Sentenza n. 114/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma
secondo, c.p.m.p. (procedibilità) promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1981 dal Tribunale militare territoriale di Torino, nel
procedimento penale a carico di Ballocco Giorgio, D'Aurelio Nicola e
Todisco Luigi, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 16
settembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Todisco Luigi e D'Aurelio
Nicola, imputati rispettivamente del reato di alienazione di effetti di
vestiario militare (art. 165 c.p.m.p.) e di acquisto e ritenzione di
effetti militari (art. 166 c.p.m.p.), il Tribunale militare
territoriale di Torino con ordinanza 18 febbraio 1981, ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 112 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del c.p.m.p., il quale
prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quelli
previsti dal n. 2 dell'art. 171 dello stesso codice sono puniti a
richiesta del comandante del Corpo o di altro ente superiore da cui
dipende il militare colpevole.
Nell'ordinanza il giudice a quo, dopo avere ricordato le pronunzie
di questa Corte nn. 42 del 1975 e 189 del 1976 con cui è stato escluso
il contrasto della detta disposizione con gli artt. 3, 24, 28, 52
Cost., fa riferimento altresì alla sent. 84/79 con cui, a suo dire,
questa Corte avrebbe riconsiderato, esaminando questione analoga, i
principi già affermati, ritenendo fondata, per contrasto con l'art.
112 Cost., la censura sollevata contro l'art. 378, terzo comma della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel testo modificato dalla legge 19
novembre 1921, n. 1688, secondo cui l'ingegnere capo del genio civile
"promuove" l'azione penale in alcuni casi di contravvenzione alle
disposizioni del Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche 25
luglio 1904.
Secondo il giudice a quo, con tale pronunzia questa Corte avrebbe
affermato che sono in contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost. quelle
disposizioni normative che attribuendo ad altri organi diversi dal P.M.
la titolarità esclusiva e discrezionale dell'azione penale per taluni
reati, ne inibiscono l'esercizio al P.M. medesimo. Tale principio
sarebbe applicabile nella specie, per cui anche la richiesta di
procedimento di cui all'art. 260 c.p.m.p., attribuendo al comandante
del corpo invia esclusiva e discrezionale il potere di dare inizio
all'azione penale dovrebbe considerarsi in contrasto con gli invocati
precetti costituzionali.
In questa sede non vi è stata costituzione di parti e pertanto la
causa è stata assegnata per la decisione alla camera di consiglio ai
sensi degli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
Il Tribunale militare territoriale di Torino sostiene che questa
Corte, con la sent. n. 84/79, ritenendo l'illegittimità dell'esercizio
esclusivo dell'azione penale da parte di organi diversi dal P.M. per
contrasto con l'art. 112 Cost., avrebbe affermato principi applicabili
anche in relazione all'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., secondo cui i
reati per i quali lo stesso codice stabilisce la pena non superiore nel
massimo a sei mesi di reclusione sono puniti a richiesta dell'autorità
amministrativa competente.
La tesi peraltro non può essere accolta e la questione deve essere
dichiarata non fondata.
Invero nella ricordata sentenza n. 84/79 questa Corte ha
chiaramente affermato che l'art. 112 Cost., facendo obbligo al P.M. di
esercitare l'azione penale "non vuole escludere che ad altri soggetti
possa essere conferito analogo potere", in quanto la ratio della norma
esclude soltanto che al P.M. possa essere sottratta la titolarità
dell'azione penale in ordine a determinati reati, nel senso che
l'ordinamento può conferire la titolarità dell'azione penale anche a
soggetti diversi dal P.M. a condizione che non si venga con ciò a
vanificare l'obbligo del P.M. medesimo di esercitarla (salvo che nelle
ipotesi costituzionalmente previste). E se in quella fattispecie la
Corte è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità della norma
allora impugnata, ciò è avvenuto in conseguenza della interpretazione
della norma stessa da parte dei giudici a quibus, che avevano seguitato
a ritenere che la formula adottata dall'art. 378, terzo comma, della
legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, secondo cui, in determinati
casi, l'autorità amministrativa "promuove l'azione penale" attribuiva
all'autorità stessa la titolarità esclusiva e l'esercizio
discrezionale dell'azione penale, anche se la Corte, in precedenti
pronunzie, aveva adottato una interpretazione adeguatrice al riguardo,
affermando che l'espressione letterale della legge doveva essere intesa
nel senso che l'autorità amministrativa aveva facoltà di portare a
conoscenza dell'autorità giudiziaria fatti ritenuti penalmente
rilevanti, "senza che peraltro ciò potesse valere a limitare o
condizionare l'azione del P.M.".
La norma attualmente impugnata, invece, dispone soltanto che taluni
reati di lieve entità sono puniti a richiesta del comandante del Corpo
o dell'ente da cui il militare dipende. Tale statuizione, come questa
Corte ha già avuto modo di affermare in casi analoghi (sentt. nn.
22/59; 105/67; 104/74), stabilisce solamente una condizione per il
promovimento dell'azione stessa, il che, come pure la Corte ha ritenuto
con le menzionate pronunzie, non contrasta con l'art. 112 Cost., il
quale appunto, affermando l'obbligatorietà dell'azione penale, non
esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il
promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli
interessi perseguiti dalla pubblica amministrazione che, in ipotesi
particolari, possono consigliare l'adozione di consimile cautela. La
cui ratio nella specie è identificabile nella convenienza che, ai fini
dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il
comandante più direttamente in grado di formulare un giudizio sulla
rilevanza del fatto medesimo e sulla personalità dell'agente.
La fondatezza della censura mossa sotto il profilo della pretesa
violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe dall'esercizio del
lamentato potere discrezionale dell'autorità amministrativa, è poi
manifestamente esclusa sia dalle considerazioni sopra enunciate, che
rendono evidente la razionalità della disciplina impugnata, sia da
quanto questa Corte ha già avuto occasione di considerare a proposito
di analoga questione con l'ord. n. 60/78, riaffermando il consolidato
principio che la discrezionalità nell'applicazione della legge non
può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il
profilo della violazione del principio di eguaglianza ma, tutt'al più,
a mere disparità di fatto di per sé inidonee a determinare la
illegittimità del precetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260, secondo comma, Codice penale militare di pace, sollevata
in riferimento all'art. 112 della Costituzione, con ordinanza del
Tribunale militare territoriale di Torino del 18 febbraio 1981;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della detta norma sollevata con la menzionata ordinanza
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte