Sentenza n. 114/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 688/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.-l.
30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi
con ordinanze emesse il 29 giugno (n. 2 ordinanze) e il 9 ottobre
1998 dalla Corte d'appello di Trieste e il 6 novembre 1999 dal
Tribunale di Brescia rispettivamente iscritte ai nn. 733, 734 e 906
del registro ordinanze 1998 ed al n. 731 del registro ordinanze 1999
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1998, n. 2, prima serie speciale, dell'anno
1999 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della Ferriere G.B. Bertoli fu
Giuseppe S.p.A. e della Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. ed altre,
della FAREM S.p.A. e dell'INNSE Cilindri S.r.l., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Raffaele Mistura per la Ferriere G.B. Bertoli
fu Giuseppe S.p.A. e per l'Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. ed
altre, Raffaele Mistura e Giuseppe Guarino per la FAREM S.p.A.,
Raffaele Mistura per l'INNSE Cilindri S.r.l. e l'Avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse le prime
due il 29 giugno 1998 e la terza il 9 ottobre 1998, la Corte
d'appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 53
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di
entrate fiscali) convertito con modificazioni nella legge 27 novembre
1982, n. 873, nella parte in cui detta norma, ponendo a carico di chi
agisca per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente
corrisposte l'onere di provare documentalmente il mancato
trasferimento del peso di tali imposte su altri soggetti, non
differenzia l'onere probatorio a seconda della specifica attività
d'impresa, nel cui ambito d'esercizio le imposte siano state pagate.
1.1. - In merito alla rilevanza della questione la Corte
rimettente osserva che i tre giudizi hanno ad oggetto appelli
proposti dall'amministrazione finanziaria avverso sentenze di
condanna al rimborso di somme indebitamente dalla stessa percepite a
titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia
elettrica e che il mancato assolvimento da parte del solvens
dell'onere probatorio di cui alla norma censurata è stato dedotto
quale motivo di gravame.
1.2. - La non manifesta infondatezza della questione
discenderebbe poi - ad avviso del giudice rimettente - dal fatto che
le parti private nei tre giudizi esercitano attività d'impresa nel
settore siderurgico ed utilizzano pertanto l'energia elettrica nel
processo produttivo di un bene il cui prezzo finale è soggetto al
variare dei costi di vari componenti base ed è comunque stabilito
dal mercato internazionale. La prova documentale richiesta dalla
norma si rivelerebbe pertanto, nella specie, praticamente impossibile
e comporterebbe la violazione al tempo stesso degli artt. 24 e 53
della Costituzione posto che l'impedimento della difesa in giudizio
del proprio diritto renderebbe irripetibile un tributo indebitamente
pagato e si tradurrebbe, in definitiva, in una imposizione fiscale
senza il rispetto del canone costituzionale della capacità
contributiva.
2. - È intervenuto nei tre giudizi, con atti di identico
contenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione.
2.1. - Osserva l'Avvocatura che, riguardo alla specifica
attività d'impresa svolta dalle parti private dei tre giudizi, la
prova documentale richiesta dalla norma censurata può bensì
presentare maggiori difficoltà che in altri casi, ma certamente non
è impossibile, potendo essere assolta attraverso l'esibizione delle
stesse scritture contabili dell'impresa. Mentre, infatti, la chiusura
dell'esercizio in attivo renderebbe palese che tutti i costi (ivi
compresi quelli relativi alle imposte di consumo) sono stati
trasferiti sugli acquirenti, la chiusura dell'esercizio in passivo
ben potrebbe costituire prova della mancata traslazione di alcuni
oneri, tra cui eventualmente quello tributario.
3. - Si sono altresì costituite nei tre giudizi le parti private
G.B. Bertoli fu Giuseppe S.p.A., Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A.,
FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A., Inossman S.p.A. e SAFOP
S.p.A.
3.1. - La sola FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A.
eccepisce, quanto al giudizio promosso con ordinanza del 9 ottobre
1998 (r.o. n. 906 del 1998) il difetto di rilevanza della questione,
in quanto il giudizio a quo avrebbe ad oggetto non l'azione di
ripetizione disciplinata dalla norma censurata, ma un'azione
essenzialmente diversa e precisamente l'opposizione avverso
un'ingiunzione emessa dall'amministrazione finanziaria per la
riscossione di tributi non versati.
3.2. - Nel merito le parti private concludono, in base a difese
di identico contenuto, per l'accoglimento della questione sollevata
dalla Corte d'appello di Trieste con riferimento sia ai parametri di
cui agli artt. 24 e 53 Cost., espressamente evocati dalla Corte
rimettente, sia all'ulteriore parametro di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Premettono le parti private di non ignorare che questa Corte ha
già esaminato la questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, con riferimento ai medesimi parametri, dichiarandola
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 ed
altre successive. Le motivazioni di tali ordinanze, tuttavia,
individuerebbero il fondamento ed il limite della legittimità
costituzionale della norma impugnata nel fatto che l'onere probatorio
imposto dalla stessa norma dovrebbe riguardare tributi che, per la
loro particolare natura e per le dinamiche dell'economia di mercato,
siano trasferiti dal solvens su altri soggetti, secondo l'id quod
plerumque accidit, e che inoltre la prova documentale richiesta possa
essere fornita mediante le scritture contabili.
Circostanze queste che non ricorrerebbero nelle fattispecie in
giudizio, aventi ad oggetto la ripetizione di imposte addizionali
all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, istituite
dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale),
convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, e dall'art. 4, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384.
L'onere tributario relativo all'energia elettrica impiegata nel
processo produttivo non avrebbe infatti - secondo le parti private -
caratteristiche tali da renderne agevole la diretta traslazione sul
prezzo del prodotto, sia perché sarebbe praticamente impossibile
determinare l'incidenza dell'imposta su ciascuna unità di prodotto,
sia perché il prezzo dei prodotti siderurgici sarebbe indipendente
dalla volontà dell'imprenditore, in quanto fissato dal mercato
internazionale sulla base dell'andamento della curva della domanda.
Poiché in tale mercato operano non soltanto gli imprenditori
italiani (tutti assoggettati ad identici oneri tributari), ma anche
imprenditori stranieri, la possibilità di trasferire sull'acquirente
un aumento dell'imposizione fiscale sarebbe preclusa dalle regole
della concorrenza, così da rendere non ragionevole quella
presunzione di traslazione che parrebbe costituire la ratio della
norma di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 688 del 1982.
Il particolare tipo di imposizione tributaria di cui si tratta,
gravante sull'energia elettrica usata nel processo produttivo,
renderebbe in ogni caso del tutto impossibile la prova documentale
richiesta dalla norma stessa, non essendo a tal fine sufficiente
l'esame della documentazione contabile dell'imprenditore, dalla quale
non sarebbe dato in alcun modo evincere l'incidenza dell'imposta su
ciascuna unità di prodotto.
Ne deriverebbe, perciò, in primo luogo, una disparità di
trattamento, contrastante con l'art. 3 Cost., tra i contribuenti che
abbiano indebitamente pagato l'addizionale in questione ed i
contribuenti che abbiano indebitamente pagato altre imposte,
parimenti non caratterizzate da presunzione di traslazione, per la
cui ripetizione non è richiesta la prova documentale di non averne
riversato su altri il peso economico. Risulterebbe, altresì, leso il
diritto di difesa dei contribuenti, assoggettati all'onere di provare
documentalmente un fatto negativo, nonché lo stesso principio di
capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in quanto
l'impossibilità di assolvere l'onere probatorio imposto dalla norma
renderebbe irripetibile una prestazione tributaria non dovuta e
perciò non ricollegabile alla capacità contributiva del soggetto
colpito.
4. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1999 il Tribunale di
Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali.
4.1. - Anche in questo caso il giudizio a quo risulta promosso
nei confronti dell'amministrazione finanziaria da una società
esercente attività industriale siderurgica al fine di ottenere, sul
presupposto dell'indebito pagamento, la restituzione di quanto pagato
a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica
istituite dai decreti-legge n. 511 del 1988 e n. 332 del 1989.
La fondatezza della domanda in punto di diritto è ammessa - come
rileva il rimettente - dalla stessa amministrazione convenuta, alla
luce della norma interpretativa, sopravvenuta in corso di causa, di
cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento
di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria),
convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 349,
che ha escluso l'assoggettamento alle predette addizionali
dell'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi
industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le
lavorazioni siderurgiche e delle fonderie. Cionondimeno la domanda
stessa dovrebbe essere respinta, su conforme eccezione
dell'amministrazione convenuta, non avendo la società attrice
fornito la prova documentale, richiesta dall'art. 19 del
decreto-legge n. 688 del 1982, del mancato trasferimento su altri
soggetti del peso economico di tali imposte.
È ben vero - aggiunge il rimettente - che secondo l'orientamento
di una parte della giurisprudenza di merito il detto art. 19, in
quanto disposizione di carattere eccezionale, non sarebbe applicabile
analogicamente alle imposte addizionali, da tale norma non
espressamente contemplate. Tale assunto, tuttavia, non appare al
medesimo rimettente condivisibile, in quanto l'imposta addizionale
sul consumo di energia elettrica, avendo per definizione il medesimo
presupposto dell'imposta base, non può che considerarsi una species
del genus imposte di consumo e, in quanto tale, ricompresa
nell'ambito applicativo della norma censurata.
4.2. - Così chiarita la rilevanza della questione, la norma,
secondo il rimettente, gravando il contribuente dell'onere di fornire
una prova praticamente impossibile, sarebbe lesiva sia dell'art. 24
Cost., per la violazione del diritto di agire in giudizio, sia
dell'art. 53 Cost., per i riflessi, già evidenziati, di carattere
sostanziale che deriverebbero, nella specie, dall'impedimento alla
difesa del proprio diritto.
Non ignora il rimettente che la medesima questione è già stata
risolta in senso negativo da questa Corte con l'ordinanza n. 651 del
1988: ritiene tuttavia che essa meriti di essere riproposta con
ulteriori argomenti, anche in considerazione della diversità della
fattispecie sottoposta al suo giudizio, rispetto a quella che aveva
dato origine al precedente giudizio di legittimità costituzionale.
Nella predetta ordinanza è, infatti, affermato che "presunzione
ispiratrice della norma" è quella "secondo la quale l'operatore
economico percosso da alcuni tipi di imposta, normalmente, la riversa
sui soggetti che da lui acquistano beni o servizi" e che "tale
presunzione ... non appare irragionevole"; ed a riprova è citata la
fattispecie oggetto del giudizio a quo, in cui il comitato
provinciale prezzi aveva consentito la maggiorazione per una certa
aliquota del prezzo del prodotto, fino al totale recupero
dell'imposta di cui si chiedeva il rimborso.
Nel caso sottoposto al giudizio del rimettente, invece, i beni
prodotti dalla società attrice non sono soggetti a prezzi
amministrati o controllati né risulta che siano stati aumentati in
conseguenza dell'introduzione delle addizionali.
Ciò basterebbe - secondo il giudice a quo - a giustificare un
nuovo esame della questione. Vi è peraltro da aggiungere - ad avviso
ancora del rimettente - che l'ordinanza n. 651 del 1988 esprime una
concezione "semplicistica ed autarchica" dei fenomeni economici,
prescindendo totalmente da qualsiasi considerazione delle leggi di
mercato. È noto infatti che ogni aumento di prezzo determina di
regola, come conseguenza, una diminuzione della domanda (con
possibile contrazione dei profitti) ed espone inoltre il produttore
alla concorrenza di chi riesca a vendere ad un prezzo più basso. Per
tale motivo, in un mercato internazionale, non sempre è possibile
per il produttore aumentare il prezzo in conseguenza di un aumento
degli oneri fiscali, in quanto tali oneri non gravano in egual misura
sui concorrenti stranieri. È insomma il mercato, e non il singolo
produttore, a stabilire il prezzo, spesso imponendo, in luogo della
traslazione di un nuovo onere fiscale, una contrazione dei profitti.
L'ordinanza non potrebbe nemmeno essere condivisa - sempre
secondo il rimettente - laddove assume che la lamentata difficoltà
probatoria sarebbe esclusa dall'obbligo di conservazione dei libri e
delle scritture contabili: la mera lettura delle scritture contabili
non consentirebbe infatti di discernere le componenti economiche dei
prezzi praticati né di effettuare dei validi raffronti tra i prezzi
praticati prima e quelli praticati dopo un determinato evento, data
la molteplicità delle possibili variabili suscettibili di incidere
sui costi. La prova richiesta dalla norma denunciata potrebbe semmai
trarsi, a tutto concedere, da una consulenza tecnica d'ufficio
fondata sui dati contabili, ma in tal caso le scritture contabili
sarebbero assunte - diversamente da quanto la norma stessa richiede -
non come prove documentali, ma come meri elementi indiziari. In ogni
caso, anche a voler ritenere ammissibile un simile strumento di
indagine, il diritto del contribuente rimarrebbe comunque esposto
all'alea propria di una valutazione - quella appunto peritale -
avente una indiscutibile componente soggettiva.
5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura contesta, in primo luogo, che la soluzione negativa
cui la Corte è pervenuta nell'ordinanza n. 651 del 1988 sia
collegata alla circostanza che, in quel caso, il prodotto fosse
sottoposto a prezzi amministrati e comunque ricorda che la medesima
questione è stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza
n. 807 del 1988, anche in riferimento ad una fattispecie nella quale
non si trattava di prezzi amministrati.
Quanto agli argomenti riferiti alle leggi di mercato,
l'Avvocatura osserva che essi sono stati già necessariamente
esaminati e disattesi dalla Corte nelle ricordate ordinanze di
manifesta infondatezza, mentre, per quanto concerne l'asserita
impossibilità di fornire la prova richiesta in ragione della
specifica attività produttiva esercitata dall'impresa avente diritto
al rimborso, deduce che la valutazione dell'incidenza del tributo sul
costo di produzione, nell'ipotesi di produzione di beni
ontologicamente diversi da quelli utilizzati per ottenerli (come nel
caso delle imprese siderurgiche), può presentare maggiore
difficoltà rispetto ad altre ipotesi ma non può mai risultare
materialmente impossibile, tanto più che nell'ordinanza n. 651 del
1988 la Corte ha chiarito che l'onere probatorio può essere
soddisfatto mediante scritture "dalle quali il fatto da provare possa
dedursi anche indirettamente".
6. - Si è costituita in giudizio la INNSE Cilindri S.r.l.,
deducendo in via principale l'irrilevanza della questione sollevata
dal Tribunale di Brescia.
Osserva infatti la parte privata che tra le imposte la cui
ripetizione è subordinata all'eccezionale onere probatorio previsto
dall'art. 19 del d.-l. n. 688 del 1982 non sono espressamente
indicate le addizionali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, cosicché taluni giudici di merito hanno ritenuto che
l'azione di ripetizione delle suddette addizionali sia soggetta agli
ordinari principi sull'onere della prova.
Nel merito la parte privata conclude per l'accoglimento della
questione con riferimento sia ai parametri di cui agli artt. 24 e 53
Cost., espressamente evocati dal rimettente, sia all'ulteriore
parametro di cui all'art. 3 Cost., sulla scorta di argomentazioni del
tutto analoghe a quelle svolte dalle altre parti private costituite
negli altri tre giudizi.
7. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti private G.B.
Bertoli fu Giuseppe S.p.A., Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A.,
FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A., Inossman S.p.A. e SAFOP
S.p.A. hanno depositato memorie illustrative di identico contenuto,
ribadendo le difese di merito già svolte ed eccependo, in via
preliminare, l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza.
Deducono le parti che successivamente all'ordinanza di rimessione
taluni giudici di merito hanno escluso l'applicabilità della norma
denunciata alle domande di ripetizione di addizionali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica. Sulla scorta di tale giurisprudenza,
le parti private osservano che dette addizionali non sarebbero
comprese tra i tributi espressamente indicati nella norma stessa,
avente carattere sicuramente eccezionale, e che il rapporto di
accessorietà esistente tra l'addizionale e l'imposta di consumo,
consistendo "solamente in un rapporto tra le due imposte relativo
alla coincidente base imponibile", non potrebbe di per sé consentire
- in mancanza di un espresso rinvio - l'applicazione della norma
anche alla fattispecie di ripetizione dell'addizionale. Lo stesso
legislatore del resto avrebbe ritenuto necessario - nelle norme
istitutive delle addizionali in questione - rinviare espressamente,
quanto alla liquidazione e alla riscossione, alla disciplina
dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica (v. art. 6,
comma 5, del d.-l. n. 511 del 1988 e art. 4, comma 6, del d.-l.
n. 332 del 1989), con ciò implicitamente escludendo una
generalizzata applicabilità delle disposizioni dettate per l'imposta
base.
Non ignorano le parti private che tale orientamento non è
condiviso da altri giudici di merito, ma proprio le conclusioni a cui
costoro pervengono renderebbero palese - a loro avviso -
l'illegittimità costituzionale della norma in quanto interpretata
nel senso della sua applicabilità all'azione di ripetizione delle
addizionali de quibus. E ciò in quanto mentre si è ritenuto che la
traslazione possa avvenire anche mediante incorporazione del tributo
pagato nel prezzo di vendita del prodotto, si è escluso per altro
verso che la prova documentale richiesta dall'art. 19 del
decreto-legge n. 688 del 1982 possa essere fornita mediante una
consulenza tecnica sulle scritture contabili, in quanto tale
consulenza tecnica avrebbe un carattere inammissibilmente esplorativo
e comunque perverrebbe alla dimostrazione del fatto da provare in via
di presunzione e non documentalmente come richiesto dalla legge.
8. - La sola FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A. ha
depositato una ulteriore memoria integrativa, insistendo con nuovi
argomenti per la declaratoria di inammissibilità della questione.
Premessa la tassatività dell'indicazione, contenuta nello stesso
art. 19, delle imposte cui la norma è applicabile, la parte deduce
che l'energia elettrica utilizzata come materia prima sarebbe del
tutto estranea - per espresso disposto legislativo (art. 4 del d.-l.
28 giugno 1995, n. 250) - all'area delle imposte di consumo. La
citata norma interpretativa, infatti, nel chiarire che l'energia
elettrica utilizzata come materia prima "non è assoggettata" alle
addizionali stesse, avrebbe implicitamente confermato la estraneità,
sin dall'origine, dell'energia elettrica all'area delle imposte di
consumo, con la conseguente inapplicabilità, nella specie, sempre ad
avviso della parte, della disciplina di cui alla norma censurata.
La particolare natura dei beni prodotti dall'industria
siderurgica, in quanto prodotti intermedi e non destinati al consumo
di massa, renderebbe, poi, sotto altro aspetto, palese
l'insussistenza delle condizioni stesse perché possa operare la
traslazione dell'indebito. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Trieste, con tre ordinanze, ed il
Tribunale di Brescia, con una ordinanza successiva, dubitano, in
riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688
(Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito con
modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in
cui detta norma, senza differenziare le singole attività di impresa,
pone a carico del contribuente, che agisca per la ripetizione di
imposte di consumo indebitamente corrisposte, l'onere di provare
documentalmente che il peso economico dell'imposta non è stato in
qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. Onere probatorio che,
secondo quanto ritenuto da entrambi i rimettenti, risulterebbe nei
giudizi a quibus di impossibile assolvimento.
I quattro giudizi, data la sostanziale identità delle questioni,
vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La FAREM-Fonderie Acciaio Remanzacco S.p.A., in riferimento
al giudizio promosso dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza
emessa il 9 ottobre 1998 (r.o. n. 906 del 1998), eccepisce, in via
preliminare, l'inammissibilità della questione, per difetto di
rilevanza, in quanto, non avendo il giudizio a quo ad oggetto
un'azione di ripetizione di indebito, risulterebbe, nella specie,
inapplicabile proprio la norma della cui legittimità costituzionale
il rimettente dubita.
2.1. - L'eccezione è fondata.
Il giudizio a quo, infatti, come la stessa Avvocatura ha
esplicitamente riconosciuto in udienza e come del resto risulta dagli
atti, consiste, diversamente da quanto si legge nell'ordinanza di
rimessione, nell'opposizione proposta dalla FAREM Fonderie Acciaio
Remanzacco S.p.A. avverso l'ingiunzione emessa dall'amministrazione
finanziaria per il pagamento dell'addizionale all'imposta sul consumo
dell'energia elettrica.
È, pertanto, evidente come la norma censurata, in quanto diretta
a disciplinare la ripetizione di imposte indebitamente pagate,
risulti del tutto estranea al giudizio principale sopra specificato
rendendo irrilevante e, quindi, inammissibile la questione sollevata.
3. - Va invece disattesa - con riferimento agli altri tre giudizi
- l'eccezione di inammissibilità della questione, per difetto sempre
di rilevanza, sollevata dalle parti private sull'assunto che le
addizionali istituite dall'art. 6, comma 2, del d.-l. 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e
locale) convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, e dall'art. 4,
comma 1, del d.-l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, non
avrebbero natura di imposte di consumo e che pertanto alla relativa
azione di rimborso non sarebbe applicabile la norma denunciata.
In contrario, è sufficiente rilevare che il diverso presupposto
interpretativo da cui muovono i rimettenti ai fini della valutazione
di rilevanza - che cioè alle suddette addizionali debba riconoscersi
la medesima natura, di imposta di consumo, propria della imposta-base
- è sicuramente non implausibile e non può, perciò, essere
censurato in questa sede.
4. - Ulteriore eccezione di inammissibilità della questione è
stata sollevata dalla difesa della FAREM Fonderie Acciaio Remanzacco
S.p.A., secondo cui - pur ammesso che le addizionali in questione
siano assimilabili alle imposte di consumo - l'irrilevanza, rispetto
ai giudizi a quibus, della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del decreto-legge n. 688 del 1982 discenderebbe dal
fatto che la norma interpretativa di cui all'art. 4 del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre
disposizioni in materia tributaria) convertito in legge dall'art. 1
della legge 8 agosto 1995, n. 349, chiarendo che l'energia elettrica
utilizzata come materia prima nelle lavorazioni siderurgiche non è
assoggettata alle addizionali stesse, avrebbe sancito l'assoluta
estraneità di quel bene all'area delle imposte di consumo.
Estraneità alla quale conseguirebbe, sempre ad avviso della stessa
parte privata, l'inapplicabilità all'azione di ripetizione delle
addizionali sull'energia elettrica di una norma, quale quella
denunciata, specificamente riguardante la ripetizione delle imposte
di consumo.
Anche tale eccezione va disattesa. L'insussistenza dell'obbligo
tributario, quali che siano le ragioni che conducano ad escludere la
debenza dell'imposta, costituisce, infatti, presupposto applicativo
dell'art. 19 del d.-l. n. 688 del 1982 e non certamente limite al suo
ambito di operatività. L'indicazione dei diversi tipi di imposta
contenuta nella norma denunciata va evidentemente riferita al titolo
della pretesa, indebita, esercitata dall'amministrazione finanziaria,
con la conseguenza che la norma stessa deve ritenersi applicabile
(per quanto qui rileva) ad ogni azione di ripetizione di somme
indebitamente percepite dall'amministrazione a titolo di imposta di
consumo.
5. - Nel merito i rimettenti ritengono che la norma sia
innanzitutto in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto,
subordinando la ripetizione dell'indebito alla prova documentale che
l'onere economico dell'imposta non è stato trasferito su altri
soggetti, renderebbe in molti casi impossibile o comunque
eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
5.1. - Va premesso che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688,
sollevata in riferimento al medesimo parametro, è già stata in
passato esaminata da questa Corte, che è pervenuta a ripetute
declaratorie di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 651 e 807 del
1988 e nn. 172 e 197 del 1989).
Si afferma in buona sostanza in tali pronunce che la deroga
apportata dalla norma in esame alla generale disciplina della
ripetizione di indebito stabilita dall'art. 2033 del codice civile -
consistente nel porre appunto a carico del solvens la prova della
mancata traslazione dell'onere economico dell'imposta - non sarebbe
di per sé lesiva del diritto di agire in giudizio e che tale diritto
non sarebbe vanificato o illegittimamente compresso nemmeno dalla
previsione della sola prova documentale.
Conclusioni che devono essere parzialmente riconsiderate, anche
alla luce dei mutamenti del quadro normativo successivamente
intervenuti.
5.2. - Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di giustizia
delle Comunità europee, in sede del ricorso pregiudiziale ex
art. 177 del trattato CEE, ebbe a suo tempo a ritenere - con
esclusivo riferimento ai tributi nazionali riscossi in contrasto con
quanto disposto dal diritto comunitario - l'incompatibilità
dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, con gli obblighi
che il trattato CEE impone agli Stati membri in base all'assunto che,
pur essendo consentito al sistema giuridico nazionale di subordinare
il rimborso di tali tributi alla loro mancata traslazione, doveva,
invece, escludersi la legittimità, in sede processuale, di
qualsivoglia disciplina probatoria che, come quella sancita dalla
citata norma, avesse l'effetto di rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (sentenza 9 novembre
1983, in causa 199/1982).
La medesima Corte, con successiva sentenza del 24 marzo 1988 (in
causa 104/1986), ha ribadito il giudizio di contrarietà
all'ordinamento comunitario della norma e ha dichiarato che la
Repubblica italiana, mantenendola in vigore, è venuta meno agli
obblighi ad essa imposti dal trattato.
In conseguenza di tali pronunce il legislatore è intervenuto con
l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee). Diversificando il regime della prova
nell'azione di ripetizione dell'indebito tributario a seconda che i
tributi di cui si chiede il rimborso abbiano o meno rilevanza per
l'ordinamento comunitario. Mentre per i secondi si è mantenuta ferma
(art. 29, terzo comma) l'applicabilità dell'art. 19 del
decreto-legge n. 688 del 1982, per quelli riscossi in violazione di
norme comunitarie (art. 29, secondo comma) l'eventuale traslazione
dell'imposta è stata configurata come fatto estintivo del diritto al
rimborso, la cui prova spetta - secondo i principi -
all'amministrazione convenuta.
Premesso che il sindacato della Corte è in questa sede limitato
ai parametri costituzionali evocati dai rimettenti - tra i quali non
figura l'art. 3 Cost., richiamato dalle sole parti private - la nuova
disciplina dettata per il rimborso dei tributi riscossi in violazione
di norme comunitarie, necessitata dalle pronunce della Corte di
giustizia, risulta espressiva della necessità di garantire il
diritto di agire in giudizio, per la ripetizione di imposte
indebitamente corrisposte, in termini più ampi di quelli risultanti
dall'art. 19 del d.-l. n. 688 del 1982.
E se da un lato può ribadirsi che la mera inversione dell'onere
della prova non è di per sé in contrasto con l'art. 24 Cost.,
trattandosi di materia indubbiamente rimessa alla discrezionalità
del legislatore, deve per altro verso ritenersi che il prevedere che
tale onere possa essere assolto solamente per mezzo della prova
documentale - intesa evidentemente in senso tecnico - comporti una
sicura lesione del diritto di agire in giudizio del solvens. Siffatta
previsione viene infatti a subordinare la tutela giurisdizionale ad
una prova che, secondo criteri di normalità, si palesa impossibile,
non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un
documento contenente la diretta rappresentazione del fatto negativo
costituito dalla mancata traslazione del peso economico di
un'imposta.
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata, nella parte in cui prevede che la prova del mancato
trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta
possa essere fornita solo documentalmente, restando assorbita, in
tale pronuncia, ogni altra e diversa censura formulata dai
rimettenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di
entrate fiscali) convertito con modificazioni nella legge 27 novembre
1982, n. 873, nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista
possa essere data solo documentalmente;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito con
modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata dalla
Corte d'appello di Trieste con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte