Sentenza n. 1142/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5
maggio 1988, avente per oggetto "Provvidenze per l'Istituto materno
infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il
23 maggio 1988 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il ricorrente e
l'Avv. Francesco Tinaglia per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto notificato il 13 maggio 1988 e depositato il 23
maggio successivo, il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha proposto ricorso nei confronti dell'art. 2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale il 5 maggio 1988, dal titolo
"Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico
dell'Università degli studi di Palermo".
La disposizione impugnata stabilisce nel primo comma che "i
singoli istituti e le cliniche universitarie facenti parte del
dipartimento infantile sito a "Villa Belmonte", previo consenso del
Consiglio di Amministrazione dell'Università, possono inoltrare
all'Assessorato regionale della sanità richiesta di stipulare
convenzioni con divisioni ospedaliere ricadenti in nosocomi"
dell'area palermitana, mentre il secondo comma recita che "Ove le
Unità Sanitarie Locali... esprimano il loro consenso, l'Assessore
regionale per la sanità autorizza la convenzione sentito il parere
della Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale
siciliana".
Il Commissario dello Stato - premesso che la Regione siciliana, ai
sensi dell'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale, dispone, in
materia sanitaria, di una competenza concorrente, ossia condizionata
ai princìpi delle leggi statali, e che la legge 23 dicembre 1978, n.
833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, disciplina
esaustivamente le modalità dell'apporto delle strutture ospedaliere
delle UU.SS.LL. ai compiti didattici e di ricerca - osserva che
l'art. 2 della legge regionale impugnata "nell'attribuire una
legittimazione contrattuale a soggetti che ne sono istituzionalmente
privi (singoli istituti, cliniche universitarie e divisioni
ospedaliere) viola l'art. 39 della l. n. 833 del 1978 che, tra i
soggetti facultati alla stipula delle convenzioni, annovera
esclusivamente le Regioni, le Università e le Unità Sanitarie
Locali".
Sarebbe vulnerato anche l'art. 33, ultimo comma, della
Costituzione, poiché l'attribuzione della predetta legittimazione ad
organismi che, in base al vigente ordinamento universitario, ne sono
sprovvisti, verrebbe ad interferire con l'autonomia ordinamentale
dell'Università.
La stessa disposizione viene censurata, infine, perché non
prevede né il possesso di determinati requisiti di idoneità da
parte delle strutture ospedaliere da convenzionare, come invece
dispone l'art. 39, quarto comma, lett. a), della legge statale, né
che sia chiesto il parere di cui al quinto comma del medesimo
articolo per l'individuazione delle strutture in questione.
2. - La Regione siciliana si è costituita avanti alla Corte con
deduzioni dell'avv. Francesco Tinaglia.
È vero - osserva la Regione - che l'esercizio della potestà
legislativa concorrente deve svolgersi nel rispetto dei princìpi
delle leggi dello Stato, ma è anche vero che la Regione non è
tenuta a ripeterne pedissequamente le norme, potendo introdurre
quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della realtà locale.
Il che sarebbe, appunto, avvenuto nella specie, senza violazione né
dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978, né dell'art. 33, ultimo
comma, della Costituzione.
La norma denunciata, d'altra parte, prevede il consenso del
Consiglio di amministrazione dell'Università, che, ai sensi
dell'art. 15 n. 10 del regio decreto 6 aprile 1924 n. 674, ha
competenza per tutti i provvedimenti che interessano il governo
amministrativo e patrimoniale dell'Università.
3. - Alla pubblica udienza del 22 novembre 1988 le parti hanno
insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna
l'art.2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 5 maggio 1988, recante "Provvidenze per l'Istituto
materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di
Palermo", deducendo "violazione dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in relazione ai limiti posti dall'articolo 17
lett. c) dello Statuto speciale, nonché dell'articolo 33 ultimo
comma della Costituzione".
Più precisamente, l'articolo impugnato violerebbe l'art.39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario
nazionale, e, di conseguenza, l'art. 17 lett. c) dello Statuto della
Regione siciliana (che, in materia di assistenza sanitaria,
"condiziona" la competenza legislativa concorrente della Regione al
rispetto del "limite dei princìpi ed interessi generali contenuti
nella legislazione statale"), e ciò per tre ordini di ragioni.
Anzitutto, per l'"attribuzione di una legittimazione contrattuale a
soggetti", quali "singoli istituti, cliniche universitarie e
divisioni ospedaliere", non contemplati dal secondo comma dell'art.
39, "che, tra i soggetti facultati alla stipula delle convenzioni,
annovera esclusivamente le Regioni, le Università e le Unità
Sanitarie Locali". In secondo luogo, per "l'omessa previsione del
possesso dei requisiti di idoneità delle strutture ospedaliere da
utilizzare a fini didattici e di ricerca, di cui al quarto comma" del
citato art. 39. In terzo luogo, per "la mancata previsione del parere
di cui al quinto comma del medesimo articolo, ai fini
dell'individuazione delle strutture da convenzionare".
La violazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione si
accompagnerebbe alla prima delle tre prospettazioni concernenti
l'art. 39 della legge n. 833 del 1978, in quanto l'attribuzione della
legittimazione ivi prevista coinvolgerebbe "organismi che, in base al
vigente ordinamento universitario, ne sono sprovvisti".
2. - La Regione siciliana non disconosce di essere tenuta,
nell'esercizio della potestà legislativa concorrente spettantegli in
materia di assistenza sanitaria, al rispetto dei princìpi e degli
interessi generali cui è informata la legislazione dello Stato, ivi
compresi i princìpi posti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, ma nega di averli disattesi nell'approvare la normativa in
questione, mossa proprio dall'intento di dare attuazione ai princìpi
dell'art. 39, autorizzando l'Assessore regionale "a stipulare
convenzione con l'Università di Palermo, al fine di garantire la
gestione sanitaria, tecnica ed amministrativa del dipartimento
materno-infantile del Policlinico universitario di Palermo" (art. 1
della legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale
siciliana).
Anche il censurato art. 2 andrebbe visto in questa ottica
attuativa. Ai singoli istituti ed alle singole cliniche universitarie
dovrebbe intendersi attribuito non già un potere di stipula delle
convenzioni ulteriori, ma semplicemente un potere di istanza, privo
di riflessi sulle "competenze istituzionali alla stipula delle
convenzioni previste dall'art. 39 della legge n. 833/1978", le sole
che, implicando "legittimazione a rappresentare l'Università
all'esterno", ne chiamano in causa l'autonomia ordinamentale,
tutelata dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione. Quanto al
possesso dei requisiti di idoneità da parte delle strutture
sanitarie da utilizzare ed al parere della commissione di esperti,
non vi sarebbe motivo di intendere il silenzio serbato in proposito
come esclusione dell'uno e dell'altro: trattandosi di "normativa di
applicazione della legislazione statale ed integrativa della stessa",
"la mancata previsione non preclude l'applicabilità della normativa
statale in ordine agli aspetti non espressamente regolati dal
legislatore regionale".
3. - Dei quattro articoli di cui consta la legge regionale in
questione, l'art. 1 - "nelle more dell'istituzione di dipartimenti di
ricerca e di assistenza di rilevanza e di interesse generale", il
tutto in armonia con il primo comma dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 ("Fino alla riforma dell'ordinamento
universitario e della facoltà di medicina...") - autorizza
l'Assessore regionale per la sanità a stipulare convenzione con
l'Università di Palermo in ordine al dipartimento materno-infantile
del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo, ubicato in
"Villa Belmonte" e costituito da quattro cliniche e relativi servizi,
mentre l'art. 3 contiene le previsioni di spesa e l'art. 4 la
prescrizione relativa alla pubblicazione della legge.
Poiché nessuna censura si appunta su tali articoli, l'attenzione
si deve concentrare sull'art. 2, il cui primo comma legittima "i
singoli istituti e le cliniche universitarie facenti parte del
dipartimento infantile sito in 'Villa Belmonte', previo consenso del
consiglio di amministrazione dell'Università" ad "inoltrare
richiesta all'Assessore regionale della sanità di stipulare
convenzioni con divisioni ospedaliere ricadenti in nosocomi dell'area
metropolitana palermitana finalizzate a costituire dipartimenti misti
(universitari - ospedalieri) allo scopo di incrementare nelle
strutture ospedaliere l'attività di ricerca e didattica",
aggiungendo nel secondo comma che "Ove le unità sanitarie locali, da
cui dipendono le divisioni ospedaliere individuate, esprimano il loro
consenso, l'Assessore regionale per la sanità autorizza la
convenzione, sentito il parere della Commissione legislativa per la
sanità dell'Assemblea regionale siciliana" e nel terzo che " Il
personale sanitario medico e non medico facente parte della divisione
e dell'istituto universitario tra di loro convenzionati per
costituire il dipartimento misto potrà indifferentemente svolgere la
propria attività sia nella divisione che nella clinica o istituto,
sempre però nel rispetto degli standards di efficienza".
Chiarissimi i termini su cui verte il contrasto: tanto
indiscutibile è il silenzio sul possesso dei requisiti di idoneità
delle strutture da utilizzare non meno che sul parere della
commissione di esperti composta da tre rappresentanti
dell'Università e tre rappresentanti della Regione, quanto esplicito
è in ciascuno dei commi il riferimento a convenzioni, oggetto
anzitutto di richiesta da parte dei singoli istituti e cliniche
universitarie del dipartimento infantile sito in "Villa Belmonte"
(primo comma), poi di autorizzazione da parte dell'Assessore
regionale per la sanità (secondo comma) ed infine di particolari
effetti nei confronti del personale appartenente agli enti così
convenzionati (terzo comma).
4. - Nonostante le deduzioni difensive della Regione siciliana, il
ricorso va accolto.
La formulazione dell'articolo sub iudice, tanto se considerato di
per sé quanto se raffrontato con le altre parti della stessa legge,
non è, infatti, tale da consentire di accedere ai significati
prospettati dalla difesa della Regione, quali che siano stati in
concreto gli intenti dell'Assemblea regionale.
Ed invero, per quanto riguarda il potere attribuito dall'art.2 ai
singoli istituti e cliniche universitarie, non è dato di
rintracciare nell'attuale formulazione della legge alcuna indicazione
idonea a dimostrare che si sia in presenza di un potere non di
stipula, ma semplicemente di istanza, prodromico alla stipula della
convenzione. Il primo comma parla di "richiesta all'Assessorato
regionale della sanità di stipulare convenzioni", il secondo comma
di autorizzazione della convenzione richiesta ed il terzo comma di
"istituto universitario" convenzionato con una divisione ospedaliera.
A sua volta, il "previo consenso del consiglio di amministrazione
dell'Università", cui il primo comma subordina l'inoltro della
richiesta del singolo istituto o clinica universitaria, facente parte
del dipartimento, all'Assessorato regionale - lungi dall'escludere,
come pretenderebbe la difesa della Regione, che l'art.2 venga ad
alterare la distribuzione delle competenze dei vari organi
universitari e, quindi, a ribadire il potere di stipula
dell'Università, conformemente all'art.39, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n.833 - trova giustificazione proprio
nell'insolita attribuzione di tale potere ad un organo particolare,
quale il singolo istituto o la singola clinica universitaria. Se la
legittimazione a stipulare fosse lasciata, come di regola, alla sola
Università, si intenderebbero implicitamente richiamate le
competenze e le procedure previste dal regolamento generale
universitario, approvato con il regio decreto 6 aprile 1924, n.674.
Ne è conferma l'art.1 della stessa legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana, che, per la convenzione istitutiva del
dipartimento infantile di "Villa Belmonte", indica come soggetti
della stipula l'Assessore regionale per la sanità e l'Università di
Palermo, senza ulteriori specificazioni o richiami al consiglio
d'amministrazione dell'Università, con sottinteso ovvio rinvio alle
prescrizioni del regolamento generale universitario.
Per quanto riguarda, infine, il possesso dei requisiti di
idoneità delle strutture ospedaliere da utilizzare, prescritti dal
quarto comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il
parere della commissione di esperti, contemplata dal quinto comma
dello stesso art. 39, il silenzio dell'articolo impugnato non può
essere inteso quale implicito recepimento di entrambe le
prescrizioni. Se è vero che, di per sé, la "mancata previsione non
preclude l'applicazione della normativa statale in ordine agli
aspetti non espressamente regolati dal legislatore regionale", è,
altresì, vero che, nella specie, la legge regionale non contiene, in
nessuna delle sue parti, il benché minimo rinvio alla legge n. 833
del 1978, così da presentarsi come una normativa completamente
autonoma. Soprattutto la previsione, da parte del secondo comma
dell'art. 2, di un parere della Commissione legislativa per la
sanità dell'Assemblea regionale siciliana avvalora tale conclusione,
mal conciliandosi con la necessità di acquisire, invece, il parere
della commissione di esperti previsto dalla legge statale. La
delicata dialettica dei rapporti tra legislazione statale e
legislazione regionale concorrente non può consentire che la
potestà sottostante a quest'ultima venga esercitata in termini così
contraddittori da compromettere l'effettiva tutela degli interessi
unitari perseguiti dalla legge statale attraverso la statuizione dei
princìpi fondamentali relativi alla materia in questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5
maggio 1988, recante "Provvidenze per l'Istituto materno infantile
del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte