Sentenza n. 113/1993
Altra decisione · depositata il 26/03/1993 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato
l'11 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 16 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del 12
marzo 1992, n. 58, resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana - laddove si è ritenuto che "il ricorso
giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali sia
immediatamente proponibile avverso la proclamazione degli eletti"
anziché avverso la delibera di convalida effettuata dall'Assemblea
regionale siciliana - ed iscritto al n. 19 del registro conflitti
1992;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Salvatore Pensabene Lionti
per la Regione siciliana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'11 maggio 1992, la Regione siciliana
ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo 1992 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale si è
ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle
elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la
proclamazione degli eletti anziché avverso la delibera di convalida
effettuata dall'Assemblea regionale siciliana; ed ha chiesto,
pertanto, che questa Corte dichiari che "non spetta allo Stato, e per
esso al giudice amministrativo, conoscere e pronunciarsi direttamente
sulle operazioni delle elezioni regionali siciliane anteriormente al
giudizio definitivo sulla convalida delle elezioni espresso
dall'Assemblea regionale siciliana", con conseguente annullamento
della decisione impugnata.
La ricorrente premette che l'art. 3 dello Statuto della Regione
siciliana attribuisce all'Assemblea regionale legislazione esclusiva
in tema di elezioni regionali "in base ai principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche". Ed in attuazione della
ricordata norma di rango costituzionale, già con il d.l. 25 marzo
1947, n. 204 veniva attribuita all'Assemblea regionale siciliana la
convalida dei deputati eletti. Quindi con l'organica normativa di
attuazione (Regolamento interno, artt. 40, 61 e legge regionale 20
marzo 1951, n. 29) si è previsto che "L'ufficio centrale
circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente
relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio
definitivo degli organi di verifica dei poteri" (art. 56 della citata
legge regionale), mentre all'art. 61 della medesima legge si è
disposto che: "All'Assemblea regionale è riservata la convalida
della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti
i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o
all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o
posteriormente".
Ciò posto - prosegue la ricorrente -, è avvenuto che in
occasione dell'impugnazione della sentenza parziale ed interlocutoria
del T.A.R. Sicilia - prima sezione staccata di Catania - n. 845/91,
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
con la succitata decisione n. 58/92, nel respingere l'appello
proposto dal candidato Canzoniere Salvatore, ha ritenuto ammissibile
il ricorso giurisdizionale proposto dal candidato D'Urso Carmelo
(secondo dei non eletti della lista n. 1 della circoscrizione di
Catania) direttamente avverso la graduatoria dei candidati
determinata dall'ufficio centrale circoscrizionale di Catania nelle
ultime elezioni per il rinnovo dell'A.R.S., svoltesi il 10 giugno
1991. Sostanzialmente il Consiglio di giustizia amministrativa è
pervenuto a tale conclusione affermando che:
1) secondo il più recente orientamento giurisprudenziale è
consentita l'immediata impugnabilità degli atti lesivi pur aventi
natura infraprocedimentale, ciò anche in aderenza alla tutela
giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione;
2) l'assenza della previsione di un termine certo entro il quale
dovrebbe intervenire il definitivo giudizio di convalida vulnererebbe
il diritto di accesso alle cariche politiche (art. 51 della
Costituzione);
3) riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 1034 del 1971 la
facoltatività dei ricorsi amministrativi, sarebbe venuto meno il
principio dell'esperibilità del rimedio giurisdizionale unicamente
avverso gli atti definitivi;
4) risulterebbe violato il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, dato che per le regioni a statuto
ordinario il giudizio di convalida è riservato solamente per le
cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 17 legge n. 108
del 1968), laddove per la Sicilia la delibera di convalida da parte
dell'A.R.S. si estende anche alla regolarità delle operazioni
elettorali.
Le anzidette statuizioni, afferma la ricorrente, rappresentano una
menomazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite e
risultano, pertanto, invasive delle competenze regionali per le
seguenti considerazioni.
L'affermazione del Consiglio di giustizia amministrativa circa la
diretta impugnabilità della proclamazione degli eletti non si
risolve in un errore di diritto, avendo il medesimo giudice collegato
detta immediata impugnabilità con la facoltà di adire,
alternativamente, il giudice o l'Assemblea regionale; sicché la
decisione si risolve in una sottrazione di competenza attribuita alla
regione in subiecta materia (art. 3 Statuto siciliano ed artt. 116 e
5 della Costituzione) e, quindi, in una "invasione della sua sfera di
autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla
giurisdizione" (Corte cost. sent. n. 175 del 1991). Infatti con
l'impugnata decisione è stata eliminata la parte finale dell'iter
procedimentale, cioè "la convalida della elezione dei propri
componenti" ("riservata all'Assemblea regionale": art. 61 della
ripetuta legge regionale n. 29 del 1951), che costituisce "la fase
conclusiva del complesso procedimento elettorale" (sent. n. 115 del
1972).
La normativa che assicura alla Regione siciliana (per di più ad
autonomia differenziata) il potere di convalida costituisce
un'applicazione del più generale principio giuspubblicistico secondo
cui tutti gli organi elettivi hanno il diritto-dovere di pronunciarsi
sulla propria legittima composizione.
Orbene, se ciò vale in generale per tutti quei collegi dotati di
quella particolare autonomia che deriva loro dal voto popolare, per
quanto concerne segnatamente le elezioni regionali siciliane, questa
Corte, con la citata sentenza n. 115 del 1972, nell'affermare che
nella materia di specie va assicurata una necessaria coerenza fra
Statuto siciliano e Costituzione, ha fissato i seguenti principi: a)
che la convalida è l'atto conclusivo di un unico complesso
procedimento elettorale; b) che la convalida si annovera fra gli atti
definitivi "nel senso che questi concludono, appunto, quel
procedimento"; c) che va sempre data un'interpretazione delle norme
statutarie che ne assicuri la compatibilità con la Costituzione.
Ed alla stregua dei sopradetti insegnamenti, il richiamo dell'art.
3 dello Statuto "ai principi fissati dalla Costituente in materia di
elezioni politiche", è stato armonizzato secondo criteri di
ragionevolezza da questa Corte, la quale ha dichiarato
l'indeclinabile presuppositività della delibera di convalida e,
quindi, del giudizio definitivo sui reclami elettorali, quale
intangibile prerogativa dell'organo politico in apicibus della
Regione siciliana, cioè l'Assemblea regionale; fermo restando che
quest'ultima non essendo un organo "supremo" (quali, per converso,
sono le Camere) è privo di autodichia, sicché avverso le
determinazioni finali dell'A.R.S. è sempre assicurata la tutela
giurisdizionale.
Ebbene, l'unico modo di assicurare "la necessaria coerenza fra
Statuto siciliano e Costituzione" consiste nell'individuare la
delibera di convalida come quell'atto "definitivo", in quanto atto
terminale del complesso procedimento, ed, in quanto tale, unico atto
impugnabile.
L'avere, dunque, disapplicato (da parte del Consiglio di giustizia
amministrativa) la legge regionale ed il regolamento assembleare
attuativi dello Statuto (Corte cost. sent. n. 285 del 1990),
eliminando la fase conclusiva del procedimento, e, quindi, facendo
leva sulla circostanza che pur gli atti non definitivi risultano
impugnabili, rappresenta oggettivamente un palese travisamento della
sequenza procedimentale così come risulta prefigurata dalla legge e,
quindi, un esautoramento delle prerogative regionali.
Ne discende, dunque, per la questione in esame, l'ingiustificata
assimilazione - operata dal giudice amministrativo - alla tematica
della immediata ricorribilità degli atti non definitivi, dato che
per questi ultimi - come è noto - non necessariamente debbono
intervenire i successivi atti definitivi. In buona sostanza l'ottica
- per così dire - di tipo impugnatorio ha "spinto" il giudice a
disapplicare la normativa regionale, di tal ché conclude affermando
che l'interessato potrà adire facoltativamente o la via
giurisdizionale o quella amministrativa, "ferma restando la naturale
prevalenza del momento (e della decisione) giurisdizionale sul
momento (e la decisione) amministrativa".
In tal modo il Consiglio di giustizia amministrativa ha
sostanzialmente configurato la convalida delle elezioni quasi come
una sorta di ricorso gerarchico improprio, alla stregua di un atto
che conclude un procedimento di secondo grado e non, per converso,
come l'ineludibile atto dell'unico procedimento elettorale, che
riguarda, comunque, tutti i deputati proclamati dagli uffici centrali
circoscrizionali.
Del resto, dallo straripamento posto in essere con la pronuncia
impugnata, conseguirebbe un sindacato da parte del giudice in un
procedimento non ancora concluso, non dando così all'Assemblea
regionale la possibilità di adottare preliminarmente le proprie
determinazioni. L'atto terminale obbligatorio e necessario per legge
finirebbe, dunque, con l'essere svuotato di significato, risultando
in definitiva una mera presa d'atto delle antecedenti statuizioni del
giudice.
Non può, allora, disconoscersi il travolgimento operato con
l'impugnata decisione dei principi affermati da questa Corte con la
più volte ripetuta sentenza n. 115 del 1972 (ulteriormente ribaditi
con la sentenza n. 167 del 1985) e la contestuale sottrazione delle
attribuzioni spettanti all'organo politico (cfr. sentt. nn. 175 e 99
del 1991). Ciò in violazione, altresì, degli artt. 113, 101, 102,
104, 116 e 118 della Costituzione.
Quanto poi alla asserita mancanza nella normativa regionale di un
termine certo e perentorio entro il quale deve essere concluso il
procedimento amministrativo di verifica dei poteri, la ricorrente
osserva che è indiscutibile che l'art. 61 del Regolamento interno
dell'Assemblea prevede il termine di un anno per la definizione delle
operazioni attinenti alla convalida. Peraltro, in caso di inerzia,
l'interessato potrebbe sempre attivare la procedura del silenzio-rifiuto secondo l'inequivoco orientamento di questa Corte (sent. n.
167 del 1985).
Infine, circa l'asserita prospettazione della violazione dell'art.
3 della Costituzione per il fatto che all'Assemblea regionale
siciliana (così come alle altre regioni a statuto speciale) è
riservata anche la convalida sulla regolarità delle operazioni
elettorali, laddove nelle altre regioni a statuto ordinario concerne
soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la
ricorrente osserva, da un lato, che la posizione differenziata
prevista dalla Costituzione per le regioni a statuto speciale rende
queste ultime non omogenee a quelle a statuto ordinario (v. sent. n.
134 del 1975), e, dall'altro, che, se l'esistenza della delibera di
convalida nelle Regioni a statuto ordinario in tema di eleggibilità
viene considerata un indeclinabile presupposto processuale
dell'azione per adire il giudice ordinario - malgrado si tratti di
far valere diritti soggettivi -, allora non può certamente ritenersi
ingiustificata la prerogativa attribuita all'Assemblea regionale
siciliana (con norme di rango costituzionale) di essere titolare,
nella fase conclusiva del procedimento, del potere di convalida anche
per le operazioni elettorali (che riguardano, ben vero, posizioni di
interesse legittimo), considerata, peraltro, l'intangibile tutela
giurisdizionale, comunque successivamente assicurata avanti il
giudice amministrativo.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito
in giudizio. Considerato in diritto
1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni
nei confronti dello Stato in ordine alla decisione n. 58 del 12 marzo
1992 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, con la quale è stato affermato che il ricorso
giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali è
immediatamente proponibile nei confronti dell'atto di proclamazione
degli eletti adottato dall'ufficio elettorale circoscrizionale.
Ad avviso della ricorrente, con tale statuizione è stata
eliminata la parte finale dell'iter procedimentale, cioè la
convalida della elezione dei propri componenti da parte
dell'Assemblea regionale, a questa riservata dall'art. 3 dello
Statuto regionale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455), dall'art. 4, lett. a), delle norme di attuazione del
medesimo (approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 25 marzo 1947, n. 204), nonché dalla legge regionale 20
marzo 1951, n. 29 (art. 61) e dal Regolamento interno dell'Assemblea
regionale (artt. da 40 a 61). La decisione impugnata si risolverebbe
in una sottrazione di competenza costituzionalmente attribuita alla
Regione in materia e quindi in una invasione della sua sfera di
autonomia perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla
giurisdizione, con violazione altresì degli artt. 5, 101, 102, 104,
113, 116 e 118 della Costituzione.
2. - Così come è stato prospettato dalla ricorrente il conflitto
è ammissibile.
La Regione, infatti, non censura il modo in cui il giudice
amministrativo ha in concreto esercitato la giurisdizione, ma, in
definitiva, il fatto in sé di averla esercitata nei confronti di un
atto che sarebbe alla giurisdizione stessa sottratto in virtù delle
attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente; tanto
basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 289
del 1974, 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del
1991), agli effetti dell'ammissibilità del conflitto.
3. - Nel merito deve essere riconosciuta la competenza del giudice
amministrativo, ed il ricorso deve essere respinto sotto ogni
profilo.
Lo Statuto di autonomia speciale della Regione siciliana,
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 -
prima ancora, come è noto, delle elezioni dell'Assemblea Costituente
- attribuisce (art. 3) alla Regione stessa la potestà legislativa in
materia di elezione dell'Assemblea regionale col solo limite del
suffragio universale diretto e segreto e dei principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche. L'art. 42 dello Statuto
prevedeva che le prime elezioni si tenessero "in base alla emananda
legge elettorale politica dello Stato"; le elezioni furono indette
per il 20 aprile 1947 con il decreto del Capo provvisorio dello Stato
6 dicembre 1946, n. 456, applicando le disposizioni del decreto
legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, relative
all'elezione dell'Assemblea Costituente.
L'Assemblea regionale si dette poi, ai sensi delle citate norme
statutarie, la propria legge elettorale (legge regionale 20 marzo
1951, n. 29).
Nel primo periodo di vita dell'autonomia speciale si ritenne da
parte della Regione siciliana che la posizione costituzionale
dell'Assemblea regionale fosse equiparabile a quella delle due Camere
del Parlamento. Ma fino dalla sentenza n. 66 del 1964 questa Corte
ricondusse tale posizione nei termini compatibili con l'ordinamento
costituzionale: escluse ogni possibile estensione all'Assemblea
regionale dei poteri e delle prerogative tipiche del Parlamento, e
ribadì che le norme in tema di giurisdizione sono di assoluta ed
esclusiva competenza statale. Con la successiva sentenza n. 115 del
1972, sul tema specifico del contenzioso elettorale, la Corte ha
nuovamente affermato "che alle Regioni, anche se a statuto speciale,
non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione .. E perciò
non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale principio,
come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, così
non è ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione".
Conseguentemente la Corte ha ritenuto che "le disposizioni
contenute nella legge statale che disciplinò le prime elezioni
regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione
regionale (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento
interno dell'Assemblea (specialmente nell'art. 41) devono essere
interpretate in un modo che le renda compatibili con la Costituzione:
di tal che "il giudizio definitivo" sui reclami elettorali, la
"convalida delle elezioni", la "incontestabilità" della pronunzia
finale e così via sono tutte espressioni che correttamente vanno
riferite alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e
che qualificano come definitivi gli atti relativi nel senso che
questi concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso
della preclusione di una successiva fase giurisdizionale, nella quale
le situazioni subiettive degli interessati possano trovare quella
tutela che la Costituzione a tutti riconosce" (citata sent. n. 115
del 1972).
4. - Del resto la Regione ricorrente non pone in discussione la
esperibilità della tutela giurisdizionale (sia dinanzi al giudice
ordinario, sia dinanzi al giudice amministrativo) in ordine alle
elezioni dell'Assemblea regionale, ma sostiene che detta tutela non
possa esperirsi se non nei confronti della deliberazione di convalida
degli eletti da parte dell'Assemblea, considerata come atto
definitivo che conclude il complesso procedimento elettorale.
Tale assunto sarebbe suffragato dalla citata sentenza n. 115 del
1972 di questa Corte e da una più recente pronunzia sulla medesima
materia, la n. 167 del 1985.
Ma - come è stato già detto - la tesi della Regione non può
essere accolta.
Una attenta e corretta lettura delle pronunce surrichiamate
dimostra che i principi in esse affermati - dai quali questa Corte
non intende discostarsi - conducono a conclusioni antitetiche
rispetto all'assunto della Regione siciliana.
Invero, partendo dalle premesse poste in tema di giurisdizione
dalla sentenza n. 66 del 1964 e confermate dalla sentenza n. 115 del
1972, la quale interpreta le disposizioni concernenti l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana e in particolare quelle relative
al procedimento di convalida degli eletti in modo conforme a
Costituzione, si evince che "il giudizio definitivo" riservato
all'Assemblea regionale, "sulle contestazioni, le proteste, e, in
generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole
sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la
loro attività o posteriormente" - previsto dall'art. 61 della legge
regionale n. 29 del 1951 - ha carattere puramente amministrativo.
Altrettanto va detto, ovviamente, per il contenzioso disciplinato
dagli artt. 40 - 61 del Regolamento interno dell'Assemblea medesima.
Quanto, poi, alla sentenza n. 167 del 1985, va considerato che con
essa la Corte dichiarò inammissibile per irrilevanza la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della più volte
menzionata legge regionale n. 29 del 1951 concernente le elezioni dei
deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
A tale conclusione la Corte pervenne osservando che lo stesso
T.A.R. remittente aveva affermato che "la pregiudiziale eccezione di
inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del
procedimento elettorale, si appalesa fondata" ed aveva aggiunto che
l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito
all'atto di proclamazione, al quale quindi non può essere
riconosciuto carattere di definitività, deducendone infine "la
intempestività del rimedio giurisdizionale". È pertanto evidente
che la Corte non poteva che prendere atto di una irrilevanza
manifestata ex ore suo dal giudice remittente e dichiarare di
conseguenza la inammissibilità della questione.
Esattamente quindi il Consiglio di giustizia amministrativa,
ponendosi il problema della sentenza n. 167 del 1985, ne ha
sottolineato il carattere di declaratoria di inammissibilità per
irrilevanza, osservando che la questione della diretta impugnabilità
dell'atto dell'ufficio elettorale circoscrizionale non aveva formato
oggetto di specifico esame della Corte, cui non può pertanto essere
ricondotta la tesi che l'unico atto impugnabile in sede
giurisdizionale sia l'atto di convalida adottato dalla stessa
Assemblea regionale.
5. - Tanto chiarito, devono essere coerentemente sviluppate le
conseguenze che derivano dal carattere amministrativo delle decisioni
finali dell'Assemblea, anche se adottate in seguito a reclami,
proteste o ricorsi.
Ribadito che alle regioni, anche se a statuto speciale, non spetta
competenza alcuna in tema di giurisdizione e che, in applicazione di
tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla
giurisdizione, così non è ammissibile che leggi regionali escludano
la giurisdizione, va anche affermato che le modalità di esercizio
del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono
essere diverse in una regione rispetto al restante territorio
nazionale, soprattutto quando la diversità verrebbe a tradursi in un
sostanziale indebolimento della tutela stessa.
Ora, non può esservi dubbio che anche per quanto riguarda il
contenzioso elettorale riservato alla competenza del giudice
amministrativo, nella materia delle operazioni elettorali, debba
valere la regola sancita dagli artt. 2 e 20 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, che ha eliminato il requisito della definitività
dell'atto amministrativo quale condizione necessaria per la
proponibilità del ricorso giurisdizionale; tale principio è stato
confermato in via generale dalla recente sentenza n. 42 del 1991 di
questa Corte, la quale ha sottolineato "l'esigenza di uniformità
della tutela, in ordine a situazioni soggettive di identica natura".
Occorre inoltre considerare che detta esigenza appare assolutamente
evidente nei ricorsi concernenti le operazioni elettorali, dato che
l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'atto di proclamazione
degli eletti assegna i seggi e attribuisce agli eletti medesimi il
diritto a ricoprire la carica elettiva, nonché definisce la
graduatoria dei candidati ad ogni effetto che possa derivarne anche
per i non eletti, ove si verifichino successivamente vacanze per
qualsiasi causa. Condizionare all'esaurimento del procedimento
amministrativo elettorale, di cui la convalida degli eletti
costituisce l'atto conclusivo, la proponibilità del ricorso
giurisdizionale per chi si ritenga leso dall'atto di proclamazione
dei risultati, darebbe luogo ad una grave limitazione del
fondamentale diritto di ogni persona di agire in giudizio a tutela
delle proprie posizioni soggettive.
6. - Correttamente dunque il Consiglio di giustizia amministrativa
ha ritenuto che "le norme regionali in questione, alla luce
dell'indicata evoluzione dell'ordinamento, vadano interpretate nel
senso che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle
elezioni regionali sia immediatamente proponibile avverso la
proclamazione degli eletti".
A questa conclusione il giudice è pervenuto, del resto, in via
ermeneutica, limitandosi ad interpretare la normativa sottoposta al
suo esame alla luce dei principi costituzionali: non può, quindi,
certamente parlarsi, come sostiene la ricorrente, di
"disapplicazione" delle norme regionali, ben diverso essendo il caso
- richiamato dalla Regione - della sent. n. 285 del 1990, in cui era
stato esercitato dichiaratamente un abnorme potere di disapplicazione
di leggi regionali (trattate alla stregua di atti amministrativi) per
presunta incostituzionalità.
Al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di
elezioni, si contrappone quale unica eccezione, ai sensi dell'art. 66
della Costituzione, la riserva di competenza esclusiva del Parlamento
a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti.
Una volta escluso, come è stato ricordato al punto 3, che
all'Assemblea regionale siciliana possa estendersi detta riserva, che
solo per il Parlamento è prevista in Costituzione e solo per il
Parlamento trova giustificazione storica e sistematica, non vi è
ragione alcuna su cui fondare l'attribuzione alla Regione, seppure
dotata di autonomia speciale, di una disciplina particolare e diversa
in tema di tutela giurisdizionale, quale sarebbe quella della
condizione della definitività dell'atto (nella specie il
provvedimento di convalida degli eletti) per la proponibilità del
ricorso al giudice. Va pertanto riconosciuto che il Consiglio di
giustizia amministrativa ha esercitato la giurisdizione di propria
spettanza senza invadere o ledere, con la decisione nei cui confronti
è stato sollevato conflitto di attribuzione, competenze
costituzionalmente garantite alla Regione siciliana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato e per esso al giudice amministrativo
giudicare sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per
l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana
direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti
adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, Il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte