Sentenza n. 114/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.l. 568/1983
- art. 27legge 681/1983
- art. 1legge 867/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo
unico della legge 9 dicembre 1983, n. 681 di conversione del d.l. 18
ottobre 1983, n. 568 concernente "Proroga delle gestioni esattoriali e
delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle
tesorerie comunali e provinciali", promossi con ricorsi del Presidente
della Regione Trentino-Alto Adige, notificati rispettivamente il 22
novembre 1983 e il 9 gennaio 1984, depositati in cancelleria il 30
novembre 1983 e il 16 gennaio 1984 ed iscritti al n. 38 del registro
ricorsi 1983 e al n. 1 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, all'art. 1 (tenuto fermo dalla
legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681) dispone che "la gestione
delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali
delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali,
in corso per il periodo 1975-1983 è prorogata alle medesime condizioni
fino al 31 dicembre 1984".
Con due distinti ricorsi di analogo contenuto la Regione
Trentino-Alto Adige ha impugnato sia la disposizione del decreto sia la
norma di conversione per violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto
T.A.A., in quanto la proroga avrebbe leso la potestà legislativa
concorrente della Regione in materia di ordinamento dei comuni.
Premesso che ogni comune, per disposizione di legge statale,
oltreché regionale, deve avere un servizio di tesoreria; che ove a
ciò il comune non provveda direttamente l'esattore delle imposte deve
assumere direttamente l'esazione delle entrate, nonché il pagamento
delle spese; che la tesoreria rientra tra gli uffici del comune, ente
che ha il potere di organizzazione dei propri servizi secondo le forme
ritenute rispondenti alla funzionalità degli uffici, in attuazione del
pubblico interesse; la Regione sostiene che il servizio di tesoreria
dà luogo ad una impresa titolare di un pubblico ufficio e che il
rapporto di tesoreria trova la propria fonte in un contratto
amministrativo posto in essere tra il tesoriere e l'ente territoriale.
Perciò il rapporto di tesoreria deve essere tenuto nettamente
distinto da quello di esattoria e il servizio di tesoreria non riguarda
lo Stato, ma solamente l'ente locale al quale è riservato di decidere
sulla materia nell'ambito della propria autonomia.
La norma impugnata ha confermato, nel prorogare la gestione delle
esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte
dirette nonché delle tesorerie comunali (e provinciali), la misura
dell'aggio in corso ed ha dato ai soli esattori comunali (e
provinciali) la possibilità di rinunciare alla proroga. Tale
disposizione sarebbe chiaramente invasiva della competenza legislativa
concorrente della Regione T.A.A., poiché, nell'ordinamento dei comuni
rientra necessariamente la disciplina del servizio e dell'ufficio di
tesoreria.
L'incostituzionalità della norma denunciata apparirebbe ancora
più evidente in quanto di fatto impedirebbe al legislatore regionale
di porre in essere qualunque disciplina concernente tale settore prima
della scadenza della data di proroga.
Dovrebbe pertanto essere negata a tale norma statale la natura di
statuizione di principio, in quanto sopprimerebbe ogni possibilità di
legislazione locale.
Si ricorda al riguardo la negativa valutazione dottrinale relativa
a quelle "norme-principio" che sottraggono al legislatore locale la
disciplina di specie o di dettaglio, evidenziando che è,
conseguentemente ed a maggior ragione, ancor più sicuro il giudizio di
incostituzionalità concernente le norme cornice che impediscono alla
regione di completare il quadro se non nei dettagli.
Caratteristica precipua delle norme cornici sarebbe dunque quella
di non poter produrre da sé tutti gli effetti di cui sarebbero
potenzialmente capaci, in quanto solo attraverso il tramite delle
prescrizioni di dettaglio potrebbero produrre completa efficacia.
Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una disposizione che
avrebbe chiaro carattere applicativo, tanto che impedirebbe fino alla
data di scadenza della proroga ogni forma di legislazione regionale al
riguardo.
Si sottolinea ancora che proprio in ragione del ritenuto carattere
autoapplicativo, la normativa in questione si sostituirebbe di fatto
non solo al legislatore regionale, ma anche alla potestà dei comuni di
organizzare i propri servizi, cosa questa che integrerebbe una lesione
dell'autonomia comunale, garantita dall'art. 128 della Costituzione.
La Regione chiede inoltre la sospensione dell'esecuzione della
normativa impugnata. Pur riconoscendo che la legge 11 marzo 1953, n.
87, attribuisce esplicitamente alla Corte costituzionale il potere
cautelare di sospensione dell'atto impugnato solo nei casi di conflitto
di attribuzioni tra Stato e Regioni (ovvero tra Regioni), la Regione
ricorda come in dottrina si sia affermato un orientamento, riferito in
particolare alle cosiddette leggi autoapplicative, secondo cui il
silenzio serbato al riguardo dal legislatore non precluderebbe una
soluzione positiva del problema, ove si desideri che la tutela
giudiziaria sia effettiva.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio, la norma denunziata di
incostituzionalità, nel ripetere nella sostanza il disposto del comma
primo dell'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, che a suo
tempo prorogò al 31 dicembre 1974 il decennio di appalto 1964-1973
delle esattorie e delle tesorerie, si ricollega all'art. 31 dello
stesso decreto disponendo la proroga al 31 dicembre 1984 dei rapporti
in corso per il periodo 1975-1983.
Dal disposto dell'art. 2, che non menziona i tesorieri tra i
soggetti facultizzati a non avvalersi della disposizione di proroga, e
dalla relazione al disegno di legge governativo, che non menziona nel
richiedere la conversione in legge del d.l. n. 568 del 1983, se non le
sole tesorerie gestite da esattori, si evincerebbe che la disposizione
impugnata non riguarda i rapporti di tesoreria in sé considerati, ma
le gestioni esattoriali cui siano venuti ad inerire rapporti di
tesoreria.
Nel ricorso concernente l'articolo unico della legge di conversione
n. 681 del 1983, la difesa della Regione T.A.A., nel prendere atto di
tale tesi dell'Avvocatura dello Stato, non ritiene che tale sforzo
ermeneutico sia consentito dalla lettera dell'art. 1 del decreto
impugnato, né che una interpretazione siffatta sia conclusiva ai fini
della reiezione del ricorso.
Infatti, ove pure la disposizione impugnata si riferisse solamente
alle gestioni esattoriali cui siano venuti ad inerire rapporti di
tesoreria, "i relativi rapporti di tesoreria ed esattoria resterebbero
comunque, a livello costituzionale, distintamente disciplinati", come
risulterebbe dalla giurisprudenza formatasi al riguardo.
Con memoria presentata in prossimità dell'udienza del 15 maggio
1984 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.
In particolare la Regione ha respinto l'interpretazione limitatrice
della norma impugnata sostenuta dall'Avvocatura, la quale, anche se
fosse fondata, non toglierebbe interesse alla impugnazione della
Regione.
L'Avvocatura ha difeso la sua interpretazione riduttiva sostenendo
che il legislatore nazionale avrebbe solo disposto sulla durata dei
rapporti esattoriali in atto; l'estensione della proroga ai connessi
rapporti di tesoreria deriverebbe appunto dalla ritenuta connessione di
tali rapporti con quelli di esattoria.
Per l'intervenuta scomparsa del giudice Maccarone, la causa è
stata nuovamente discussa all'udienza del 12 dicembre 1984 nella quale
la difesa della Regione e della Presidenza del Consiglio hanno
insistito nelle loro rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Come esposto in narrativa, l'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1983,
n. 568 (articolo non modificato dalla legge di conversione 9 dicembre
1983, n. 681) dispone che "la gestione delle esattorie comunali e
consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette,
nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo
1975-1983, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre
1984". (Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1985 è stata disposta nei
medesimi termini con la legge 21 dicembre 1984, n. 867).
La Regione Trentino-Alto Adige con due distinti ricorsi di analogo
contenuto ha impugnato come incostituzionali sia le disposizioni del
citato art. 1 del d.l. n. 568, sia la conversione in legge del decreto,
in quanto (nella parte in cui dispone la proroga della gestione anche
delle tesorerie comunali) "invasiva della competenza legislativa della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni".
2. - Il sistema di riscossione delle imposte dirette, della cui
proroga si tratta, è così regolato nel d.P.R. 15 maggio 1963, n. 658
(t.u. delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette).
Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle
regioni, dei comuni e di altri enti, esigibili con ruoli esecutivi
dall'autorità finanziaria, provvedono gli esattori comunali e
consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria e i delegati
governativi in via straordinaria (art. 1). Per il conferimento delle
esattorie alla scadenza, per mancata conferma, del decennio della loro
gestione, il Prefetto, prima che sia indetta l'asta pubblica, invita i
comuni a stabilire se il servizio di tesoreria debba essere affidato
all'esattore o separatamente dall'esattoria a una azienda di credito e
nel caso che i comuni non abbiano deciso entro il termine fissato, o
abbiano deciso per la gestione della tesoreria separata da quella della
esattoria, l'asta si tiene soltanto per il conferimento dell'esattoria
(art. 21). L'esattoria su richiesta del comune è obbligata a
disimpegnare il servizio di tesoreria comunale con l'osservanza di
tutte le norme relative al servizio stesso (art. 73).
La legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825,
pur ponendo tra i criteri della delega quello della "estensione del
sistema di ritenuta alla fonte" (art. 10, n. 5), non si occupò della
sorte del vigente sistema esattoriale, che rimase immutato con il
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, il quale previde (artt. 30 e 31) la
proroga e conferma delle gestioni esattoriali il cui decennio scadeva
nel 1973 fino al 31 dicembre 1983. Tale proroga decennale (disposta
anche per consentire un riesame della situazione al fine di pervenire a
un nuovo assetto del sistema di riscossione delle imposte dirette),
ancorché coinvolgente pure la proroga della gestione delle tesorerie
comunali, non fu impugnata dalla Regione Trentino-Alto Adige.
E ciò benché lo Statuto speciale di rango costituzionale,
attribuisca alla Regione l'emanazione di norme legislative in materia
di "ordinamento dei comuni" (art. 5, n. 1), e la legge regionale 21
ottobre 1963, n. 29 (ordinamento dei comuni) contenesse all'art. 73,
una norma facente obbligo all'esattore delle imposte dirette, ove il
comune non provveda diversamente al servizio di tesoreria, di assumere
"l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della
legge (statale) sulla riscossione di tali imposte".
3. - La successiva proroga per un anno della gestione (fra l'altro)
delle tesorerie comunali, disposta col d.l. n. 568 del 1983, è stata
invece impugnata, come si è già detto, dalla Regione Trentino-Alto
Adige per violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto; né costituisce
ostacolo alla proposizione del ricorso la mancata precedente
impugnazione della proroga al 31 dicembre 1983, che l'Avvocatura
sottolinea senza tuttavia volerne trarre alcuna conseguenza sulla
ammissibilità dello stesso ricorso.
Nel suo ricorso la Regione afferma che l'inciso "nonché delle
tesorerie comunali e provinciali" comprende tutte le tesorerie, anche
quelle non annesse alle esattorie; la difesa dello Stato nega tale
estensione argomentando dal complesso della legge e dalle sue
finalità. Ma la disputa non ha alcun pregio.
Innanzi tutto essa potrebbe essere parzialmente rilevante solo
sulla premessa, non affermata da alcuna delle due difese, che nella
Regione Trentino - Alto Adige esistano tesorerie comunali a gestione
separata da quella delle esattorie. In ogni caso è decisiva la
considerazione - fatta dalla difesa regionale e non contestata da
quella dello Stato - che la questione proposta con il ricorso dovrebbe
sempre essere esaminata e l'eventuale accoglimento di essa per le
tesorerie annesse alle esattorie si estenderebbe automaticamente alle
tesorerie separate dalle esattorie, se nella Regione ne esistessero.
4. - Escludendo che al provvedimento legislativo impugnato possa
essere riconosciuta la natura di "statuizione di principio" prevalente
sulla potestà legislativa della Regione, o comunque di statuizione di
principio non lesiva di tale potestà, su di che non esiste
contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, la Regione sostiene
che la violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto regionale sta nel
fatto che il provvedimento di proroga della gestione delle esattorie
comunali "impedisce al legislatore regionale di porre in essere una
qualsivoglia disciplina" che possa avere efficacia prima della scadenza
della proroga.
La censura è fondata. Il citato art. 5, n. 1, dello Statuto
speciale dispone che nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato
(oltre che in quelli indicati nell'art. 4 Statuto: principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, obblighi internazionali,
interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali
della Repubblica) la Regione emana provvedimenti legislativi sulla
materia "ordinamento dei comuni". E la legge regionale T.A.A. del 21
ottobre 1963, n. 29 (Ordinamento dei comuni), che costituisce
estrinsecazione di tale potestà legislativa, regola all'art. 73 le
tesorerie comunali e dispone, al pari della legge statale, che "ove non
si provveda diversamente" i servizi di tesoreria sono assunti
dall'esattore delle imposte.
Ne consegue che nella Regione Trentino-Alto Adige le tesorerie
comunali sono annesse alle esattorie in virtù della legge regionale, e
più precisamente che i comuni in tanto hanno potuto consentire a
mantenere le loro tesorerie in gestione congiunta a quella delle
esattorie, dopo la scadenza del precedente periodo di proroga, in
quanto la legge regionale a ciò li autorizzava. Non poteva dunque lo
Stato (sia pure con la motivazione di voler disporre, come si propone
nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, una totale
riforma della disciplina dei servizi di riscossione dei tributi, e in
particolare del sistema di remunerazione di tali sevizi, con la
cessazione del sistema degli aggi, la cui misura è stata già ridotta,
per i versamenti diretti da parte del contribuente, prima all'80% poi
al 60% di quelli dovuti per la riscossione mediante ruoli), con una
disposizione non avente natura di principio, ma vincolante anche per la
Regione Trentino-Alto Adige, impedire a questa di disporre
legislativamente in materia, per esempio prescrivendo o consentendo ai
comuni la gestione separata delle tesorerie.
La decisione nel merito della questione sollevata dispensa la Corte
dal prendere in considerazione la domanda di sospensione
dell'esecuzione della normativa impugnata proposta col ricorso.
Poiché come si è più avanti ricordato, l'art. 1, lett. c, della
legge 21 dicembre 1984, n. 867 dispone la ulteriore proroga fino al 31
dicembre 1985 della gestione (fra l'altro) delle tesorerie comunali,
già prorogata fino al 31 dicembre 1984 con la norma impugnata dalla
Regione, la dichiarazione di illegittimità di tale norma va estesa, in
virtù dell'art. 27 della legge 1 1 marzo 1953, n. 87, al citato art.
1, lett. c, della legge n. 867 del 1984.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, del
d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge 9 dicembre 1983, n.
681, nonché(in applicazione dell'art. 27 della legge 1 1 marzo 1953,
n. 87) dell'art. 1, lett. c, della legge 21 dicembre 1984, n. 867,
nella parte in cui prorogano la gestione delle esattorie comunali
relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte