Sentenza n. 114/1986
Altra decisione · depositata il 24/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 12legge 259/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato
il 16 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed
iscritto al n. 54 del registro 1985 conflitti di attribuzione, sorto a
seguito delle determinazioni n. 1827 e n. 1828 adottate nell'adunanza
del 9 - 13 luglio 1985 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo
sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei
conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 9/13
luglio 1985, la Corte stessa ha dichiarato non conformi a legge una
serie di atti del Commissario straordinario dell'Ente acquedotti
siciliani ed una conseguente nota dell'Assessore regionale ai lavori
pubblici. Avverso tali determinazioni, comunicate al Presidente della
Regione siciliana il 18 ottobre 1985, la Regione ha quindi proposto
conflitto di attribuzione con istanza di sospensiva, mediante ricorso
notificato il 16 dicembre del medesimo anno, sostenendo che ormai
l'E.A.S. appartiene all'organizzazione indiretta della Regione ed è
quindi soggetto al solo controllo regionale.
La ricorrente ricorda che dall'istituzione dell'Ente lo Stato ha
contribuito in via ordinaria alla relativa gestione, finché con un
ultimo provvedimento legislativo (l. 25 maggio 1978, n. 229), ponendo
fine alle contribuzioni ed alla concessione delle altre garanzie
finanziarie, si è disposta la corresponsione di un importo a saldo,
per il "ripianamento" del bilancio dell'E.A.S. "alla data del 31
dicembre 1976". Da quel momento - prosegue il ricorso - l'Ente perdeva
ogni possibilità di essere compreso nell'ambito di applicazione della
legge 21 marzo 1958, n. 259, attinente al controllo della Corte dei
conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; sicché
non potrebbe richiamarsi per analogia la sentenza n. 35/1962 di questa
Corte, relativa all'E.R.A.S..
Con d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, l'E.A.S. era stato in effetti
inserito nell'organizzazione indiretta della Regione, che di
conseguenza "provvedeva al relativo controllo con la nomina degli
appositi organi e, soprattutto, con una serie di leggi regionali
succedutesi nel tempo e delle quali le ultime sono tuttora operanti
provvedeva anche all'intero ripianamento della gestione finanziaria
dell'Ente, sostituendosi anche in tal modo allo Stato". La nuova
posizione dell'E.A.S. ha inoltre trovato - secondo la ricorrente -
pieno riconoscimento in due note del Ministro dei lavori pubblici
(accluse agli atti del presente giudizio), che fanno esplicito cenno
all'avvenuto trasferimento alla Regione delle corrispondenti funzioni
amministrative, "ivi comprese quelle di vigilanza e tutela", già
svolte dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.
Richiamata la sentenza n. 264/1985, con cui questa Corte ha
dichiarato che "non spetta allo Stato includere l'Ente acquedotti
siciliani... fra gli enti pubblici non economici ai quali si applicano
le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della
contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato", la ricorrente deduce, pertanto, la violazione degli
artt. 14, lett. g, i e p, 20 e 23 dello Statuto siciliano, con la
conseguente invasione della sfera di competenza riservata alla Sicilia
in tema di "lavori pubblici", di "acque pubbliche", di "ordinamento
degli uffici e degli enti regionali".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene invece la
non fondatezza delle doglianze poste a fondamento del conflitto.
L'erogazione di contributi statali non sarebbe il solo titolo
giustificativo del controllo disciplinato dalla legge n. 259 del 1958,
dal momento che l'art. 12 della stessa considera pure gli enti che
beneficiano di apporti patrimoniali in capitale o servizi o beni ovvero
godono di concessione di garanzia finanziaria. L'esposizione
dell'erario in relazione alla garanzia accordata per mutui è destinata
- si afferma - a durare per tutto il tempo previsto per il loro
ammortamento, oltre la data di cessazione delle eventuali contribuzioni
ordinarie. L'interesse statale al controllo della gestione finanziaria
dell'ente garantito permane, quindi, fin tanto che dalla inadempienza
dell'ente medesimo possa scaturire, per lo Stato, l'obbligo di onorare
la garanzia accordata a terzi.
Inoltre - prosegue l'Avvocatura dello Stato - il controllo cui
l'E.A.S. è venuto a trovarsi soggetto in base alla normativa regionale
(ed al quale alludeva il Ministro dei lavori pubblici) è diverso da
quello, definito "continuo" ed "esterno" dalla citata sentenza n.
35/1962, spettante alla Corte dei conti ex lege n. 259 del 1958.
Quest'ultimo si ricollega, infatti, "all'interesse preminente dello
Stato a che siano soggette a vigilanza le gestioni finanziarie aventi
ripercussioni sul proprio bilancio".
3. - Da ultimo, la Regione ha depositato una memoria, contestando
la pertinenza del riferimento alla sentenza n. 35/1962, in quanto
relativa ad un ente come l'E.R.A.S., che si trovava in posizione ben
diversa rispetto all'E.A.S.: non essendo allora contestato che da parte
statale si era contribuito in via ordinaria al funzionamento di tale
ente, mediante costituzione del suo patrimonio, e che si trattava,
comunque, di un fenomeno trascendente l'ambito regionale.
Il richiamo all'art. 12 della legge n. 259 sarebbe del resto
inesatto. L'ipotesi ivi considerata è quella - si assume -
dell'"apporto al patrimonio"; ma tale non potrebbe considerarsi la
sporadica fideiussione statale prestata a garanzia di mezzi finanziari
impiegati dall'E.A.S. per la costruzione di opere pubbliche (e non per
l'incremento del proprio patrimonio), quali la realizzazione di reti
idriche comunali o la sistemazione di acquedotti siciliani.
4. - Nel corso della pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha
depositato copia del bilancio di previsione dell'E.A.S. per l'anno
1985, traendone argomento a favore della propria tesi. Considerato in diritto :
1. - Nell'impugnata determinazione n. 1827 del 1985, la Corte dei
conti (Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) assume la propria
competenza a controllare l'Ente acquedotti siciliani, sulla base di un
duplice ordine di considerazioni. Da un lato, la Corte afferma che "la
trasformazione dell'E.A.S., da ente preposto a servizi di pubblico
interesse - come lo qualifica la legge statale 20 marzo 1975, n. 70 - a
ente pubblico non economico regionale o para-regionale" può bensì
disporsi, "ma con un apposito atto normativo di pari rango di quello
del 1975": atto che nella specie sarebbe mancato, dal momento che
l'E.A.S. "gestisce in prevalenza grandi derivazioni di acqua, le quali
sono annoverate fra le opere pubbliche di interesse nazionale e, come
tali, sottratte alla competenza sia esclusiva, sia ripartita della
Regione siciliana (d.P.R. 1 luglio 1977 n. 683, art. 3 lett. h)".
D'altro lato, la Corte stessa premette che "nessun dubbio può...
ammettersi sul legittimo esercizio di tale controllo ove solo si
consideri che lo Stato ha concesso all'E.A.S. garanzie finanziarie che
sono tuttora operanti". Con sentenza n. 35 del 1962, questa Corte
avrebbe infatti chiarito che in circostanze del genere va esercitato il
controllo attribuito alla Corte dei conti dall'art. 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259, occorrendo far riferimento "all'origine della
contribuzione finanziaria", che non verrebbe meno quand'anche l'ente
"sia poi passato sotto la vigilanza e il controllo della Regione"; ed i
medesimi principi - "per identità di situazione" - dovrebbero dunque
applicarsi alla specie in esame.
Per contro, la ricorrente Regione siciliana chiede che la
determinazione predetta (al pari del contemporaneo atto contrassegnato
dal n. 1828) venga annullata dalla Corte, previa dichiarazione che non
spetta più allo Stato controllare - mediante l'apposita Sezione della
Corte dei conti - l'Ente acquedotti siciliani. Secondo il ricorso
regionale, cioè, l'E.A.S. verrebbe attualmente a rientrare - in virtù
del citato d.P.R. n. 683 del 1977 - fra gli "enti regionali" previsti
dall'art. 14 lett. p del rispettivo Statuto speciale, perché operante
in materie trasferite alla competenza della Regione, quali i lavori
pubblici e le acque pubbliche, di cui alle lett. g ed i dell'articolo
stesso.
2. - Ora, va ricordato anzitutto che il trasferimento dell'E.A.S.,
nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita
alla Regione siciliana, è stato in effetti operato già da vari anni.
Nel sostituire l'art. 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, l'art.
5, prima parte, del d.P.R. n. 683 del 1977 (recante nuove norme di
attuazione dello Statuto siciliano in tema di opere pubbliche) ha
precisato che "sono esercitate dalla Regione le funzioni
amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte
dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti,
consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia
nelle materie di cui al presente decreto". A questo punto - per mezzo
di una nota datata 26 ottobre 1977 - il Ministro dei lavori pubblici ha
subito chiarito che la norma in questione andava, fra l'altro, riferita
all'Ente acquedotti siciliani, con il conseguente passaggio alla
Regione delle funzioni già esercitate in tal campo dal corrispondente
Ministero, al pari di quello del tesoro, in base alla legge istitutiva
19 gennaio 1942, n. 24. Coerentemente, lo stesso Ministro ha trasmesso
all'Amministrazione regionale, per l'approvazione di competenza, il
conto consuntivo dell'E.A.S. per l'anno finanziario 1977; ha invitato
la Regione a ricostituire il Consiglio di amministrazione ed il
Collegio dei revisori dell'Ente, anche innovando rispetto alle norme
vigenti in materia; ed ha richiamato l'attenzione regionale "sulla nota
ed assai precaria situazione economico-finanziaria in cui l'Ente da
tempo si dibatte, con serie ripercussioni sulla sua attività
funzionale". Dopo di che la Regione, con legge 14 settembre 1979, n.
29, ha ridisciplinato le strutture dell'E.A.S. e i relativi controlli
(disponendo inoltre - mediante una serie di successive leggi locali -
varie provvidenze per il risanamento finanziario dell'Ente medesimo).
Infine, con la citata sentenza n. 246 del 1985, anche questa Corte
ha preso atto del nuovo regime dell'E.A.S., dichiarando che non spetta
allo Stato includerlo "fra gli enti pubblici non economici ai quali si
applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della
contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato" stesso. Nel momento dell'entrata in vigore della
legge 20 marzo 1975, n. 70, l'E.A.S. rimaneva in effetti collocato -
come avverte la motivazione di quella pronuncia - alle dipendenze del
Ministero dei lavori pubblici ed alla vigilanza del Ministero del
tesoro, quanto alla gestione finanziaria (mentre era pur sempre lo
Stato "a curare il finanziamento della costruzione, del completamento e
della sistemazione degli acquedotti siciliani e delle connesse opere
igieniche"); sicché non era incongruo che l'Ente in questione
figurasse - fra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" -
nella tabella allegata alla legge n. 70, restando così sottoposto "al
controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge
21 marzo 1958, n. 259" (come previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 l.
cit.). Ma le nuove norme di attuazione statutaria, dettate dal d.P.R.
n. 683 del 1977, avevano invece coinvolto le stesse funzioni
concernenti l'E.A.S., non fissando in proposito alcuna riserva di
competenza statale e non inserendo fra le "grandi opere pubbliche di
prevalente interesse nazionale" - a quanto aggiunge la detta sentenza -
alcun tipo di "acquedotti infraregionali".
3. - Resta da stabilire, allora, se il controllo esercitabile dalla
Corte dei conti secondo l'art. 12 della legge n. 259 del 1958 sia
tuttora imposto, in riferimento all'E.A.S. dalla circostanza che lo
Stato ha più volte autorizzato l'Ente a contrarre mutui e ne ha
garantito l'ammortamento.
Posto il problema in questi termini, è ben vero che tali garanzie
finanziarie sono state in effetti concesse, per consentire
l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente (si vedano in
particolar modo l'art. 5, primo comma, del d.lgs. 17 aprile 1948, n.
774, nonché l'art. 1, primo comma, della legge 13 agosto 1969, n.
617); ed appare discutibile l'assunto della difesa regionale che
garanzie del genere eccedano, non risolvendosi in apporti al
patrimonio, l'ipotesi della contribuzione "in via ordinaria",
generalmente prevista dal secondo comma dell'art. 100 Cost. e
specificamente regolata dall'art. 12 della ricordata legge n. 259. Ma
ciò non toglie che sia determinante il dato temporale, per cui tali
contribuzioni sono venute a cessare in conseguenza del trasferimento
delle funzioni alla Regione siciliana.
È stato giustamente notato in dottrina che l'art. 12 della legge
n. 259, al pari del secondo comma dell'art. 100 Cost., presuppone che
lo Stato "contribuisca" tuttora, indipendentemente dal fatto che vi
siano state contribuzioni precedenti; ed appunto in tal senso la
sentenza n. 35 del 1962 sottolineava, per giustificare la
sottoposizione dell'E.R.A.S. al controllo della Corte dei conti, come
nulla risultasse modificato quanto agli apporti statali al capitale di
quell'Ente. Relativamente all'E.A.S., viceversa, il passaggio delle
funzioni amministrative dallo Stato alla Regione ha comportato una
netta cesura, anche per ciò che riguarda il rispettivo finanziamento.
L'art. 2 della legge nazionale 25 maggio 1978, n. 229, ha concesso a
quell'Ente un ultimo "contributo straordinario di lire 16.500 milioni
per il ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio alla data del 31
dicembre 1976" (sia pure disponendo l'iscrizione di detta somma nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici,
quanto agli esercizi finanziari compresi fra il 1977 ed il 1979). Da
quel momento, non consta alla Corte che abbia più trovato applicazione
il finale disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 683 del 1977, per cui
"rimane... di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori
annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a
quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno
relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi
finanziari anteriori".
Al contrario, dopo che la legge regionale 9 agosto 1980, n. 81, si
era limitata - per mezzo del secondo comma dell'art. 1 - a fronteggiare
la "situazione debitoria contratta a fare data dal 1 gennaio 1978", la
conseguente legge regionale 21 agosto 1984, n. 59 (contenente "norme
finanziarie per l'Ente acquedotti siciliani"), ha provveduto al
"parziale ripianamento della situazione debitoria" sino ad allora
"maturata" senza più effettuare distinzioni temporali di sorta. Ed
anche dal bilancio di previsione dell'Ente, relativo all'anno 1985, si
ricava che il concorso statale è ormai ridotto ai minimi termini (per
lo più risolvendosi in entrate comprese fra i residui passivi); mentre
non figura alcuna somma in corrispondenza al capitolo intitolato
"somministrazione dello Stato per il ripianamento debiti pregressi".
In definitiva, dunque, deve ritenersi che la Regione siciliana sia
succeduta allo Stato, anche per quanto attiene all'esigenza di onorare
le garanzie concesse all'E.A.S., sia pure in relazione ai mutui
pregressi; sicché non trova giustificazioni attuali, sul piano
costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti
al controllo regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti
siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza,
annulla le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei
conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 9/13
luglio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte