Sentenza n. 113/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723 del
codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza
emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Livorno nel procedimento
penale a carico di Paci Cesare ed altri, iscritta al n. 158 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale contro Gianfranco Franconi per
aver agevolato, quale gestore di un pubblico esercizio, un gioco
d'azzardo (artt. 718, 719, n. 2, e 721 cod. pen.), e contro Amerigo
Bertini, Sirio Chiarugi, Gino Mazzoni, Cesare Paci, Raffaello Potenza e
Delio Tomei per averlo esercitato (artt. 720, n. 1, e 721 cod. pen.),
il pretore di Livorno, ritenendo di dovere derubricare i reati,
rispettivamente, in agevolazione ed esercizio di gioco non d'azzardo
vietato dal questore, con ordinanza del 27 novembre 1969, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Il pretore rileva, anzitutto, la diversità della questione da
quella, concernente l'omessa esposizione della tabella di cui al
medesimo art. 110 del citato t.u., decisa da questa Corte con sentenza
n. 88 del 1968.
Sull'assunta violazione dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione osserva, poi, che per i giochi vietati (a differenza di
quelli d'azzardo: art. 721 cod. pen.) mancherebbe nella legge
qualsiasi criterio indicativo, dato che la loro qualificazione è
rimessa all'autorità amministrativa, sia centrale (direzione generale
di pubblica sicurezza), mediante la elaborazione di un elenco valido
per tutta la Repubblica, sia periferica, col conferimento ad ogni
questore della potestà di aggiungere quei giochi che, per situazioni
locali, egli ritenga di dover vietare nel pubblico interesse (art. 195
regolamento t.u. leggi p.s. 6 maggio 1940, n. 635).
Per altro, essendo tali provvedimenti di carattere discrezionale,
il controllo del giudice, limitato alla mera legittimità, non sarebbe
sufficiente. Di qui la violazione del principio della riserva di legge,
che consentirebbe di attribuire ad altre fonti solo la competenza di
precisarne quegli elementi che richiedano una particolare valutazione
di natura esclusivamente tecnica, mai quella di creare figure di
illecito penale.
Ché in una valutazione del genere non potrebbe farsi rientrare il
giudizio di pericolosità dei giochi.
Sull'assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il
potere attribuito al questore di proibire un gioco limitatamente alla
sua provincia, il pretore, dopo essersi richiamato alla giurisprudenza
di questa Corte sulla necessità di una logica e adeguata
giustificazione, per una disciplina differenziata, nelle speciali
situazioni e condizioni locali, afferma che, in contrasto con tale
principio, la valutazione della particolarità delle situazioni
sarebbe, nella specie, affidata all'insindacabile discrezionalità del
questore.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
delle parti private.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è ritualmente intervenuto,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nel richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte sulla
legittimità di manifestazioni normative dell'amministrazione, che
restano fuori del precetto, il quale è di per sé integralmente
costituito con la generica imposizione di obbedienza agli atti e
provvedimenti amministrativi penalmente presidiati, l'Avvocatura deduce
che nelle norme denunziate la fattispecie criminosa sarebbe
perfettamente delineata nei suoi elementi essenziali.
In particolare, l'art. 723 cod. pen. individuerebbe l'attività
materiale ed i soggetti attivi del reato. All'autorità amministrativa
sarebbe rimessa soltanto la determinazione dei giochi da proibire,
nell'interesse pubblico, su di un piano tecnico non valutabile in
astratto, perché contingente, in rapporto, cioè, a mutevoli fattori
di carattere cronologico, topografico ed ambientale in ciascuna
provincia.
D'altro canto, essendo lo svolgimento del gioco in apposite sale
subordinato a licenza di polizia, pienamente legittima sarebbe
l'imposizione, nel pubblico interesse, della prescrizione di cui
all'art. 110 del t.u., anche per la garanzia giurisdizionale attribuita
allo stesso giudice penale (sent. n. 88 del 1968 cit.).
Dato che la proibizione dei giochi avviene alla stregua di
situazioni obiettive differenziate da luogo a luogo, l'Avvocatura
esclude, infine, anche la violazione del principio di uguaglianza. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Livorno ha sottoposto alla Corte la questione se
gli artt. 723 del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo
dei giochi non d'azzardo, proibiti dall'autorità amministrativa, ed il
potere di quest'ultima di stabilire quali giochi siano da vietare -
violino l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto la
valutazione della pubblica amministrazione sulla pericolosità dei
giochi sfuggirebbe, non essendo strettamente tecnica, al controllo di
mera legittimità del giudice ordinario e attribuirebbe
all'amministrazione la potestà a creare autonomamente nuove figure di
illecito; e l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità
di trattamento tra i cittadini delle varie provincie, a causa del
differenziato apprezzamento dei questori circa la proibizione dei
giochi, nell'ambito della loro competenza territoriale.
2. - Non è violato il principio della riserva di legge di cui
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
È da premettere che l'elencazione dei giochi non d'azzardo da
parte della pubblica amministrazione risponde - come ha esattamente
osservato l'Avvocatura dello Stato - ad una valutazione da cui non
esula il carattere tecnico, ove si attribuisca a tale espressione un
significato non meramente meccanico; e che gli atti e i provvedimenti
amministrativi di siffatto carattere, connessi a precetti penali posti
a garanzia della loro osservanza, sono da ritenere legittime
manifestazioni dell'attività normativa dell'amministrazione: per cui
il precetto penale risulta costituito dalla generica imposizione di
obbedienza a quegli atti e provvedimenti (si vedano, fra le altre, le
sentenze di questa Corte n. 103 del 1957; n. 4 del 1958; nn. 36 e 96
del 1964).
La Corte, inoltre, - senza prendere posizione sul controverso
problema se, inosservato che sia l'atto o provvedimento dell'autorità
amministrativa, cui sia collegata la sanzione penale comminata da una
norma, il precetto penalmente sanzionato vada identificato in questa
norma o in quell'atto o provvedimento - ha avuto già occasione di
affermare che non è violato il principio della riserva di legge in
materia penale "quando sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato
- non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione
penale o un'altra legge - a indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti
dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena" (sentenza n. 26 del 1966; vedasi anche la sentenza n.
168 del 1971).
Condizioni, queste, che si realizzano nel caso che ne occupa,
dappoiché sono, sia pure concisamente, soddisfatti i requisiti sopra
enunciati, essendo indicati la competenza a provvedere e i destinatari,
l'oggetto e i motivi del divieto.
Del resto, è tutt'altro che pacifica la tesi che la descrizione
integrale del fatto tipico debba essere esaurita dalla legge, cioè che
alla legge debba essere attribuito il monopolio della determinazione
delle fattispecie penalmente sanzionate: con la citata sentenza n. 36
del 1964 di questa Corte si è precisato, a proposito della
specificazione del contenuto di definiti elementi del fatto di reato
(elencazione degli stupefacenti da parte dell'autorità
amministrativa), che "il precetto penale, ai fini della riserva di
legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del
divieto, il quale contiene una idonea indicazione della condotta
vietata e dell'oggetto materiale del delitto".
3. - D'altro canto, le attività previste nelle norme denunziate
non sono liberamente consentite ai singoli in un pubblico esercizio,
bensì sono subordinate al rilascio al gestore di una autorizzazione
(art. 194 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), la quale rientra, appunto, nei
compiti di istituto e nella sfera discrezionale dell'autorità di
polizia: autorizzazione che, se può essere negata, può a maggior
ragione essere limitata per motivi di "pubblico interesse" (art. 110,
primo comma, t.u. n. 773 del 1931), il cui concetto (come si desume
dall'art. 100, primo comma, dello stesso t.u.) sinteticamente comprende
l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume e la
sicurezza dei cittadini.
4. - È da aggiungere che spettano pur sempre all'interessato,
oltre alla garanzia del reclamo, del ricorso e degli altri rimedi di
giurisdizione amministrativa (sentenza n. 88 del 1968), quella del
sindacato del giudice ordinario sulla conformità del divieto
all'ordinamento giuridico (citata sentenza n. 168 del 1971).
5. - Parimenti infondata è l'assunta violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E, invero,
l'oggetto del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza
concerne situazioni differenziate, tanto per le particolarità delle
varie zone in cui i giochi possono essere svolti, quanto per la diversa
localizzazione geografica in cui i giochi - anche con nome diverso
nelle singole zone - sogliono essere praticati.
A giusta ragione, l'Avvocatura dello Stato deduce che non vanno
trascurati dall'autorità amministrativa il fattore cronologico
(esigenze nascenti da ricorrenze festive, religiose, civili, di fiere,
di mercati, ecc.), il fattore topografico (pubblici esercizi siti in
prossimità di chiese, scuole, ospedali, ecc.), il fattore ambientale
(diffusione del vizio del gioco, ecc.).
Di qui la razionalità della competenza attribuita al questore,
nell'ambito della sua provincia, di rilasciare, nella sfera dei suoi
poteri discrezionali, l'autorizzazione all'esercizio dei giochi non
d'azzardo (ché quelli d'azzardo, al pari delle scommesse, sono
incondizionatamente proibiti: artt. 718,721 cod. pen.; 108, secondo
comma, e 110, secondo comma, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza),
nonché di statuire quali di essi siano da vietare nel pubblico
interesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 723 del codice penale e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal
pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte