Sentenza n. 114/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 398Codice di procedura penale
- art. 14legge 66/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma
5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta
di incidente probatorio), come introdotto dall'art. 14, comma 2,
della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza
sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, iscritta
al n. 467 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 del codice
penale), nel cui ambito si rendeva necessario procedere, nelle forme
dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di una
quattordicenne, il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Modena, con ordinanza emessa il 26 aprile 2000, pervenuta a questa
Corte il 14 giugno 2000, ha sollevatoquestione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale
(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), nella parte
in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice
penale "fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone
interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente
probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il
luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano
necessario od opportuno".
Il remittente ricorda che tale speciale disciplina è stata
introdotta dall'art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, per il
caso in cui si proceda ad incidente probatorio nell'ambito di
indagini riguardanti le ipotesi di reato previste dagli articoli
609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti),
609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione
di minorenne) - quest'ultima per effetto della sentenza n. 262 del
1998 di questa Corte, - e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
del codice penale; ed è stata estesa dall'art. 13, comma 4, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, alle ipotesi di reato di cui agli
articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia
minorile) e 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale; e
osserva che l'"audizione protetta" ivi prevista tenderebbe a
realizzare forme alternative di assunzione della prova, in ispecie
testimoniale, in modo da evitare il diretto contatto del minore con
la "viva realtà processuale".
Ad avviso del remittente, benché la tipologia del bene offeso
dalle fattispecie di reato contemplate dalla norma impugnata
costituisca ragione sufficiente di deroga alle regole generali di
svolgimento dell'incidente probatorio, tale scelta sembrerebbe in
realtà rinvenire il proprio autentico fondamento nelle esigenze di
salvaguardia tout court della personalità del minore interessato
all'assunzione della prova: come sarebbe confermato dal fatto che
l'estensione operata da questa Corte al reato di corruzione di
minorenne (sentenza n. 262 del 1998) sarebbe collegata all'esistenza
di una più generale ragione di tutela della personalità del minore
coinvolto in fatti comunque attinenti alla sua sfera psichica, fisica
ed affettiva.
Sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per
irragionevolezza, la limitazione della predetta disciplina solo ai
reati indicati, in considerazione del fatto che identiche ragioni di
salvaguardia della personalità del minore potrebbero valere in
ordine a fattispecie diverse, eppure parimenti connotate da un
"contenuto afflittivo non dissimile", come accadrebbe, appunto, nel
caso del reato di cui all'art. 572 cod. pen. Trattandosi di un reato
che si realizza attraverso un sistema reiterato di atti lesivi della
libertà ed integrità fisica e morale o del decoro della persona
offesa, tale da determinare una vera e propria sopraffazione, si
presenterebbe una situazione "generativa del possibile perturbamento
dell'equilibrio psico-fisico del minore e della correlata esigenza di
riservatezza", in termini non diversi dal caso dei reati richiamati
nella norma denunciata. L'esigenza di protezione del minore dal
contatto invasivo con una realtà processuale non filtrata dalla
mediazione demandata al giudice dalla norma in esame potrebbe
discendere sia da situazioni involgenti la sfera della sessualità
minorile, sia da situazioni che incidono sull'integrità fisica e sul
patrimonio morale del minore.
Il giudice a quo motiva infine la rilevanza della questione
osservando che l'espletamento della prova testimoniale ammessa in
sede di incidente probatorio dovrebbe avere luogo secondo le forme
ordinarie del dibattimento, come previsto dall'art. 401, comma 5,
cod. proc. pen. Né tale rilevanza potrebbe essere contraddetta,
secondo il remittente, dal rilievo della applicabilità dell'art. 502
cod. proc. pen., relativo all'escussione a domicilio del teste
assolutamente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento,
poiché tale norma disciplinerebbe ipotesi di oggettiva
impossibilità a comparire, e consentirebbe comunque l'intervento
personale dell'imputato, nelle forme immediate e prive delle garanzie
previste dall'art. 398, comma 5-bis cod. proc. pen.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata riguarda l'art. 398, comma 5-bis del
codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di
incidente probatorio). La norma impugnata prevede che, nel caso di
indagini riguardanti le ipotesi di reati sessuali introdotte dalle
leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, ove tra le
persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, il giudice, quando le esigenze del minore lo rendono
necessario od opportuno, stabilisce modalità particolari per
procedere all'incidente probatorio, potendosi svolgere l'udienza
anche in luoghi diversi dal tribunale con l'ausilio di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del
minore. La norma è censurata nella parte in cui non prevede, fra le
ipotesi di reato in presenza delle quali essa si applica, il reato di
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 del
codice penale.
Secondo il remittente, contrasterebbe con il principio di
uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, la mancata
estensione di dette regole a quest'ultimo reato, riguardo al quale
varrebbe la stessa esigenza di protezione della personalità del
minore, che sta a base della previsione legislativa in esame.
2. - La questione non è fondata.
La scelta del legislatore di prevedere una speciale disciplina
per l'incidente probatorio reso accessibile anche al di fuori delle
ipotesi generalmente previste (art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen.)
quando tra gli interessati all'assunzione della prova vi siano minori
infrasedicenni, e si proceda per taluno dei reati di cui alla legge
n. 66 del 1996 o alla legge n. 269 del 1998, è evidentemente
collegata alla valutazione secondo cui, nei procedimenti per reati
sessuali, si pongono specifiche esigenze sia di assicurazione della
genuinità della prova, sia, soprattutto, di protezione del minore
infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni alla sua personalità
derivanti dalle modalità del suo intervento nel procedimento.
Tale ratio differenziatrice fra i reati sessuali (nel cui ambito
l'assenza, nel testo originario dell'art. 398, comma 5-bis cod. proc.
pen., del riferimento al reato di corruzione di minorenne ha condotto
alla pronuncia additiva di questa Corte contenuta nella sentenza
n. 262 del 1998) e gli altri reati non appare ingiustificata. Il
reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non presenta
caratteristiche di tale assimilabilità, rispetto ai reati sessuali,
da imporre in modo automatico l'estensione della medesima ratio: esso
non coinvolge infatti, in quanto tale e necessariamente, la sfera
sessuale, rispetto alla quale si pongono le particolari esigenze di
riserbo e di protezione dell'intimità personale che hanno ispirato
la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 398, comma 5-bis.
3. - Ciò non esclude che anche nei procedimenti per altri reati,
non previsti da quest'ultima norma, e così per il delitto di cui si
discute, possano sussistere esigenze di protezione della personalità
dei minori interessati all'assunzione della prova, quanto alle
modalità di quest'ultima. Ma tali esigenze trovano riscontro in
altre norme dell'ordinamento processuale. In primo luogo soccorre
l'art. 498, comma 4, del codice di rito, ai cui sensi l'esame
testimoniale del minore è condotto, non già dalle parti, secondo la
regola generale, bensì, su domande e contestazioni proposte dalle
parti, dal giudicante, il quale può avvalersi dell'ausilio di un
familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, salvo
che si ritenga che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità
del teste. Ancora, il giudice può sempre disporre che l'esame dei
minorenni avvenga a porte chiuse (art. 472, comma 4, cod. proc.
pen.); e delle generalità e dell'immagine dei testimoni minorenni è
vietata la pubblicazione, fino a quando non sono
divenuti maggiorenni, salva l'autorizzazione del tribunale per i
minorenni, data nell'interesse esclusivo del minore, o il consenso di
questi, ma solo se ha compiuto sedici anni (art. 114, comma 6, cod.
proc. pen.).
Ma c'è di più. La legge n. 269 del 1998 (art. 13, comma 6) ha
introdotto nell'art. 498 del codice di procedura penale, che
disciplina le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, il
comma 4-bis ai sensi del quale "si applicano, se una parte lo
richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità
di cui all'articolo 398, comma 5-bis", cioè appunto le modalità di
cui alla norma qui impugnata. Ora, benché tale nuova regola sia
stata introdotta nel contesto della disciplina dei reati concernenti
la prostituzione minorile e la pornografia minorile, sta di fatto che
la disposizione che la contiene riguarda le modalità dell'esame
testimoniale nel dibattimento, prescindendo dall'ipotesi di reato per
cui si procede: a differenza del successivo comma 4-ter introdotto
con lo stesso art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998, che
esplicitamente si riferisce ai casi in cui si procede per uno dei
reati sessuali indicati, il comma 4-bis non reca alcuna limitazione
in ordine ai reati.
Ora, come ricorda lo stesso giudice remittente, l'art. 401, comma
5, del codice di procedura penale, relativo alle modalità di
svolgimento dell'udienza per l'incidente probatorio, dispone che "le
prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento".
Pertanto, se il nuovo comma 4-bis dell'art. 498 si applica, nel
dibattimento, indipendentemente dal titolo di reato per il quale si
procede, e se esso è applicabile, in forza dell'art. 401, comma 5,
anche all'incidente probatorio, ne risulta che, in forza del doppio
richiamo accennato, anche nel caso di incidente probatorio
nell'ambito di un procedimento per reato diverso da quelli sessuali
(e così per il reatosottoposto al giudice a quo), le modalità
particolari di assunzione della testimonianza del minore
infrasedicenne, previste dall'art. 398, comma 5-bis possono trovare
applicazione: che è proprio quanto il remittente vorrebbeottenere
attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma denunciata.
Né potrebbe opporsi che le condizioni poste dall'art. 498, comma
4-bis (richiesta di una delle parti o necessità ritenuta dal
giudicante), sono diverse da quelle cui è subordinata l'applicazione
dell'art. 398, comma 5-bis nell'incidente probatorio relativo ai
reati sessuali (necessità o opportunità in relazione alle esigenze
del minore); e che parzialmente diverso è, nei due casi, l'oggetto
della disciplina (esame dei testimoni, nell'art. 498; assunzione
della prova cui siano interessate persone minori di sedici anni,
nell'art. 398). Infatti, le eventuali esigenze - delle quali si è
concretamente fatto carico il remittente nel giudizio a quo - di
speciale protezione del minore infrasedicenne chiamato a testimoniare
potrebbero comunque essere prese in considerazione anche in base
all'art. 498, comma 4-bis attraverso la valutazione della
"necessità" del ricorso alle particolari modalità, operata dal
giudicante in applicazione di tale ultima disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale
(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte