Sentenza n. 113/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 69/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo
comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 12
gennaio 1972 dal tribunale di Milano sui ricorsi riuniti di Buttiglione
Floriana ed altri contro il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10
maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il tribunale di Milano, chiamato a giudicare sui distinti ricorsi
proposti da tre aspiranti alla iscrizione al registro dei praticanti
giornalisti le di cui domande erano state respinte dai competenti
organi professionali, ai sensi dell'art. 34, comma primo, della legge 3
febbraio 1963, n. 69, in quanto i giornali presso i quali avevano
iniziato la pratica non rientravano fra quelli abilitati allo
svolgimento del tirocinio giornalistico, mancando le relative redazioni
del numero di giornalisti preveduto dalla citata norma, con ordinanza
12 gennaio 1972, riuniti i tre ricorsi, pur non contestando la
legittimità costituzionale della disciplina dell'esercizio della
professione di giornalista di cui alla legge n. 69 del 1963, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,
4 e 21 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 34 di detta legge.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione, così prospettata,
viene oggi alla cognizione della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con l'atto d'intervento depositato il 30 maggio 1972, confutate le
argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che le proposte
questioni vengano dichiarate infondate. Considerato in diritto :
1. - Il primo comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, sull'ordinamento della professione di giornalista, dispone che la
pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o presso il
servizio giornalistico della radio e della televisione, o presso
un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4
giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a
diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti
redattori ordinari.
Secondo l'ordinanza di rinvio, pur non intendendosi contestare, in
via generale, la legittimità costituzionale della disciplina
dell'esercizio professionale, del resto già affermata dalla sentenza
di questa Corte 21 marzo 1968, n. 11, seri dubbi sussisterebbero in
ordine alla ragionevolezza del criterio, in base al quale viene
determinata l'abilitazione dei giornali allo svolgimento del tirocinio
giornalistico, ossia quello del numero di giornalisti professionisti
addetti alle rispettive redazioni.
Dall'asserita mancanza di ragionevolezza di quel criterio
discenderebbero le violazioni delle seguenti norme costituzionali:
a) dell'art. 3, in quanto a parità di lavoro prestato, si farebbe
discendere una grave disparità di trattamento, quale la esclusione
dalla iscrizione sul registro dei praticanti e conseguente preclusione
della possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio
professionale, soltanto in base al criterio arbitrario ed irrazionale
del numero dei giornalisti professionisti addetti alla redazione del
giornale o dell'agenzia presso i quali quel servizio sia stato
prestato;
b) dell'art. 4, in quanto, sempre in base ad un criterio arbitrario
ed irrazionale, si limiterebbe la libertà di scelta del proprio
lavoro;
c) dell'art. 21, in quanto, per le stesse ragioni, si porrebbe un
limite incongruo alla libertà dell'attività giornalistica.
2. - Come sopra si è posto in rilievo, con l'ordinanza di rinvio
non si contesta la legittimità della disciplina dell'esercizio della
professione di giornalista, così come attuata con la legge 3 febbraio
1963, n. 69, in conformità con i principi affermati dalla sentenza di
questa Corte n. 11 del 1968.
In conseguenza non si contesta, in astratto, la legittimità delle
norme di tale legge relative al tirocinio necessario per l'ammissione
agli esami per l'abilitazione all'esercizio di quella professione, ma
si censura in concreto, affermando che sia arbitrario, pretestuoso,
artificioso, comunque irrazionale, il criterio adottato dal
legislatore, con la norma denunziata, per determinare i requisiti
necessari perché un giornale o una agenzia giornalistica possano
essere ritenuti idonei per un utile tirocinio.
Da questo presupposto, poi, si fa discendere la illegittimità
costituzionale di detto criterio sotto i tre profili sopra esposti.
La materia del contendere, quindi, si concentra nell'accertamento
della esattezza di tale presupposto.
Al riguardo si rileva che la determinazione dei requisiti necessari
o meramente sufficienti perché un giornale o una agenzia giornalistica
possano essere ritenuti idonei ad assicurare un tirocinio utile per la
preparazione all'esercizio di una professione delicata ed importante,
anche sotto il profilo dell'interesse pubblico, quale quella
giornalistica, implica apprezzamenti e valutazioni che sicuramente
rientrano nella potestà di scelta appartenente al legislatore, non
sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza.
Una tale irragionevolezza non può evidentemente desumersi da
semplici affermazioni apodittiche, non confortate da alcuna
considerazione concreta, quali quelle contenute nell'ordinanza di
rinvio.
Né è desumibile dalla realtà effettuale poiché, anzi,
dall'ampiezza e dalla strutturazione delle redazioni può logicamente
dedursi che la pratica professionale abbia a svolgersi in modo più
efficace e completo.
3. - Dato che, come si è sopra posto in rilievo, tutti e tre i
profili di illegittimità prospettati con tale ordinanza poggiano su
quel presupposto, le questioni sottoposte all'esame della Corte debbono
essere dichiarate infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista), sollevate, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 21
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte