Sentenza n. 114/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 162/1982
- art. 12legge 28/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12,
ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica)
promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti
dall'Ente siciliano di servizio sociale (E.S.I.S.) ed altri, e
dall'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) ed altri, contro il
Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 269
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Paola Buzzola e dell'Ente
italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Michele Scozia per l'Ente italiano di servizio
sociale (E.I.S.S.) e l'avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente
siciliano di servizio sociale (E.S.I.S.) ed altri, e dall'Ente
italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) ed altri, per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14,
concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale
rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa
l'11 giugno 1990 (pervenuta il 2 maggio 1992), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica).
Il decreto presidenziale n. 14 del 1987, impugnato dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, disciplina il valore abilitante
del diploma di assistente sociale e stabilisce che il diploma stesso
costituisce l'unico titolo per l'esercizio della professione di
assistente sociale (art. 1), della quale contestualmente definisce il
contenuto (art. 2). Questa disciplina intende dare attuazione
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, che, provvedendo al riordinamento delle scuole universitarie
dirette a fini speciali, consente di determinare con appositi decreti
presidenziali i diplomi rilasciati dalle scuole stesse, che hanno
valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o
costituiscono titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali
del pubblico impiego.
La disposizione legislativa sopra indicata sarebbe stata emanata,
ad avviso del giudice rimettente, in assenza di apposita delega da
parte delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77 della
Costituzione, in quanto la delega attribuita con la legge 21 febbraio
1980, n. 28, per la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette
a fini speciali, non comprenderebbe il potere di incidere sulla
libertà di esercizio di una determinata attività, rendendo
necessario per essa un titolo di studio in precedenza non richiesto.
Se poi si ritenesse che la delega concessa dall'art. 12, ultimo
comma, della legge n. 28 del 1980 comprenda la disciplina della
professione di assistente sociale, la stessa legge di delega sarebbe
in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con l'art. 76 della
Costituzione, in quanto priva della necessaria determinazione di
principi e criteri direttivi.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta
rilevante dal Tribunale amministrativo, perché la dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate
priverebbe di base legale il decreto del Presidente della Repubblica
n. 14 del 1987, oggetto del giudizio dinanzi al giudice rimettente.
2. - Si è costituita Paola Buzzola, ricorrente nel giudizio a
quo, per aderire alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rimessione e per chiedere, in via subordinata, che la Corte sollevi
d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
denunciate, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, sotto profili diversi da quelli enunciati
nell'ordinanza di rinvio, e per contrasto con gli artt. 33, 3 e 97
della Costituzione.
3. - Si è costituito anche l'Ente italiano di servizio sociale,
che ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle contenute
nella memoria dell'altra parte privata costituita.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura il termine "ordinamento" delle scuole dirette
a fini speciali, usato nella delega legislativa (art. 12, ultimo
comma, della legge n. 28 del 1980), indica la struttura di itinerari
formativi e comprende i titoli finali, con i quali il corso di studi
si conclude. L'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali deve
essere riferito anche ai contenuti che i titoli di studio rilasciati
certificano, con riferimento alle conoscenze ed alle abilità
acquisite.
L'Avvocatura ricorda che, nel contesto della legislazione
scolastica, l'analoga dizione "ordinamento" degli istituti tecnici
comprende non solo l'articolazione del corso di studi relativo a
ciascun indirizzo, ma anche la tipologia dei titoli finali di studio
(alcuni dei quali abilitanti) e delle corrispondenti figure
professionali (ragionieri, programmatori, geometri, periti
industriali, periti agrari).
L'Avvocatura segnala inoltre che la legge 19 novembre 1990, n.
341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, emanata
successivamente all'ordinanza di rimessione, sopprime le scuole
dirette a fini speciali e le trasforma in corsi di diploma. La
disciplina legislativa sopravvenuta potrebbe far ritenere al giudice
rimettente, al quale gli atti andrebbero restituiti, che la questione
di legittimità costituzionale non sia più rilevante. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della
legittimità costituzionale della disposizione normativa che,
provvedendo al riordinamento delle scuole dirette a fini speciali -
in forza dei poteri attribuiti al Governo nel contesto della più
ampia delega per il riordinamento della docenza universitaria e per
la sperimentazione organizzativa e didattica (art. 12 della legge n.
28 del 1980) -, ha stabilito che con decreto del Presidente della
Repubblica "possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette
a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali,
hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti
professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli
funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea" (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162).
Il giudice rimettente ritiene che questa disposizione legislativa
contrasti con l'art. 77 della Costituzione, eccedendo la delega
attribuita dalle Camere al Governo per la revisione degli ordinamenti
delle scuole dirette a fini speciali; delega che non consentirebbe di
emanare una norma ritenuta idonea ad incidere sul libero esercizio
della professione di assistente sociale. D'altra parte se la legge di
delega comprendesse questo potere, ad avviso del giudice rimettente
essa stessa contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione, giacché
nell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 non sarebbero
indicati i principi ed i criteri direttivi, necessari per limitare
l'ambito della delega ed orientarne l'esercizio.
2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere
esaminata esclusivamente nei limiti fissati dall'ordinanza di
rimessione. Non possono, difatti, essere prese in considerazione, se
non siano pregiudiziali rispetto allo stesso giudizio di legittimità
costituzionale, ulteriori questioni prospettate dalle parti private
nel giudizio dinanzi alla Corte.
Non può inoltre essere accolta la richiesta dell'Avvocatura dello
Stato di restituzione degli atti al giudice che ha sollevato la
questione, perché possa valutarne nuovamente la rilevanza alla luce
della sopravvenuta legge 19 novembre 1990, n. 341. La riforma degli
ordinamenti didattici universitari dettata da questa legge innova la
disciplina delle scuole dirette a fini speciali, prevedendo la
trasformazione dei corsi che facevano capo ad esse in corsi di diploma universitario (titolo accademico, questo, di nuova introduzione
e di livello inferiore rispetto alla laurea), ma non concerne
l'attribuzione di valore abilitante ai titoli di studio. Si tratta
inoltre di una nuova disciplina che non riguarda le situazioni
fondate sulla legislazione anteriore, sottoposta al giudizio di
legittimità costituzionale.
3. - L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, consentendo di determinare i diplomi delle scuole
dirette a fini speciali che hanno valore abilitante per l'esercizio
delle corrispondenti professioni e per l'accesso a determinati
livelli funzionali del pubblico impiego, implica e presuppone una
distinta disciplina delle professioni e dei profili professionali
considerati, per i quali sia richiesta una specifica abilitazione, in
ordine alla quale il titolo di studio rilasciato dalla scuola diretta
a fini speciali assume valore immediatamente idoneativo.
La disposizione denunciata non disciplina le professioni, né i
requisiti richiesti per l'accesso a particolari qualifiche e funzioni
del pubblico impiego. Non attribuisce inoltre il potere di dettare
questa disciplina ai previsti atti di normazione secondaria, che
determinano i singoli piani didattici, i titoli di studio cui i corsi
danno luogo e che assumono validità di abilitazione.
Correttamente interpretata, la disposizione denunciata non eccede,
per i profili segnalati, i poteri delegati al Governo con l'art. 12
della legge 21 febbraio 1980, n. 28, che consente di rivedere "gli
ordinamenti" delle scuole dirette a fini speciali, e quindi anche di
determinare i corsi e i titoli di studio che esse rilasciano. Né
sussiste l'eccesso dai limiti della delegazione o la mancata
enunciazione dei principi e criteri direttivi nella legge di delega,
rimanendo estranea tanto alla delega quanto all'esercizio di essa la
definizione e la disciplina delle professioni e dei profili
professionali, nell'ambito della pubblica amministrazione, cui i
titoli di studio abilitano o danno accesso.
La definizione della professione di assistente sociale, come
consistente "nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od
autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del
servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse
sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per
prevenire e risolvere situazioni di bisogno", come pure la
indicazione del diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini
speciali come "unico" titolo abilitante per l'esercizio di una
professione, così definita, e necessario per l'accesso a funzioni
caratterizzate dalle corrispondenti mansioni nel pubblico impiego,
sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, del quale è stato chiesto l'annullamento al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio. Si tratta di un atto non avente
forza di legge, in ordine al quale correttamente non è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale e che in nessun
caso potrebbe formare oggetto di un giudizio rimesso alla Corte
costituzionale.
Pertanto la questione di legittimità costituzionale, nei termini
nei quali è stata prospettata dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e
dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28
(Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa
e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
ordinanza emessa l'11 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte