Sentenza n. 114/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991
dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo
Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo
grado che aveva negato l'integrazione al minimo della pensione
d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti
dell'I.N.P.S. al titolare di altra pensione integrata al minimo a
carico del fondo pensioni del personale addetto ai servizi di
telefonia, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile
1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta
integrazione.
Osserva il giudice a quo che non esiste ragione alcuna per
discriminare l'ipotesi di causa dalle altre, numerosissime
fattispecie di cumulo oggetto delle precedenti decisioni
d'illegittimità della Corte, che hanno eliminato il divieto
d'integrazione, aggiungendo che le sentenze rese con diretto
riferimento alla norma impugnata non sono tuttavia estensibili
all'ipotesi de qua. Considerato in diritto
1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui preclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità
erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con
altra pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale
addetto ai servizi di telefonia.
2. - La questione è fondata.
Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi
di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno
dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del
cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.
La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa
consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze
nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988, 102 del 1982,
con espresso riguardo alla norma impugnata), sino alla data di
entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
successivamente opera il principio della integrabilità di un'unica
pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato
(sentenza n. 418 del 1991).
È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma,
rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del
decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo
economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme
d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638.
Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve
essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione
speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione
diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi
di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte