Sentenza n. 1144/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"),
promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988 dal Pretore di Lucca
nel procedimento civile vertente tra Farinelli Gina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da parte del
ricorrente, titolare di pensione d'invalidità integrata al minimo da
parte della medesima gestione, il Pretore di Lucca, con ordinanza
emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri"), nella parte in cui tale disposizione esclude il diritto
all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa
gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il
trattamento minimo garantito.
Il giudice a quo rileva come la medesima norma sia già stata
dichiarata illegittima (sent. n. 314/1985) in riferimento all'ipotesi
del tutto analoga di cumulo con pensione diretta a carico dello
Stato. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988,
solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui viene escluso il diritto
all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa
gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il
trattamento minimo garantito.
2. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente, in caso di
cumulo, integrazione al minimo della pensione di vecchiaia - erogata
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - a
chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato,
dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione siciliana, allorché, in
conseguenza di detto cumulo, venga superato il minimo garantito dalla
legge.
Come ricordato nella citata decisione, la giurisprudenza della
Corte è costante nell'escludere una differenza di tutela fra
titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di
riversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali
differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di
titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro
dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una
prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto
di lavoro" (sent. n. 34 del 1981).
La norma de qua ha pertanto portata identica e contenuto del tutto
analogo a quello delle molteplici norme dichiarate illegittime
nell'intento di rendere possibile la titolarità di più integrazioni
al minimo sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore
dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).
Secondo la ratio delle numerose decisioni rese sul tema (cfr., di
recente, sentt. nn. 503 e 1086 del 1988), deve quindi essere
dichiarata illegittima, nei medesimi limiti temporali, anche la
residua ipotesi normativa denunziata dal Pretore di Lucca, la cui
persistente vigenza preclude l'integrazione al minimo del trattamento
di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per coltivatori
diretti mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensioni
d'invalidità erogate dalla medesima gestione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico
della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga
superato il minimo garantito dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte