Sentenza n. 114/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 49legge 25/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175 del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre
1961 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Latina sui
ricorsi di Lollobrigida Luigia e Skofic Drago Milko contro l'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Latina, iscritte ai nn. 178 e 179
del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione in giudizio di Lollobrigida Luigia e Skofic
Drago Milko;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Giovambattista Adonnino, per Lollobrigida Luigia e
Skofic Drago Milko, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Latina
iscriveva a ruolo, alla fine del 1960, la metà del reddito della
signora Luigia (detta Gina) Lollobrigida in Skofic che esso aveva
accertato per il 1957: ciò in applicazione dell'art. 175, lett. a, del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte dirette.
La signora Lollobrigida ricorreva prima alla Commissione
distrettuale, poi alla Commissione provinciale delle imposte dirette
eccependo fra l'altro l'illegittimità costituzionale del predetto art.
175 del T.U. sulle imposte dirette. La Commissione provinciale
accoglieva l'eccezione e con ordinanza 28 novembre 1961, pervenuta a
questa Corte il 19 ottobre 1962 e ritualmente notificata e pubblicata,
sollevava la questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
175, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso
di delega rispetto agli artt. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 49
della legge 11 gennaio 1951, n. 25, di delegazione.
La Commissione provinciale, accennato rapidamente alla rilevanza
della questione, ne assume la non manifesta infondatezza: la
disposizione impugnata, rendendo obbligatoria, dopo i 60 giorni dal
ricorso del contribuente alla Commissione distrettuale, l'iscrizione
provvisoria fino al 50 per cento del reddito accertato dall'ufficio,
conterrebbe una norma nuova: infatti le leggi, di cui il Governo era
stato delegato a coordinare le disposizioni, prevede vano soltanto
un'iscrizione facoltativa per l'ufficio.
2. - La signora Lollobrigida, costituitasi con deduzioni depositate
il 7 dicembre 1962, rileva come la delegazione di potestà legislativa
contenuta nel predetto art. 63 della legge n. 1 del 1956, benché molto
ampia, non consentisse al Governo di rendere obbligatoria per la metà
dell'imponibile quell'iscrizione provvisoria che, secondo l'art. 109,
n. 3, del R. D. 11 luglio 1907, n. 560, era soltanto facoltativa e
limitata alla somma proposta dall'ufficio. Il Governo poteva solo
eliminare le disposizioni contrastanti coi principi contenuti nelle
leggi n. 25 del 1951 e n. 1 del 1956, apportare modifiche per un
migliore coordinamento delle disposizioni vigenti, adattare le
disposizioni alle esigenze di semplificazione nell'applicazione dei
tributi e di una razionale organizzazione dei servizi, perfezionare le
norme concernenti l'attività dell'amministrazione finanziaria ai fini
dell'accertamento dei redditi: poteri, tutti questi, nei quali
evidentemente non rientrerebbe l'innovazione introdotta con la norma
impugnata.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 30 marzo
1962, nega, anche nella successiva memoria depositata il 22 maggio
1963, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata; la quale
non poteva riprodurre alla lettera l'art. 109, n. 3, del R. D. 11
lugho 1907, n. 560, perché nel frattempo, e ciò con le leggi 11
gennaio 1951, n. 25, e con lo stesso T.U. sulle imposte dirette, era
cambiato il vecchio sistema (stabilità pluriennale dell'accertannento,
determinazione preventiva del reddito annuale tassabile, ruoli
principali e suppletivi) essendosi introdotto il sistema della
dichiarazione annuale dei redditi e della tassazione a consuntivo
(sentenza n. 30 del 1961).
D'altra parte, non sarebbe esatto che la norma impugnata abbia
trasformato in obbligo una pretesa facoltà dell'ufficio poiché l'art.
109, n. 3, del R. D. 11 luglio 1907, n. 560, usava una formula analoga
a quella della norma impugnata ("iscrive ecc.").
Quanto poi alla misura della somma da iscrivere in via provvisoria,
l'art. 109, n.3, esigeva l'iscrizione per tutto l'imponibile accertato
non definitivamente dall'ufficio: di conseguenza la norma impugnata,
limitando l'iscrizione alla metà dell'imponibile, non fa che attenuare
l'onere del contribuente.
Anche ammesso che si sia trasformata in obbligo una facoltà
dell'ufficio, ciò - secondo l'Avvocatura dello Stato - non sarebbe
motivo di illegittimità costituzionale. Infatti la delegazione,
contenuta nell'art. 63 della legge n. 1 del 1956, autorizzava il
Governo, non soltanto a coordinare le norme vigenti, ma anche ad
apportare "modifiche" in relazione a diverse esigenze. Perciò il
Governo non sarebbe fuoriuscito dai criteri direttivi posti dalla legge
di delegazione: infatti la norma impugnata, imponendo l'iscrizione nei
limiti di misure precise e diverse a seconda della maggiore e minore
sicurezza dell'accertamento, risponderebbe all'esigenza di garantire il
gettito tributario e, insieme, di attuare il nuovo sistema della c.d.
commisurazione e consuntivo (art. 4 del T.U. citato) con vantaggio del
contribuente: esigenza che sta alla base dell'amplissima delegazione
contenuta nell'art. 63 della legge n. 1 del 1956.
4. - La difesa della signora Lollobrigida, in una memoria
depositata il 22 maggio 1963, pur ammettendo che la formula usata
nell'art. 175 del T.U. è simile a quella contenuta nell'art. 109, n.
3, del R.D. n. 560 del 1907, rileva che tuttavia la prima norma ha
profondamente innovato rispetto alla seconda: infatti, quando vigeva
l'art. 109, l'ufficio poteva iscrivere la somma che a lui sembrasse
opportuna, mentre con l'art. 175 gli impone di iscrivere per la metà
dell'imponibile provvisoriamente accertato: perciò quanto alla misura
della cifra da iscrivere vi sarebbe stata innovazione, non consentita
dalla legge delegante.
Infatti è vero che il Governo poteva apportare modifiche, ma le
modifiche, nel campo della riscossione, dovevano essere meramente
formali, non sostanziali, poiché l'art. 63 a questo proposito parla
solo di coordinamento e di semplificazione: dato che la norma impugnata
si riferisce alla riscossione e non all'accertamento (rispetto al quale
la legge delegante consentiva modifiche sostanziali), essa sarebbe
illegittima per eccesso di delega. Del resto - conclude la difesa della
signora Lollobrigida - anche se fossero state consentite innovazioni
sostanziali, queste si sarebbero dovute attuare secondo i principi
delle due leggi preesistenti n. 25 del 1951 e n. 1 del 1956, come
direbbe anche una sentenza della Corte costituzionale (n. 30 del 1961):
e invece queste due leggi non contengono alcun principio relativo alla
materia dell'iscrizione provvisoria, mentre la norma impugnata,
impedendo di distinguere fra contribuente e contribuente, non varrà
certo a semplificare né a razionalizzare l'applicazione dei tributi.
5. - È pervenuta inoltre un'analoga ordinanza della stessa
Commissione provinciale delle imposte dirette di Latina, emessa nella
medesima data, su ricorso del dr. Skofic, marito della signora
Lollobrigida.
6. - Nella discussione orale la parte privata ha ripetuto le
proprie argomentazioni, mentre l'Avvocatura dello Stato ha ribadito i
suoi rilievi: in particolare ha rilevato che l'espressione la "somma da
esso proposta", contenuta nell'art. 109, n. 3, del R.D. del 1907, n.
560, significa, secondo la terminologia del tempo, "somma da esso
provvisoriamente accertata". Considerato in diritto :
1. - Le due cause, avendo ad oggetto la medesima questione di
legittimità costituzionale, sono state discusse congiuntamente e
devono essere decise con unica sentenza.
2. - Si denuncia l'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, perché esso avrebbe reso
obbligatoria per gli uffici delle imposte quell'iscrizione provvisoria
che era invece facoltativa secondo la legislazione precedente (art. 109
del R.D. 11 luglio 1907, n. 560): innovazione che, a parere del giudice
di rinvio e della parte privata, non era consentita dalla legge
delegante (spec. art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1).
La questione è infondata: non è esatto che, secondo la
legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la
facoltà, e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta
corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente
avesse ricorso da da più di 60 giorni.
Infatti la norma denunciata (art. 175 del T.U.) e quella
preesistente (art. 109 del R. D. 1907, n. 560) si esprimono in termini
analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): perciò, se la prima contiene
un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse
altrettanto.
Inoltre l'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, era norma di
attuazione dell'art. 58 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, e questo era
esplicito nello stabilire che i ruoli dovevano essere formati "con i
redditi nuovi od aumenti risultanti... dalle iscrizioni e
rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente,
quando siano trascorsi sessanta giorni da quello" di trasmissione del
ricorso.
Del resto il predetto art. 58 del T.U. del 1877, n. 4021, derivava
a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e questo
ultimo dagli artt. 11 e 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719: legge
che introduceva un sistema per cui il nuovo accertamento dava luogo
senz'altro all'iscrizione nei ruoli e la spedizione di questa non era
più sospesa quando fossero passati 30 giorni dall'eventuale ricorso
del contribuente. La legge era stata emanata proprio allo scopo di
evitare che tale ricorso sospendesse l'efficacia del nuovo accertamento
e perciò in essa, tutta improntata all'automaticità dell'iscrizione,
non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione
finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che
riteneva fosse il reddito effettivo (art. 11 della legge citata), ed
essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli.
Il che prova come l'espressione "somma proposta", conservata
nell'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, non alludesse al potere di
iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato:
ciò che trova conferma anche in altre disposizioni dello stesso R.D.
del 1907 e di altre leggi fiscali.
3. - Vero è che gli uffici finanziari applicarono l'art. 109 come
se esso contenesse un potere e non un obbligo di iscrizione
provvisoria; ma la prassi amministrativa, di per sé, e la stessa
opinione della Commissione ministeriale, che esaminò l'attuale T.U.
del 1958, n. 645, non bastano a infirmare l'interpretazione che s'è
data delle leggi anteriori al 1958 e che trae conforto del loro stesso
dettato, dai motivi che le ispirarono e dalla loro successione nel
tempo.
4. - Per concludere, l'art. 175, lett. a, del T.U. del 1958, n.
645, differisce dall'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, solo in
questo: ora l'ufficio iscrive soltanto una parte della somma che
avrebbe iscritta prima del 1958. L'innovazione giova al contribuente e
perciò non è tale da valicare i confini posti con la legge di
delegazione: confini che, anche ad avviso della parte privata, erano
molto ampi, ammettendo modifiche delle leggi preesistenti, e che, se
non consentivano al Governo un aumento dell'onere di cui la legge
anteriore gravava il contribuente, ne permettevano tuttavia una
diminuzione: il che appunto è avvenuto colla norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte
dirette (recante norme sull'iscrizione provvisoria dei redditi),
proposta, con le ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt.
49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956,
n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte