Sentenza n. 113/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1963 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo
comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 settembre
1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento civile vertente tra
Piccinelli Ida e Tommasoni Guido, iscritta al n. 175 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 293 del 17 novembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un giudizio per denuncia di nuova opera promosso davanti al
Pretore di Avezzano da Piccinelli Ida nei confronti di Tommasoni Guido,
il giudice, eseguita una ispezione dei luoghi e sentite le parti,
vietava al Tommasoni la prosecuzione dell'opera, riservandosi di
provvedere intorno alla imposizione alla denunciante di una idonea
cautela, come richiesto dalla controparte. Scioglieva poi la riserva
con ordinanza emessa il 7 settembre 1962, con la quale trasmetteva gli
atti alla Corte costituzionale, proponendo d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1171,
secondo comma, del Codice civile, la quale prevede che il giudice
ordini le opportune cautele per il risarcimento del danno prodotto
dalla sospensione dell'opera oggetto della denuncia o, inversamente,
per quello che possa soffrirne il denunciante, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17
novembre 1962.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura chiede che la questione di
legittimità sia dichiarata non fondata, tanto in riferimento all'art.
24 della Costituzione, quanto all'art. 3. Sostiene che la norma
denunciata non subordina l'esercizio dell'azione ad adempimenti di
carattere patrimoniale, a differenza del caso della cautio pro
expensis. La cautela ordinata dal giudice per la sospensione o la
prosecuzione dei lavori inerisce ad una fase preliminare ed urgente del
giudizio e tende a garantire la parte, che risulterà vittoriosa in
definitiva, dai danni eventuali conseguenti ad un provvedimento emesso
in fase preliminare e suscettibile di riforma in quella finale. Per la
stessa funzione della prestazione patrimoniale che il giudice "può
ordinare", quale corrispettiva di un danno eventuale causato all'altra
parte, la norma incide solo su particolari aspetti del rapporto
processuale determinati dal comportamento personale delle parti e
pertanto non può violare in alcun modo il principio di eguaglianza
sancito nell'art. 3 della Costituzione.
Nello stesso atto di intervento e nella successiva memoria
l'Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza della
Corte costituzionale in tema di cauzioni ed i criteri seguiti dalla
Corte per distinguere quelle che precluderebbero l'esercizio del
diritto di azione da quelle che tendono soltanto a prevenire gli
eventuali danni causati da un provvedimento emesso in corso di
giudizio; e dall'esame compiuto trae la conseguenza che la questione
proposta dal Pretore di Avezzano non può non essere dichiarata
infondata.
All'udienza l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle precedenti
conclusioni. Considerato in diritto :
Il Pretore di Avezzano ha proposto la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 1171, secondo comma,
del Codice civile, facendo riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione e richiamando le decisioni della Corte in tema di cautio
pro expensis (sentenza 23 novembre 1960, n. 67) e di solve et repete
(sentenza 24 marzo 1961, n. 21).
Al pari di altre ordinanze precedenti, che hanno dato luogo ai
giudizi di questa Corte sulla legittimità costituzionale dell'art. 624
del Cod. proc. civ. (sentenza 12 aprile 1962, n. 40), dell'art. 651 del
Cod. proc. civ. (sentenza 27 aprile 1963, n. 56) e dell'art. 668,
terzo comma, del Cod. proc. civ. (sent. 25 maggio 1963, n. 83),
l'ordinanza del Pretore di Avezzano sembra ravvisare un contrasto fra
qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in
relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento
giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono
l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Tale non è - e non è mai stato - il pensiero della Corte
costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle
prime sentenze in materia, la necessità di mantenere ben distinte fra
loro le figure dei singoli istituti, i quali prevedono l'adempimento di
oneri, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo.
L'onere è infatti un mezzo tipico, utilizzato frequentemente nel
processo civile, nel quale hanno tanto peso gli interessi contrapposti
dei soggetti parziali, allo scopo di indurre questi a compiere
attività considerate utili affinché il processo possa meglio
conseguire il suo scopo.
A questo fine può ben corrispondere anche la imposizione di
cauzioni, quando si abbia ragione di temere che dal comportamento
dell'uno o dell'altro contendente, nel corso del processo o anche fuori
di esso, oppure dal decorso del tempo richiesto per giungere alla
decisione finale ed alla esecuzione di questa, possano derivare danni
sensibili proprio alla parte che risulti in definitiva avere ragione.
Tali misure trovano giustificazione precisamente in rapporto alla
funzione del processo, del quale devono garantire anzitutto il regolare
svolgimento e poi l'efficacia pratica, rendendo possibile l'attuazione
in concreto della volontà di legge accertata. Pertanto, la imposizione
di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente
impossibile lo svolgimento delle attività processuali, è in evidente
contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio
sancito nell'art. 24 della Costituzione; ma la conclusione deve essere,
invece, del tutto diversa, se la prestazione richiesta abbia lo scopo e
produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri
processuali e la rispondenza di questi a quella funzione, se
l'imposizione presupponga l'esistenza di un provvedimento precedente,
anche suscettibile di impugnazione e di riforma, che consegua ad una
cognizione, sia pure sommaria, dell'organo pubblico e, infine, se essa
sia fondata su presupposti oggettivi e non abbia riguardo a quelle
condizioni soggettive, personali o sociali, che l'art. 3 della
Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela
dell'eguaglianza giuridica.
Sulla base di queste considerazioni la Corte dichiarò la
illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 del
Cod. proc. civ., che prevedeva la così detta cautio pro expensis,
rilevando che tale istituto non serviva neppure al fine pubblico
inerente al processo, del quale costituiva piuttosto una remora
(sentenza n. 67 del 23 novembre 1960); analoghe considerazioni imposero
la dichiarazione della illegittimità dell'istituto c. d. del solve et
repete (sentenza n. 21 del 24 marzo 1961) e applicazioni specifiche
successive, ritenute in evidente contraddizione con il fine del
processo e con il diritto di azione. E proprio per le stesse
considerazioni la Corte non ha ravvisato, invece, alcun vizio di
illegittimità costituzionale nelle norme contenute nell'art. 624,
ultima parte del primo comma, del Cod. proc. civ., che prevede la
possibilità dell'imposizione di una cauzione a carico di chi domandi
la sospensione dell'esecuzione forzata, osservando che si tratta di una
cauzione collegata con la esecuzione e in un momento in cui questa è
già iniziata, di una cauzione che presenta un accentuato carattere
pubblicistico, diretta com'è a tutelare l'efficacia della funzione
giurisdizionale o, com'è stato detto, l'imperium iudicis, e,
soprattutto, di una cauzione che, qualora non sia prestata
dall'opponente, non ha come sua conseguenza l'estinzione del processo,
ma soltanto quella di far cessare la sospensione dell'esecuzione
(sentenza n. 40 del 12 aprile 1962).
Non diversamente la Corte è pervenuta alla dichiarazione della non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art.
651 del Cod. proc. civ., che impone l'onere del deposito di una somma
per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità
dell'opposizione tardiva ad ingiunzione e dell'opposizione ad
ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato; essa osservava in proposito che
la norma trova la ragione essenziale nella particolare forza del
provvedimento impugnato, che è di interesse pubblico richiamare la
parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie
ragioni, in modo che del diritto di azione non abusi e, abusandone,
rechi intralcio all'amministrazione della giustizia, e, infine, che non
ostano precetti costituzionali alla protezione di questo interesse
pubblico, non essendo possibile dare al diritto alla tutela
giurisdizionale una estensione tale da farne sviare la funzione,
dirigendola ad uno scopo sterile o dilatorio (sentenza n. 56 del 27
aprile 1963).
A breve distanza di tempo la Corte fu anche chiamata a pronunciare
sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma
dell'art. 668 del Cod. proc. civ.; ricordata la sentenza precedente, la
Corte osservava che il deposito di tenuissima entità previsto nella
disposizione denunciata ha la funzione (che ben può considerarsi
meramente ammonitrice) di invitare i soggetti interessati a mostrare un
particolare senso di responsabilità in occasione dell'opposizione ad
atti di esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il
vaglio del giudice; e concludeva che la disposizione stessa, anche se
ispirata a criteri formalistici non adeguati all'importanza del
precetto non osservato, non può dirsi lesiva del principio
costituzionale che garantisce a tutti indistintamente la possibilità
di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive
tutelate dall'ordinamento giuridico (sentenza n. 83 del 25 maggio
1963).
Da questa esposizione riassuntiva della giurisprudenza della Corte
risulta chiaro quale sia il criterio, al quale essa si è costantemente
attenuta: quello di considerare illegittime, perché in contrasto con
le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, le
disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da
un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile
adeguato alla funzione a questo assegnata, nell'interesse generale, a
protezione e attuazione dei diritti dei cittadini; le misure dirette
invece a garantire quello svolgimento non possono considerarsi in
contrasto né con la norma dell'art. 3 della Costituzione , né con
quella dell'art. 24, anche se impongano qualche onere a carico di chi
domandi un provvedimento giurisdizionale che potrebbe compromettere
l'esito finale del processo.
È principio fondamentale della retta amministrazione della
giustizia che chi promuove un processo (o una fase di questo) o, più
ancora, intende provocare un provvedimento atto a modificare la
situazione degli interessi coinvolti nel giudizio, debba affrontare una
responsabilità, che si chiama appunto responsabilità processuale.
Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di
questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle
misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da
intenti defatigatori o addirittura ricattatori, e pertanto non
meritevole di tutela giuridica.
I procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto sono
fra quelli, nei quali non può escludersi a priori un pericolo simile;
e pertanto la previsione della imposizione di cautele - anche se intesa
come necessaria, quale è considerata da una parte della giurisprudenza
e della dottrina - non si può considerare in contrasto con la funzione
del processo, ma piuttosto come un mezzo opportuno nella maggior parte
dei casi ad assicurarla. E ciò è sufficiente a far concludere nel
senso che le censure di illegittimità costituzionale della
disposizione denunciata non sono fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal
Pretore di Avezzano con l'ordinanza del 7 settembre 1962.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte