Sentenza n. 114/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della
legge regionale del Trentino-Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11 (norme per
l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 23 maggio 1972 dalla Corte dei conti - sezione I
giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità nei confronti di
Stefanelli Francesco ed altro, iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 296 del 15 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di responsabilità contabile promosso
contro Stefanelli Francesco, sindaco del Comune di Nago Torbole e la
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, nella qualità di tesoriere
del suddetto comune, rinviati a giudizio per rispondere in solido
rispettivamente della emissione e del pagamento, nel periodo 1
febbraio-17 marzo 1967, di alcuni mandati ritenuti irregolari, la Corte
dei conti, sezione I giurisdizionale, ravvisava la necessità di
acquisire agli atti del processo i conti consuntivi del predetto comune
relativi all'esercizio 1967 e precedenti onde riunire il giudizio di
responsabilità con quello di conto ai sensi dell'art. 44 del proprio
regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.
Rilevato però che detta riunione non poteva avere luogo in quanto con
la legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, contenente norme per
l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali, il giudizio di
conto, da necessario quale era, era stato trasformato in eventuale
(essendosi attribuito alla giunta provinciale il potere di considerare
definitivamente approvato il conto quando contro lo stesso non
risultavano proposti reclami od osservazioni da parte del tesoriere,
degli amministratori o di qualunque censito), la Corte, aderendo alla
richiesta del procuratore generale, con ordinanza emessa il 23 maggio
1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 7 della citata legge regionale, in riferimento agli artt. 4,
n. 3, 5, n. 1, e 48 dello Statuto, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5, e all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Si osserva in primo luogo nell'ordinanza che il sistema attuato
dagli artt. 6 e 7 della legge incide profondamente non solo sulla
procedura del giudizio sui conti, ma anche sul contenuto della
giurisdizione contabile che è materia propria della potestà normativa
statale. Il legislatore regionale avrebbe perciò valicato i limiti
della sua competenza legislativa la quale è esclusiva in tema di
circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3) e complementare in materia di
ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1).
Le stesse norme poi, avendo trasformato in eventuale il giudizio
sui conti con l'attribuzione alla giunta provinciale del potere di
sottoporre il controllo al giudizio solo quando ricorrono particolari
circostanze, sarebbe in contrasto con l'art. 48, n. 5, dello Statuto
che attribuisce a tale organo soltanto la "vigilanza e la tutela sulle
amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e
assistenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti".
Le norme denunciate contrasterebbero, infine, col principio di
uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione in quanto
assicurerebbero una situazione del tutto particolare a favore dei
tesorieri e amministratori degli enti locali di questa Regione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione
Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo
Severo Giannini, con deduzioni depositate in cancelleria il 31 ottobre
1972.
Osserva anzitutto la difesa che l'emanazione della legge impugnata
si rese necessaria per colmare la lacuna creatasi in sede normativa
regionale allorché il controllo sugli enti locali, prima spettante ai
prefetti e ai consigli di prefettura, passò alla competenza della
giunta provinciale. Proprio in ossequio al principio di uguaglianza,
invocato dalla ordinanza, questa legge ha stabilito a quale organo
dovesse spettare nella Regione il controllo sui conti consuntivi degli
enti locali. La legge regionale ha modesta portata ed è tutt'altro che
rivoluzionaria dal momento che, salvo poche differenze, le sue
disposizioni sostanzialmente corrispondono a quelle contenute nel testo
unico della legge comunale e provinciale del 1934.
Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, afferma
la difesa, la Corte dei conti muove dal concetto erroneo, e del resto
ormai superato, che i consigli di prefettura svolgessero in ogni fase
della loro attività funzioni giurisdizionali. In realtà però
l'attività dei consigli era mista: in parte amministrativa e poi
giurisdizionale sicché, in tema di controllo sui conti degli enti
locali, accadeva che se il consiglio di prefettura non aveva rilievi da
fare il conto era approvato; se invece vi erano dei rilievi il
consiglio di prefettura si trasformava in organo giurisdizionale per
decidere sul conto.
Orbene, proprio per ovviare a questa commistione di funzioni, la
legge regionale, con le norme contenute negli artt. 6 e 7 ha inteso
regolare unicamente la fase e l'attività amministrativa del controllo
sui conti da parte della giunta provinciale. Tali norme, infatti,
prevedono che scaduto il termine (30 giorni) di pubblicità del conto
questo sia trasmesso alla giunta senza documenti giustificativi, se non
vi sono osservazioni, deduzioni o reclami, e con tali documenti nel
caso contrario; la giunta procede al riscontro contabile e all'uopo
può, in via istruttoria, svolgere accertamenti. Se questi si chiudono
positivamente il conto è approvato col decorso del termine di due
mesi; se invece si riscontrano irregolarità la giunta rimette il conto
all'organo giurisdizionale contabile, ossia, alla Corte dei conti.
È pertanto evidente, ad avviso della difesa, che il procedimento
contemplato dagli artt. 6 e 7 della legge regionale riguarda solo la
fase amministrativa di controllo e pienamente legittime devono quindi
considerarsi le loro disposizioni. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'ordinanza della Corte dei conti gli artt. 6 e 7
della legge regionale del Trentino-Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11,
recante norme sui conti consuntivi degli enti locali, sarebbero
costituzionalmente illegittimi sia perché contengono disposizioni sui
giudizi relativi a tali conti che non potevano essere dettate dal
legislatore regionale, perché privo della relativa potestà, sia
perché contraddicono a principi fondamentali della legislazione
statale nella stessa materia.
La questione è fondata.
2. - È principio generale del nostro ordinamento che il pubblico
denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al
soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla
garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia
che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale.
Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della
necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di
provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque
maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito
sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile
non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva
funzione di garanzia ed è per questo che nel nostro sistema l'obbligo
del rendiconto giudiziale (salvo deroghe temporanee ed eccezionali per
i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte con leggi
per il periodo bellico e post-bellico fino alle gestioni relative
all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante applicazione.
3. - Ciò premesso, venendo all'esame delle disposizioni impugnate,
è agevole dimostrare che con le stesse la Regione non si è limitata a
disciplinare - come afferma - un controllo meramente amministrativo sui
conti degli enti locali, ma ha in concreto rimesso l'accertamento della
regolarità della gestione dei mezzi pubblici, quando ricorrano
determinate circostanze, all'organo locale di controllo, anziché
all'organo giurisdizionale contabile. Dispongono infatti tali norme che
all'esame del conto la giunta provinciale procede senza documenti
giustificativi se entro il termine di scadenza dalla sua pubblicazione
non siano presentate deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto
stesso si considera approvato trascorsi due mesi dalla data in cui è
alla stessa pervenuto, qualora le sue risultanze non formino oggetto di
contestazione del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro
censito e non contrastino con l'accertamento sommario di regolarità
fatto dalla giunta; solo nel caso contrario, in cui si riscontrino
irregolarità, la giunta rimette il conto all'organo giurisdizionale
contabile.
Ora è evidente che per effetto del sistema instaurato si è in
concreto attribuito ad un organo di controllo una facoltà che
condiziona l'effettiva operatività dell'organo giurisdizionale
contabile; si è conferita cioè ad un organo amministrativo, nel
concorso di determinate circostanze, la potestà di esprimere un
giudizio di regolarità contabile che istituzionalmente spetta ad un
organo giurisdizionale. Si è per conseguenza operata la trasformazione
della giurisdizione contabile da necessaria ed inderogabile quale deve
essere, per poter assolvere alla sua funzione di garanzia di corretta
gestione del pubblico denaro, in eventuale, giacché ora il deferimento
del conto all'organo giurisdizionale contabile è subordinato
all'accertamento della sua irregolarità compiuto dalla giunta. Né
varrebbe obbiettare che il mancato deferimento si riferisce soltanto ai
conti non contestati per i quali il giudizio ha solo carattere formale,
giacché il principio della necessarietà del giudizio di conto non
tollera deroghe di sorta e, del resto, anche la dichiarazione di
regolarità di un conto, con il conseguente discarico dell'agente, ha
natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice contabile.
La conseguenza pratica di siffatta normativa è stata che nessun
conto degli enti locali di questa Regione - nella quale fin dalla sua
istituzione sono stati soppressi i consigli di prefettura ed in loro
luogo non è stato creato altro organo con corrispondenti funzioni in
materia giurisdizionale contabile - è stato sottoposto all'esame della
Corte dei conti, che è da ritenersi ora giudice competente, anche in
primo grado, per la contabilità degli enti di cui trattasi.
4. - Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare come le
norme censurate abbiano profondamente alterato un principio cardine su
cui si basa la giurisdizione contabile. Fondati sono perciò i motivi
di incostituzionalità prospettati nell'ordinanza di rimessione sia
perché la Regione, avendo disposto in materia giurisdizionale, ha
valicato i limiti delle sue competenze normative e amministrative quali
risultano delineate negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1, e 48 dello Statuto,
sia per aver dato luogo ad una palese situazione di disparità di
trattamento tra gli agenti contabili dei propri enti locali - per i
quali il giudizio è divenuto in via permanente soltanto eventuale -
rispetto agli agenti contabili degli enti locali del restante
territorio nazionale per i quali, invece, la necessità di rendere il
conto al giudice contabile continua ad essere obbligo inderogabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della
legge della Regione Trentino-Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11,
contenente "norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti
locali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte