Sentenza n. 114/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal
pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente
iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, rese in tre
procedimenti a carico dello stesso imputato, il pretore di Ancona,
Sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale. A premessa
della ordinanza il giudice a quo espone, in relazione ai tre
procedimenti, che si era fatto luogo ad una compiuta istruzione
dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di
documenti, fra i quali una dichiarazione di un centro di accoglienza,
con la quale si dava atto che l'imputato era inserito in un regime
residenziale presso tale centro comunitario da circa due anni per un
programma psicoterapeutico di recupero; e che nel corso di detta
istruzione sia i testi che lo stesso imputato avevano dichiarato che
all'epoca dei fatti contestati (sui quali l'imputato asseriva di
nulla ricordare) il soggetto in questione era sovente in preda agli
effetti sia di alcool che di sostanze stupefacenti; con la
conseguenza che, eccepito dalla difesa lo stato di cronica
intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, era stata
disposta perizia volta ad accertare se l'imputato all'epoca dei fatti
versasse nelle condizioni di cui all'art. 95 del codice penale.
Aggiunge il pretore che il perito, titolare della cattedra di
tossicologia forense, aveva fatto conoscere di non poter rispondere
al quesito, sia per la mancanza di qualsivoglia referto clinico o di
laboratorio, sia perché gli esami sul periziando, fatti "ora per
allora", non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risultato di
certezza. Tuttavia lo stesso perito "a maggior chiarimento della
propria risposta", aveva precisato che uno stato di intossicazione
cronica da alcool o da sostanze stupefacenti può essere anche
reversibile in rapporto all'età, alle condizioni generali del
soggetto, alla gravità dello stato di intossicazione ed al tipo di
sostanza assunta, tutti elementi validi tanto per formulare una
diagnosi di intossicazione cronica, di cui all'art. 95 del codice
penale, quanto per formularne una di abituale assunzione di alcool o
di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 94 stesso codice.
A questo punto il pretore osserva che queste ultime considerazioni
del perito si pongono in contrasto con il costante orientamento della
giurisprudenza, secondo cui, fermo il carattere della permanenza
dell'alterazione patologica proprio della fattispecie di cui all'art.
95, il principale criterio di distinzione tra l'intossicazione
cronica e lo stato di cui all'art. 94 cod. pen. starebbe nella
irreversibilità della prima. Inoltre questo orientamento della
giurisprudenza sarebbe contrastato nell'ambito della scienza medica,
alcuni autori facendo rilevare che uno stato permanente ed
irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara
demenza alcoolica e che al contrario psicosi alcooliche che insorgono
nel corso dell'intossicazione cronica (delirium tremens allucinosi,
ecc.) sono suscettibili di guarigione anche in breve periodo di
tempo; mentre altri autori aggiungono che la definizione stessa di
intossicazione cronica da sostanze stupefacenti non ha ragion
d'essere, non essendo riscontrabile una patologia di rilievo
somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di
permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso.
Il pretore ricorda anche le critiche emerse nella dottrina
penalistica sul sistema vigente in materia e assume l'inutilità
della disposizione di cui all'art. 95, che già la "Relazione al Re"
sul codice del 1930 avrebbe considerato semplice norma di
interpretazione autentica e solo per questa ragione "non superflua".
Tutto ciò premesso, il pretore ritiene di non poter risolvere il
problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, comma
3, del codice di procedura penale né ricorrendo al principio secondo
il quale il giudice è pur sempre peritus peritorum. Ed infatti il
dubbio su una causa di non punibilità presuppone pur sempre che
questa causa "si legittimi, sotto il profilo costituzionale, sia
quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità": cosa
che non avviene quando, come nel caso in esame, si contesti la
sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le
due ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice penale. Egualmente,
per quanto concerne l'asserito potere del giudice di non tener conto
della perizia uniformandosi alla tralatizia interpretazione
giurisprudenziale, non si vede come un simile ordine d'idee possa
essere praticato una volta che si pone in discussione "la validità
stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95", con il rischio di
pervenire ad una costruzione inaccettabile sotto il profilo
costituzionale.
Conclude il pretore che gli artt. 94 e 95 del codice penale, dei
quali viene in considerazione nel caso di specie una applicazione
alternativa, si porrebbero in contrasto con il principio di
ragionevolezza, dal momento che introducono una differenziazione
insussistente "non potendo trovare alcun tipo di obiettiva
specificazione", e con l'art. 111 della Costituzione, giacché la
motivazione "non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione,
risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Premessa l'autonomia delle categorie giuridiche rispetto alle nozioni
scientifiche, specie in tema di colpevolezza, ed evidenziate le
ragioni che indussero il legislatore del 1930 a stabilire una
particolare disciplina in materia di ubriachezza, l'Avvocatura
sottolinea come le cause di esclusione della imputabilità siano
esemplificative e costituiscano quindi attuazione del generale
principio sancito in materia dall'art. 85 cod. pen. L'esclusione o
l'attenuazione della punibilità nel solo caso di intossicazione da
alcool riafferma pertanto la regola generale soltanto quando si
determini uno stato di alterazione psichica permanente tale da
escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di
volere, a nulla rilevando che una simile situazione si determini in
un numero estremamente esiguo di casi. Per temperare il rigore della
disciplina - peraltro già verificata e risolta in senso negativo
dalla Corte in tema di ubriachezza volontaria - si potrebbe
prospettare, a parere dell'Avvocatura, una lettura dell'art. 95 cod.
pen. che ne consenta l'applicabilità in tutti i casi in cui la
intossicazione sia di tale portata da rendere inapplicabile il
concetto di actio libera in causa. Negato quindi fondamento alle
prospettate censure di irragionevolezza, cadono anche i rilievi
formulati in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto "ingiustamente
il giudice rimettente si sente vincolato al nomen che al disturbo ha
attribuito la perizia medica", giacché è al contenuto sostanziale
della diagnosi che occorre fare riferimento per sussumere la
situazione nell'una o nell'altra delle figure evocate. Considerato in diritto
1. - Poiché le ordinanze sollevano l'identica questione, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva
questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto
quello, collegato, della lesione dell'art. 111 della Costituzione per
la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale
che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due
fattispecie. Il pretore contesta infatti la validità scientifica
della distinzione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di
sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da
sostanze stupefacenti sulla base di considerazioni svolte al riguardo
nell'ambito della scienza medico-legale, considerazioni condivise dal
perito d'ufficio, il quale, chiamato a giudicare se nel caso di un
imputato era da considerarsi presente una intossicazione cronica da
alcool e stupefacenti al momento dei fatti allo stesso ascritti, ha
concluso di non essere in grado di rispondere per la inconsistenza
della differenziazione tra le due fattispecie dell'abitualità e
della cronicità e per la da lui ritenuta inattendibilità della
distinzione operata dalla giurisprudenza, fondata su di una asserita
irreversibilità della intossicazione cronica.
Il giudice rimettente condivide questo giudizio del perito e
constata pertanto di non poter far capo alla costante interpretazione
giurisprudenziale fondata su presupposti non condivisi dalla scienza
medico-legale. Nel caso sottopostogli si dovrebbe trovare una linea
di demarcazione tra le due alternative contrapposte dell'abitualità
e della cronica intossicazione, mentre ciò non è possibile. La
normativa in questione, composta degli artt. 94 e 95 del codice
penale, è dunque del tutto irragionevole perché introduce una
differenziazione inesistente in astratto in quanto priva di alcun
tipo suscettibile di obbiettiva specificazione. Di conseguenza è
anche rilevabile nel caso un contrasto con l'art. 111 della
Costituzione perché nelle cennate condizioni è impossibile una
motivazione che si risolva in qualcosa di diverso dall'adozione di
formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Conclude in
sostanza per la illegittimità costituzionale di entrambe le
disposizioni denunciate.
3. - La questione non è fondata.
4. - Questa Corte non intende certo escludere che il sindacato
sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta
irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla
Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta
legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero
essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla
realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella
materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di
costituzionalità deve essere compiuto con particolare rigore, per le
conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per
la tutela della collettività. E tuttavia, perché si possa pervenire
ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i
dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o
raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in
alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte
del giudice.
Non è tuttavia questo il caso per gli artt. 94 e 95 del codice
penale del 1930.
5. - Indubbiamente la disciplina legislativa vigente per la materia
in esame non trova nella dottrina psichiatrica e medico-legale una
base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del
codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale
ci si riferisce (sia per la netta distinzione tra intossicazione
acuta e intossicazione cronica, sia quanto all'esplicito
riconoscimento delle difficoltà di distinguere l'ubriachezza
abituale dall'etilismo cronico) proprio agli insegnamenti della
scienza psichiatrica. Anche nella più recente dottrina penalistica
la disciplina stessa è oggetto di dubbi, di controversie e perfino
di ferme condanne. Alcuni studiosi trovano tuttavia che la
distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e dell'art. 95 è
concettualmente chiara, pur non essendo sempre suscettibile di
agevole diagnosi. Frequentemente è criticata anche la parificazione,
che tale disciplina comporta, tra gli effetti dell'alcoolismo e
quelli delle tossicodipendenze; e quanto a queste ultime si rileva (e
il rilievo è raccolto nelle ordinanze del giudice a quo) che le
regole concernenti l'imputabilità (e più ancora quelle concernenti
la pericolosità sociale: vedasi l'art. 221 del codice) non appaiono
perfettamente coordinate con i trattamenti che per i soggetti affetti
da tossicodipendenza sono stati previsti dalle leggi dell'ultimo
quarto di secolo: sì che sono presenti auspicii di una profonda
revisione della materia ad opera del legislatore. Controverso è
anche, sia nella dottrina medico-legale che in quella giuridica, il
rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per
intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti
rispettivamente al vizio totale e al vizio parziale di mente, da
taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione
cronica in queste ultime categorie (e in tale senso si esprime anche
la giurisprudenza della Corte di cassazione, che esige una autentica
affezione cerebrale o una permanente alterazione psichica), da altri
invece parlandosi di forme diverse di imputabilità esclusa o
diminuita da affiancarsi rispettivamente a quelle del vizio totale e
del vizio parziale di mente e per le quali la legge non fa che
disporre lo stesso trattamento giuridico.
Certo è pure che sulla imputabilità e semi-imputabilità
dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina
medico-legale segue diverse opzioni e che effettivamente si è
domandata, come le ordinanze ricordano, se lo stato definito dalla
legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo
confinamento a situazioni marginali o rare, sia realmente
identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della
irreversibilità, su cui si fonda una lunga e costante
interpretazione giurisprudenziale. Sempre sotto il profilo
medico-legale, le difficoltà sono poi accresciute (come del resto
per altri accertamenti) dal divario di tempo, spesso molto grande,
tra il momento in cui la perizia viene compiuta e il momento -
determinante ai fini di stabilire l'imputabilità, la
semi-imputabilità o la non imputabilità del soggetto - nel quale il
fatto fu commesso (cfr. art. 85 del codice penale). Infine si può
riconoscere che la stessa eliminazione vuoi dell'art. 94 vuoi
dell'art. 95, postulata in via di illegittimità costituzionale dalle
ordinanze del giudice rimettente, potrebbe forse non produrre vistose
lacune nell'ordinamento, sia in considerazione dei limiti molto
modesti in cui può essere concretamente ridotto l'aumento di pena,
tuttavia obbligatorio, previsto dall'art. 94 (di cui si auspica
peraltro da alcuni autori la soppressione per l'eccessiva severità
dalla quale è ispirato e la cui previsione non è stata ripetuta in
alcuno dei recenti progetti di codice penale), sia in considerazione
della riconducibilità dell'intossicazione cronica, ove dia luogo ad
un effettivo vizio totale o vizio parziale di mente, alle
disposizioni oggi dettate dagli artt. 88 e 89.
Ciononostante il sistema oggi vigente in materia di imputabilità e
semiimputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente non
presenta il carattere di palese irragionevolezza ipotizzato dal
giudice rimettente.
6. - Non può infatti negarsi che, ad onta delle incertezze
espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di
innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina
penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la
giurisprudenza di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e
senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta
con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei
requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per potersi correttamente
invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione
non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da
determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico
dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria
alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Ciò significa che
l'accertamento dell'imputabilità vien fatto ruotare in ogni caso
attorno ad un concetto di "infermità" necessariamente riconducibile,
sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza
clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di
aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo
ha fondato le proprie censure.
7. - D'altra parte non saprebbe negarsi che gli artt. 94 e 95 del
codice penale sono inseriti in modo organico - e indubbiamente
coerente nel proprio interno - in un sistema completo, quale è
quello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per
l'affermazione od esclusione dell'imputabilità penale dei soggetti
che abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto
l'azione di sostanze stupefacenti. Tale sistema è notoriamente
ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande
rigore. Il suo nucleo primario, rappresentato dagli artt. 92, primo
comma, e 93, che parificano i reati commessi in stato di ubriachezza
o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ai reati commessi in stato
di normalità, eliminando le diminuzioni di pena previste nel codice
Zanardelli e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza
(o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella
meramente colposa, è tuttavia passato indenne proprio sotto il
vaglio della irragionevolezza sin da quando la sua illegittimità
costituzionale fu prospettata a questa Corte da una pluralità di
ordinanze di rimessione (sentenza n. 33 del 1970). Le restanti
disposizioni, tra cui quelle oggi denunciate, sono un corollario di
quel nucleo essenziale e primario. È ovvia infatti la libertà del
legislatore di segnare con una circostanza aggravante - come
nell'art. 94 - il volontario ed abituale riprodursi di quello stato
che è già parificato dall'art. 92 al reato commesso in condizioni
di normalità mentale; ed è d'altra parte opportuno, proprio in
relazione al sistema di rigore instaurato con la sancita irrilevanza
penale dello stato tossico acuto, l'avere espressamente escluso che
una intossicazione cronica, e cioè non più dominabile dal soggetto,
possa dar vita a quella severa parificazione.
Tale è stato del resto uno dei pensieri dominanti nella
preparazione di questa parte del codice penale, come è dato anche
desumere da un passo della relazione ministeriale sul progetto, dove
si legge che "non era possibile, e non sarebbe stato giusto,
applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione
acuta".
8. - A quest'ultimo riguardo una osservazione sembra ancora
necessaria. Le ordinanze del giudice a quo per sottolineare
l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale,
ricordano il passo della "Relazione al Re" in cui è detto che "la
disposizione trova la sua ragion d'essere nell'intento di distinguere
l'intossicazione acuta dalla cronica, la quale soltanto è
equiparabile all'infermità mentale: comunque l'articolo ha valore di
interpretazione autentica e, come tale, non può ritenersi
superfluo".
Questa proposizione - che è contenuta anche nella precedente
relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove è
sostenuta da una diffusa argomentazione - pone in rilievo un problema
già più sopra accennato e controverso nella dottrina medico-legale
formatasi in relazione alle disposizioni del codice, se cioè lo
stato definito come "cronica intossicazione" dall'art. 95 debba
essere considerato un vero e proprio vizio di mente (totale o
parziale, a seconda del suo grado). La ricordata giurisprudenza di
legittimità, con il suo insistito richiamo al concetto di
"infermità", sembrerebbe porsi in questa ottica. E tuttavia la
formula usata dalla legge, che si limita a stabilire che "si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89", farebbe
pensare assai più ad una assimilazione nel trattamento penale (non
imputabilità con totale esclusione della punibilità, o
imputabilità diminuita con attenuazione della pena fino a un terzo)
che non ad una identificazione. Né, per venire ad epoca più vicina,
si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice
penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione della
imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della
stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui
il soggetto "era, per infermità o per altra anomalia o per cronica
intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere".
Dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola
necessariamente con l'infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad
esse parificandola sotto il segno dell'assenza o della diminuzione
della imputabilità, e dunque della colpevolezza.
Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi
in esame - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica
sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a
questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria - il
superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi
la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 del
codice penale.
È infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o
meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal
punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze
dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica:
colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti
di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano
dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno
colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio,
nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e
discutibile figura della semi-imputabilità.
9. - Così pure, è facendo riferimento al principio di
colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i
problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95
del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle
regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3
(quest'ultimo comma ritenuto in astratto dalle ordinanze del giudice
rimettente riferibile anche alle cause di non imputabilità)
dell'art. 530 del codice di procedura penale.
Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo
possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere
eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla
pericolosità sociale, dal perito o dai periti.
La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli
prospettati dalle ordinanze di rimessione, tutt'altro che
impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in
riferimento all'art. 111 della Costituzione deve ritenersi non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte