Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34legge 69/1963

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 12

gennaio 1972 dal tribunale di Milano sui ricorsi riuniti di Buttiglione

Floriana ed altri contro il Consiglio nazionale dell'Ordine dei

giornalisti, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10

maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Milano, chiamato a giudicare sui distinti ricorsi

proposti da tre aspiranti alla iscrizione al registro dei praticanti

giornalisti le di cui domande erano state respinte dai competenti

organi professionali, ai sensi dell'art. 34, comma primo, della legge 3

febbraio 1963, n. 69, in quanto i giornali presso i quali avevano

iniziato la pratica non rientravano fra quelli abilitati allo

svolgimento del tirocinio giornalistico, mancando le relative redazioni

del numero di giornalisti preveduto dalla citata norma, con ordinanza

12 gennaio 1972, riuniti i tre ricorsi, pur non contestando la

legittimità costituzionale della disciplina dell'esercizio della

professione di giornalista di cui alla legge n. 69 del 1963, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,

4 e 21 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 34 di detta legge.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione, così prospettata,

viene oggi alla cognizione della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, con l'atto d'intervento depositato il 30 maggio 1972, confutate le

argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che le proposte

questioni vengano dichiarate infondate. Considerato in diritto :

1. - Il primo comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n.

69, sull'ordinamento della professione di giornalista, dispone che la

pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o presso il

servizio giornalistico della radio e della televisione, o presso

un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4

giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a

diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti

redattori ordinari.

Secondo l'ordinanza di rinvio, pur non intendendosi contestare, in

via generale, la legittimità costituzionale della disciplina

dell'esercizio professionale, del resto già affermata dalla sentenza

di questa Corte 21 marzo 1968, n. 11, seri dubbi sussisterebbero in

ordine alla ragionevolezza del criterio, in base al quale viene

determinata l'abilitazione dei giornali allo svolgimento del tirocinio

giornalistico, ossia quello del numero di giornalisti professionisti

addetti alle rispettive redazioni.

Dall'asserita mancanza di ragionevolezza di quel criterio

discenderebbero le violazioni delle seguenti norme costituzionali:

a) dell'art. 3, in quanto a parità di lavoro prestato, si farebbe

discendere una grave disparità di trattamento, quale la esclusione

dalla iscrizione sul registro dei praticanti e conseguente preclusione

della possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio

professionale, soltanto in base al criterio arbitrario ed irrazionale

del numero dei giornalisti professionisti addetti alla redazione del

giornale o dell'agenzia presso i quali quel servizio sia stato

prestato;

b) dell'art. 4, in quanto, sempre in base ad un criterio arbitrario

ed irrazionale, si limiterebbe la libertà di scelta del proprio

lavoro;

c) dell'art. 21, in quanto, per le stesse ragioni, si porrebbe un

limite incongruo alla libertà dell'attività giornalistica.

2. - Come sopra si è posto in rilievo, con l'ordinanza di rinvio

non si contesta la legittimità della disciplina dell'esercizio della

professione di giornalista, così come attuata con la legge 3 febbraio

1963, n. 69, in conformità con i principi affermati dalla sentenza di

questa Corte n. 11 del 1968.

In conseguenza non si contesta, in astratto, la legittimità delle

norme di tale legge relative al tirocinio necessario per l'ammissione

agli esami per l'abilitazione all'esercizio di quella professione, ma

si censura in concreto, affermando che sia arbitrario, pretestuoso,

artificioso, comunque irrazionale, il criterio adottato dal

legislatore, con la norma denunziata, per determinare i requisiti

necessari perché un giornale o una agenzia giornalistica possano

essere ritenuti idonei per un utile tirocinio.

Da questo presupposto, poi, si fa discendere la illegittimità

costituzionale di detto criterio sotto i tre profili sopra esposti.

La materia del contendere, quindi, si concentra nell'accertamento

della esattezza di tale presupposto.

Al riguardo si rileva che la determinazione dei requisiti necessari

o meramente sufficienti perché un giornale o una agenzia giornalistica

possano essere ritenuti idonei ad assicurare un tirocinio utile per la

preparazione all'esercizio di una professione delicata ed importante,

anche sotto il profilo dell'interesse pubblico, quale quella

giornalistica, implica apprezzamenti e valutazioni che sicuramente

rientrano nella potestà di scelta appartenente al legislatore, non

sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza.

Una tale irragionevolezza non può evidentemente desumersi da

semplici affermazioni apodittiche, non confortate da alcuna

considerazione concreta, quali quelle contenute nell'ordinanza di

rinvio.

Né è desumibile dalla realtà effettuale poiché, anzi,

dall'ampiezza e dalla strutturazione delle redazioni può logicamente

dedursi che la pratica professionale abbia a svolgersi in modo più

efficace e completo.

3. - Dato che, come si è sopra posto in rilievo, tutti e tre i

profili di illegittimità prospettati con tale ordinanza poggiano su

quel presupposto, le questioni sottoposte all'esame della Corte debbono

essere dichiarate infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69

(Ordinamento della professione di giornalista), sollevate, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 21

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte