Sentenza n. 115/1963
Altra decisione · depositata il 04/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 6 luglio 1962, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 16 dello stesso mese ed iscritto al n. 7 del
Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana, sorto a seguito della circolare 20 febbraio 1962, n.
313, dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e del
decreto con il quale è stato istituito, nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83
bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con
R.D. L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni".
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Pietro Virga, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6
luglio 1962 e depositato il 16 successivo, sollevava conflitto di
attribuzione riguardo alla circolare 20 febbraio 1962, n. 313,
dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e riguardo al
decreto con il quale era stato istituito, nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83
bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con
R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10
dicembre 1961, n. 1346).
Col ricorso si assumeva che i detti provvedimenti violano l'art. 4
della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, il quale riserva allo Stato il
provento della istituzione della detta addizionale, nonché gli artt.
20 e 36 dello Statuto siciliano e l'art. 2 del D. L. 12 aprile 1948, n.
507. Il ricorrente osservava che la Regione ha modificato la
disposizione del predetto art. 4 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346,
dirottando nelle casse regionali il gettito di un tributo destinato
allo Stato, e ciò facendo ha esorbitato dalla competenza attribuita
agli organi regionali dell'art.20 dello Statuto, ed anche dalla sua
competenza legislativa, in quanto, in base agli artt. 36 dello Statuto
siciliano e 2 del D. L. n. 507 del 1948, la Regione può riscuotere
solo i contributi di sua spettanza, che, allo stato, sono quelli
elencati nel bilancio di previsione 1947-48. Chiedeva, quindi, che la
Corte dichiarasse di esclusiva spettanza dello Stato il gettito delle
addizionali in questione e, negata alla Regione, e in particolare
all'Assessore per il bilancio, ogni competenza in materia, annullasse
gli impugnati provvedimenti.
Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato dall'avv. Pietro Virga, con deduzioni depositate il 25
luglio 1962. Con queste si eccepiva preliminarmente l'irricevibilità
del ricorso per decorrenza di termini, si escludeva il carattere
legislativo dei provvedimenti impugnati, e si sosteneva spettare alla
Regione il maggiore gettito per l'inasprimento delle aliquote in
questione, non trattandosi di un nuovo tributo.
In memoria depositata il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura dello Stato
affermava l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso
e ribadiva le ragioni in esso esposte.
La discussione del ricorso, fissata per l'udienza del 6 febbraio
1963, fu rinviata sull'accordo delle parti, avendo la difesa della
Regione dichiarato che l'Amministrazione regionale aveva revocato il
decreto assessoriale impugnato.
Con memoria depositata il 27 maggio 1963 la difesa della Regione ha
confermato che, con decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, è
stato revocato, con effetto dalla sua emanazione, il decreto
dell'Assessore per il bilancio 26 febbraio 1962, n. 31157, col quale
era stato istituito il cap. 83 bis nello stato di previsione 1961-62.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa della Regione esibiva il
decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, di revoca del
precedente decreto 26 febbraio 1962, n. 31157; la circolare n. 445, del
10 giugno 1963, di revoca della circolare n. 313 del 20 febbraio 1962;
e la deliberazione n. 71 della Sezione della Corte dei conti per la
Regione siciliana, con la quale era stato negato il visto e la
registrazione al predetto decreto n. 31157 del 1962.
La Corte prendeva atto della presentazione degli indicati
documenti, alla quale la difesa dello Stato aderiva, e si riservava di
decidere. Considerato in diritto :
Il decreto 4 febbraio 1963 del Presidente della Regione siciliana
ha revocato "con effetto dalla sua emanazione" - come si legge nel
dispositivo - il decreto 26 febbraio 1962, dell'Assessore per il
bilancio, col quale era stato istituito nello stato di previsione delle
entrate della Regione per l'anno 1961- 62, il cap. 83 bis, denominato
"Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con R.D.L. 30
novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10 dicembre
1961, n. 1346). Inoltre, con circolare n. 445 del 10 giugno 1963, dello
stesso Presidente della Regione, si è comunicato ai competenti uffici
finanziari che, per il predetto decreto, deve anche considerarsi
revocata, con effetto dalla sua emanazione, la circolare n. 313 del 20
febbraio 1962, concernente il medesimo oggetto.
In tal modo sono venuti meno ex tunc gli atti in relazione ai quali
era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzione, ed è
pertanto venuto meno l'oggetto del giudizio.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto è
una vera e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio, si
inquadra nel sistema delle norme che regolano il giudizio davanti alla
Corte sui conflitti di attribuzione, e ad essa deve quindi farsi luogo
quando, per annullamento o revoca degli atti che hanno provocato il
conflitto, viene a cessare la situazione di contrasto che ha dato
occasione alla controversia (sentenze n. 71 del 1960 e n. 3 del 1962).
Questi principi trovano applicazione nel caso presente, in cui, con
gli atti precedentemente indicati, sono stati posti nel nulla, nella
loro totalità, gli atti impugnati con ricorso del Presidente del
Consiglio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della
circolare 20 febbraio 1962, n. 313, dell'Assessore per il bilancio
della Regione siciliana e del decreto con il quale è stato istituito,
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
siciliana per l'anno 1961-62, il cap. 83 bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte