
dimostra, con maggiore chiarezza, l'art. 3, che riguarda i poteri
tributari dei comuni e degli enti provinciali, in ordine allo sgravio
(come si esprime il testo legislativo) temporaneo o anche parziale
dalle sovrimposte di loro rispettiva spettanza.
Ciò premesso per decidere della legittimità costituzionale
dell'art. 1, occorre accertare:
1) se, nella fattispecie ivi preveduta, ricorra un'ipotesi di
esenzione tributaria;
2) se e in quali limiti possa ritenersi consentito alla Regione di
emanare norme al riguardo.
Ora, sul primo punto, dall'art. 1 del disegno di legge si desume
che non si tratta di un'esenzione propriamente detta, quale è
disciplinata nel sistema tributario, poiché quando la legge accorda
l'esenzione nei confronti di determinati soggetti, o in riferimento a
determinati beni, non sorge l'obbligazione tributaria e, in
conseguenza, resta inoperante tutto il meccanismo di accertamento e di
riscossione del tributo.
Nel sistema invece adottato dal disegno di legge, è palese che non
soltanto sussiste l'accertamento dell'imposta sui terreni e sui redditi
agrari, ma altresì che l'accertamento è fatto nei confronti degli
assegnatari dei terreni, sui quali dette imposte gravano in base
all'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2 agosto 1954. Ciò è
confermato anche dalle disposizioni dell'art. 3 del disegno di legge,
che vanno collegate con l'art. 1, poiché, mentre questo dispone, come
si è veduto, che l'onere del pagamento delle predette imposte erariali
si trasferisce dagli assegnatari all'ente per la riforma agraria,
l'art. 3, proprio in relazione a tali tributi, lascia integro a carico
degli stessi l'obbligo del pagamento delle sovrimposte. Di guisa che
per queste non è previsto alcun esonero o trasferimento di
obbligazione, ma soltanto la facoltà per gli enti locali di procedere
direttamente allo sgravio, come è detto nell'art. 3.
Se si considera d'altra parte che, in base al potere di istituire
addizionali sulle imposte erariali, sorge un rapporto tributario
diretto fra l'ente impositore e il soggetto passivo, che tale rapporto
è però collegato con nesso di accessorietà a quello istituito fra il
soggetto passivo e lo Stato, e che l'accertamento dell'imposta da parte
dello Stato costituisce il presupposto necessario per quello della
sovrimposta, si ha la conferma che, nella specie, lo accertamento
fiscale è effettuato nei confronti degli assegnatari. Ma sebbene la
situazione si presenti in tali termini da un punto di vista
strettamente formale, tuttavia se si tiene conto dei risultati pratici
cui tende la disposizione dell'art. 1 del disegno di legge, collegato
con l'art. 2, non si può fondatamente disconoscere che si tratta, in
sostanza, di un esonero temporaneo dall'onere derivante dalle imposte.
Difatti è bensì vero che, ai termini del predetto art. 1, l'onere del
pagamento dei tributi erariali ivi indicati si trasferisce dagli
assegnatari dei terreni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, ma
poiché per l'art. 2 la Regione rimborsa annualmente all'Ente l'importo
dei tributi, e poiché d'altra parte, ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 1 luglio 1947, n. 2, e degli artt. 2 e 3 del decreto
legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, spettano alla Regione i
tributi e le altre entrate già di spettanza dello Stato, salve le
eccezioni espressamente indicate, ne deriva che, secondo la
disposizione impugnata, da un lato i soggetti passivi dei tributi non
sono tenuti a corrisponderli, e dall'altro che la Regione, titolare del
credito tributario, non ne incassa l'ammontare; il che importa
un'esenzione tributaria, come del resto è pacificamente riconosciuto
dalle parti.
Onde la necessità di esaminare l'altro aspetto dell'impugnazione
proposta dal Commissario dello Stato, al fine di stabilire se, ed entro
quali limiti, la Regione possa emanare norme concernenti l'esenzione
dai tributi erariali. È da ricordare in proposito che questa Corte,
con la sentenza n. 58 del 13 aprile 1957, dopo avere richiamato i
principi già affermati nella sentenza n. 9 del 17 gennaio dello stesso
anno sulla potestà normativa della Regione siciliana in materia di
tributi erariali, ha ritenuto che, ammesso nel sistema tributario
generale e nella legge sulla finanza locale, il principio delle
esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Sicilia il potere di
emanare leggi del genere. Purché però, si aggiunge nella sentenza,
trovino riscontro "in un tipo di esenzione delle leggi statali e
rispondano ad un interesse regionale". Coerentemente, in relazione al
caso allora sottoposto all'esame della Corte (esenzione dalle imposte
di consumo per i materiali adibiti a costruzione di sepolcri), si
ritenne l'illegittimità della disposizione legislativa regionale,
perché, sebbene nel testo unico per la finanza locale, che la sentenza
menziona, siano contemplate esenzioni anche riferentisi ai materiali da
costruzione, mancava tuttavia "nel quadro della legislazione statale,
il tipo di esenzione cui fare riferimento per attenuare o eliminare il
tributo", oltre un interesse particolare della Regione.
Appare chiaro perciò che, secondo i criteri direttivi segnati
dalla predetta sentenza applicabili anche al caso di esenzione da
tributi erariali, la legittimità della norma regionale è
condizionata, non soltanto all'accertamento che nella legislazione
statale si riscontrino casi di esenzione da un determinato tributo per
sé considerato, ma anche che le disposizioni che li prevedono, nella
loro concreta obiettività, contengono elementi cui possa riferirsi la
norma emanata dalla Regione. E ciò per il necessario coordinamento fra
la finanza regionale e quella statale, che la ricordata sentenza di
questa Corte n. 9 ha ritenuto costituisca uno dei limiti entro i quali
è consentito alla Regione di legiferare nella materia dei tributi
erariali. Ora, nella specie, se è dato riscontrare, nelle leggi
statali, casi di esenzione (numerosi per l'imposta fondiaria, meno
frequenti per quella sui redditi agrari), si tratta tuttavia di
disposizioni che, per l'oggetto cui si riferiscono e per le finalità
specifiche che le hanno determinate, non presentano possibilità di
collegamento con le esenzioni contenute nell'art. 1 del disegno di
legge. Né disposizioni del genere sono indicate dalla difesa della
Regione e neppure nella relazione al detto disegno di legge.
Prescindendo infatti dalle esenzioni subiettive permanenti da ogni
tributo erariale e locale stabilite dalla legge 16 gennaio 1919, n. 55,
a favore dell'Opera Nazionale Combattenti, ed estese da successive
leggi ad istituti affini (esenzioni che anche nella ricordata relazione
si riconoscono estranee ai casi preveduti nell'art. 1), la situazione
non si presenta diversamente non soltanto in relazione alle varie
disposizioni che riflettono obiettivamente detti tributi, ma altresì
se si ha riguardo a quelle che più si avvicinano all'attuazione della
riforma fondiaria, cui si riferisce l'art. 1 del disegno di legge.
Infatti, tanto l'ultimo comma della legge 12 maggio 1950, n. 230
(cosiddetta legge Sila), quanto la legge 8 gennaio 1952, n. 32,
riguardo alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge
stralcio), richiamano, per la classificazione dei terreni compresi in
dette leggi, il decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215,
contenente norme per la bonifica integrale. Nell'art. 86 di questo
decreto si dispone che, ferme restando le esenzioni dalla imposta
fondiaria consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali,
nonché per l'impianto, il miglioramento e il ringiovanimento di
colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria
(non da quella sui redditi agrari) per la durata di anni venti, sugli
aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del decreto
medesimo.
Ora, a parte il rilievo che l'esenzione non riguarda i redditi
agrari, pure contemplati nell'art. 1 del disegno di legge, è da notare
che le due disposizioni operano in un campo sostanzialmente diverso,
che non consente quel collegamento che si ritiene necessario per
legittimare l'esenzione contenuta nella norma regionale. Ciò risulta
palese dal raffronto delle norme stesse. Infatti la legge sulla
bonifica concede l'agevolazione fiscale se e in quanto si verifichino
gli aumenti di reddito dei terreni bonificati. La legge regionale
riguarda invece un periodo precedente, cioè decorrente dalla data di
immissione nel possesso del terreno fino a quella di inizio
dell'ammortamento della quota di spese di trasformazione, dovuta
dall'assegnatario ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n.
230. Del resto che l'art. 1 del disegno di legge intenda riferirsi a
situazioni diverse da quelle tenute presenti dal decreto sulla
bonifica, risulta anche dal fatto che tale decreto è stato già
richiamato, a tutti gli effetti, dal penultimo comma dell'art. 5 della
legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in
Sicilia. Posto tutto ciò, l'esenzione contenuta nell'art. 1 del
disegno di legge, considerata sotto l'aspetto finora esaminato, non
può ritenersi legittima. Ed è pure da notare al riguardo, in
relazione ad un rilievo della difesa della Regione, che l'interesse
economico e sociale alla migliore realizzazione della riforma fondiaria
e agraria non si manifesta con particolare carattere per la Regione
siciliana, ma, per parità di situazioni e di intenti, non può non
considerarsi comune a tutte le zone del territorio nazionale, cui si
riferiscono, sia la legge Sila, n. 230, del 1950, sia la legge
stralcio, n. 841, pure del 1950.
Sennonché, ad avviso della Corte, l'art. 1 della legge impugnata
è da ritenersi illegittimo anche sotto l'altro profilo dedotto nel
ricorso. In quanto cioè, dato che, come si è in precedenza accennato,
detta legge riguarda materia tributaria, col porre a carico dell'Ente
regionale per la riforma agraria (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei
tributi da altri dovuti, si viene ad estendere l'obbligo dell'imposta a
un soggetto estraneo al rapporto tributario. Ciò è bensì ammesso
nella legislazione statale, ma nelle ipotesi espressamente prevedute
dalla legge. Così in base alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile
e sull'imposta complementare nel caso di sostituto d'imposta, quando
sussista un collegamento fra il soggetto estraneo e quello
originariamente gravato dal tributo, nel qual caso l'obbligo della
imposta è a carico di altro soggetto, in quanto si trova in possesso
del reddito spettante al vero soggetto passivo. E così parimenti per
le leggi sull'imposta di registro e sull'imposta doganale, nel caso di
responsabile dell'imposta, allorché il collegamento anzidetto si
riscontra con l'oggetto che è a base dell'accertamento tributario, per
l'attività che, in ordine all'oggetto stesso, spiegano coloro ai quali
la legge ritiene opportuno estendere l'obbligo di imposta. Ma, com'è
agevole vedere, la situazione in cui la legge regionale pone l'Ente non
può riportarsi ad alcuna di quelle prevedute nelle leggi statali, non
essendo certo sufficienti a stabilire e a giustificare un collegamento
ai fini e per gli effetti fiscali, gli scopi di assistenza alle nuove
aziende costituite in base alla legge regionale di riforma agraria,
eventualmente affidati all'E.R.A.S. Deriva dalle predette osservazioni
che l'art. 1 in esame è in contrasto coi principi generali e di
carattere fondamentale per il sistema tributario nazionale; principi ai
quali le leggi della Sicilia devono pure uniformarsi ai sensi dell'art.
17 dello Statuto regionale, poiché l'attività normativa della
Regione, secondo quanto questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 9
del 17 gennaio 1957, ha carattere concorrente e sussidiario, e si
svolge quindi nell'ambito del citato art. 17.
Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1 deriva come
conseguenza anche l'illegittimità dell'art. 2, secondo il disposto
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e deriva altresì per
logica connessione anche la incostituzionalità dell'art. 3 della legge
impugnata.
Se infatti, come si è detto, uno dei motivi per cui non può
ritenersi legittima l'esenzione tributaria contenuta nell'art. 1,
dipende dalla mancanza di una norma statale, cui possa coordinarsi
quella regionale, tale situazione si riflette necessariamente anche
sulla disposizione dell'art. 3, poiché, venuta meno la base giuridica
per l'esenzione dalla imposta, viene meno anche il fondamento per
l'esonero dalle addizionali, dato il carattere accessorio di queste
ultime.
Ma, a parte ciò, l'illegittimità dell'art. 3 discende anche da un
altro ordine di considerazioni. Nella relazione al disegno di legge ora
menzionato si riconosce che, nell'art. 15 dello Statuto, si afferma
chiaramente l'autonomia finanziaria dei comuni dell'Isola, e si ricorda
altresì la sentenza dell'Alta Corte siciliana (21 luglio - 4 ottobre
1955) nella quale, in relazione appunto a tale autonomia, fu dichiarata
illegittima una disposizione contenuta nella legge regionale di delega
per l'ordinamento degli enti locali. Si riconosce altresì che, nella
legislazione statale, non è dato riscontrare alcun principio
direttivo, cui possa richiamarsi la Regione per esonerare dalle
sovrimposte. Si è tuttavia ritenuto di poter superare la difficoltà
lasciando agli enti locali la possibilità di estendere l'esenzione
temporanea, totale o parziale, alle addizionali.
Ad avviso della Corte peraltro non si è considerato che, anche in
tal maniera, non si può evitare una interferenza nella finanza locale.
Secondo l'art. 15 dello Statuto regionale i comuni e i liberi consorzi
comunali della Sicilia sono dotati della più ampia autonomia
amministrativa e finanziaria. E, precisa l'ultimo comma del detto
articolo, nel quadro di tali principi spetta alla Regione la
legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di
circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali. Dato il
tenore di tale disposizione è ben difficile ritenere che
l'autorizzazione ai comuni e agli enti provinciali, sostanzialmente
contenuta nell'art. 3 del disegno di legge, non interferisca, sia pure
indirettamente, nella finanza locale, incidendo, in contrasto con
l'art. 15, in quell'ampia autonomia che questa disposizione
espressamente riconosce. Ciò in quanto si verrebbe ad alterare
l'equilibrio che domina l'organizzazione della finanza locale, poiché
gli enti che provvedessero eventualmente all'esonero, sarebbero
costretti, dati gli oneri che gravano sulle loro finanze, a ricercare
altre fonti di entrata o aggravando la situazione tributaria nei
riguardi dei cittadini, o ricorrendo ai mutui che hanno carattere
eccezionale, non soltanto ai sensi dell'art. 260 del T.U. sulla finanza
locale (ricordato anche nella relazione al disegno di legge), ma anche
ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legislativo del Presidente
della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo
degli enti locali. E potrebbe inoltre portare una sperequazione nella
finanza dei detti enti, qualora non tutti gli enti, nel cui territorio
si attua la riforma agraria, si avvalessero di tale autorizzazione. A
parte il considerare che costituisce altresì una interferenza
nell'autonomia finanziaria degli enti indicati nello art. 3, il dover
adottare, nell'ipotesi di provvedimenti di esonero, i criteri di
massima determinati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura, in
relazione alle particolari situazioni ed esigenze delle aziende
regionali costituite nei terreni assegnati in attuazione della riforma
agraria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della
Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
disegno di legge, approvato dall'Assemblea della Regione siciliana,
relativo a "Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui
terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria", in
riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte