Sentenza n. 1149/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l.
Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione
amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del
personale dell'Amministrazione regionale"), promosso con ordinanza
emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione
di Catania - sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro la
Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Rizzi Elena ed altri nonché
l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Francesco Tinaglia per Rizzi Elena ed altri e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione
di Catania - nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti
statali, i quali chiedevano la corresponsione dell'indennità,
prevista dall'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n.
145 per il personale statale in posizione di comando presso
l'amministrazione regionale - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale di detto articolo, in relazione all'art. 3, primo
comma, Cost.
Si rileva che i ricorrenti sono tutti dipendenti di ruolo del
Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli uffici
scolastici provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 è stato disposto il
trasferimento alla Regione Siciliana delle attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione,
nonché di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado
di scuola, compresa l'assistenza universitaria. In tali materie, in
base ad apposta circolare dell'Assessore regionale, i provveditorati
agli Studi e la sovraintendenza scolastica regionale di Palermo, pur
restando organi statali, sono stati investiti anche delle funzioni
regionali, operando "quali organi decentrati dell'Amministrazione
regionale".
L'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145
prevede, a favore del personale dello Stato in posizione di comando
presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di
attuazione dello Statuto, nonché "agli insegnanti elementari
comandati presso la Regione Siciliana" già in servizio nei Patronati
scolastici, la corresponsione di una indennità mensile lorda, pari
alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto
presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al
personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente
qualifica. La norma non stabilisce, invece, alcun compenso
particolare per il personale statale che, pur continuando ad operare
presso gli Uffici statali, attende anche alle materie regionali.
Un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o
comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era,
in verità, prevista dalla l. reg. 21 aprile 1955, n. 37, ma essa non
è stata più corrisposta a seguito dell'entrata in vigore della
normativa statale che stabilisce l'onnicomprensività del trattamento
retributivo nell'impiego statale (art. 2, d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1080; art. 50, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 2, l. 15 novembre
1973, n. 734).
In mancanza di una norma che preveda la corresponsione ai
ricorrenti dell'indennità richiesta, la loro domanda andrebbe
respinta.
Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della
l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145. Infatti, pur essendo i
Provveditorati agli studi organi statali, nei medesimi presta
servizio personale appartenente ai ruoli regionali, quale quello
della l. reg. 3 giugno 1975 n. 38 (artt. 2 e 9), che gode del più
elevato trattamento economico corrisposto al personale statale di
pari qualifica ed anzianità.
La norma impugnata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità
di trattamento economico tra dipendenti in servizio presso i
Provveditorati agli studi, a seconda che appartengano ai ruoli
statali o regionali, ancorché abbiano la stessa qualifica ed
anzianità e svolgano medesima attività. Differenza di trattamento
ancora più ingiustificata, in quanto il personale statale sarebbe
tenuto a prestazioni più gravose, cumulando compentenze statali e
regionali.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente della
Regione siciliana ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nelle note depositate si è richiamata l'ordinanza 19 gennaio
1988, n. 9 di questa Corte che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della l. 15 novembre 1973, n. 734.
Si rileva, poi, che l'indennità prevista dal censurato art. 55
della l. reg. n. 145 del 1980 riguarda il personale statale in
posizione di comando presso l 'Amministrazione regionale ai sensi di
disposizioni di attuazione dello statuto, che prevedono il comando
soltanto per il personale destinato ad essere trasferito nei ruoli
della Regione.
La norma impugnata non sarebbe, dunque, irragionevole nel suo
esclusivo riferirsi alla categoria di dipendenti statali sopra
delineata, nettamente differenziata rispetto alla categoria del
personale statale - e destinato a rimaner tale - "codipendente", alla
quale appartengono i ricorrenti nel giudizio principale.
Non sussiste omogeneità delle situazioni poste a raffronto;
d'altro canto, interferenze regionali sullo stato economico del
personale statale, attinente a materia riservata all'esclusiva
competenza del legislatore nazionale (sentenza n. 93 del 1968)
sarebbero illegittime.
3. - Si sono costituite anche le parti private nel giudizio a quo,
sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg.
Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, con ampie argomentazioni,
ribadite nelle note depositate. In esse si sostiene, in particolare,
l'omogeneità delle situazioni del personale statale comandato e di
quello non comandato, che svolga attività di competenza regionale. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art 55 della l. reg.
siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, sia illegittimo, perché in
contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. La norma impugnata non
prevede la corresponsione dell'indennità da essa disciplinata al
personale statale degli uffici periferici dell'amministrazione della
pubblica istruzione in servizio in Sicilia, il quale svolge anche
funzioni di competenza regionale; essa porrebbe in essere un
trattamento differenziato, privo di giustificazione, fra dipendenti
in servizio presso i Provveditorati agli studi, giacché quelli
appartenenti ai ruoli statali godono di un trattamento economico meno
favorevole di quello attribuito ai dipendenti regionali o ai
dipendenti statali in posizione di comando presso la Regione.
2. - La questione non è fondata.
È da rilevare innanzi tutto che - come ha posto in luce nel suo
atto di intervento il Presidente della Regione siciliana - la
corresponsione di un'indennità in favore dei dipendenti statali
distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione
regionale era prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37
(art. 2); peraltro tale corresponsione cessò con l'entrata in vigore
della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'art. 2, istituì
l'assegno perequativo pensionabile e stabilì l'onnicomprensività
del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale.
Finalità della norma fu la razionalizzazione del trattamento
economico dei dipendenti statali con la eliminazione delle notevoli
disparità esistenti fra le varie categorie di tali dipendenti.
Questa Corte (cfr. da ultimo ord. 19 gennaio 1988, n. 9) ha
ritenuto che la omogeneizzazione, così realizzata, dei trattamenti
retributivi nel settore dell'impiego statale, estesa da successive
leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribadita con la l.
29 marzo 1983, n. 93, costituisce un punto fermo della normativa in
materia che non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ma è
sicuramente conforme ad esso, essendone anzi svolgimento e
attuazione.
3. - La corresponsione di un'indennità (pari alla differenza fra
il trattamento economico complessivo lordo goduto presso
l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale
regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente
qualifica) è prevista per i dipendenti statali, in posizione di
comando presso l'Amministrazione regionale siciliana, in esecuzione
di norme di attuazione dello Statuto. Tale indennità, stabilita
dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (art. 55), riguarda,
alla stregua della ricostruzione compiuta dallo stesso giudice a quo,
personale statale in posizione di comando in attesa di essere
trasferito nei ruoli della Regione.
In proposito rileva esattamente la Regione che la corresponsione
dell'emolumento realizza l'anticipazione del trattamento che
spetterà al dipendente a seguito dell'inquadramento nei ruoli
regionali ed è connessa alla peculiarità della posizione di comando
derivante dalle norme di attuazione dello statuto. Tale posizione si
concreta, infatti, nel sostanziale "passaggio a disposizione" del
personale interessato, con il conseguente onere del trattamento
economico a carico della regione, che si avvale delle prestazioni di
quel personale ancor prima della definizione delle procedure di
trasferimento e di inquadramento.
Nel riferirsi a tale ben delimitata categoria, la norma non appare
irragionevole, in quanto concerne un gruppo di impiegati nettamente
differenziato rispetto al personale statale "codipendente", al quale
appartengono i ricorrenti nel giudizio a quo.
Quest'ultima categoria è costituita da soggetti che sono inseriti
nei ruoli statali e che sono destinati a permanervi; tale
appartenenza attuale e futura li differenzia dal personale in via di
transizione alla Regione, al quale si riferisce l'art. 55 l. r. n.
145 del 1980.
La persistente statalità del rapporto di impiego sottrae alla
potestà normativa della regione il regime di quel personale,
trattandosi di materia estranea alle attribuzioni regionali; né vale
ad alterare l'anzidetta estraneità l'"avvalimento" anche da parte
della Regione per realizzare i compiti ad essa trasferiti con il
d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.
Non sussiste, dunque, omogeneità delle situazioni poste a
raffronto e, conseguentemente, la lamentata violazione dell'art. 3,
primo comma, Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme
sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato
giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione
regionale"), questione proposta con l'ordinanza 9 giugno 1987 (R.O.
n. 250 del 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte