Sentenza n. 115/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1034/1971
- art. 40legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 3legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 6
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promosso con ricorso del Presidente della
Regione siciliana, notificato il 12 gennaio 1972, depositato in
cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi
1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 12 gennaio 1972 il Presidente della Giunta
regionale della Sicilia ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nella parte in cui, per il combinato disposto degli artt. 6 e 40, essa
attribuisce, in prima istanza, al tribunale amministrativo regionale e,
in grado di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana la competenza a conoscere delle controversie in
materia di operazioni per l'elezione del Consiglio regionale.
Ad avviso del ricorrente, poiché l'art. 3 dello Statuto rinvia -
ai "principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni
politiche", si deve ritenere che alla disciplina delle elezioni
regionali, attribuita in via esclusiva alla Regione, si applichi il
principio fondamentale, statuito dall'art. 66 della Costituzione a
proposito delle due Camere del Parlamento, secondo il quale lo stesso
organo eletto è competente in tema di controversie concernenti
l'elezione dei propri membri. Coerentemente con l'art. 3 dello Statuto,
la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia
(che deve uniformarsi, come la giurisprudenza costituzionale ha
accertato, non ai principi stabiliti nelle leggi elettorali statali, ma
a quelli fissati dalla Costituente), ha riservato all'Assemblea
regionale - art. 61 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 - la convalida
delle elezioni ed il giudizio "definitivo" sulle controversie
elettorali. Nello stesso senso ebbe a provvedere la legge statale, la
quale statuì che, fino all'approvazione del regolamento interno
dell'Assemblea, dovessero trovare applicazione, per la convalida degli
eletti, le norme vigenti per l'Assemblea costituente (art. 3 D.L.C.P.S.
25 marzo 1947, n. 204). Dal complesso di siffatte statuizioni, statali
e regionali, risulterebbe la parificazione nella materia de qua della
posizione dell'Assemblea regionale e del Parlamento, poi confermata
dagli artt. 30, 41 e 45 del Regolamento interno della prima. Si deve
pertanto ritenere - così prosegue il ricorso - che la "definitività"
del giudizio attribuito all'organo eletto ha carattere sostanziale ed
esclude pertanto la possibilità che siano aditi gli organi
giurisdizionali, ed in tal senso le norme ricordate sono state sempre e
pacificamente applicate.
La difesa regionale trae infine argomento dalla legge 17 febbraio
1968, n. 108, la quale, estendendo alle elezioni dei Consigli regionali
a statuto ordinario le disposizioni della legge n. 1147 del 1966, prova
che per le Regioni ad autonomia speciale deve valere l'opposto
principio della competenza definitiva del Consiglio eletto.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con deduzioni del 27 gennaio
1972 - ha chiesto che il ricorso sia respinto.
L'Avvocatura mette in rilievo che questa Corte con la fondamentale
sentenza n. 66 del 1964 ha già respinto la tesi dell'equiparazione
dell'Assemblea regionale siciliana al Parlamento nazionale e con
successive pronuncie ha messo in particolare risalto l'esigenza
dell'osservanza dell'art. 24 Cost. (sent. n. 143 del 1968) e la
necessità della subordinazione dello Statuto ai principi generali e
fondamentali della Costituzione (sent. n. 6 del 1970). Né hanno valore
le argomentazioni che la Regione deduce dalla legislazione ordinaria:
il D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 ebbe carattere transitorio e, comunque,
va raccordato con i principi della sopravvenuta Costituzione; a sua
volta, la "definitività" della pronunzia dell'Assemblea, desunta da
norme legislative e regolamentari regionali, non può essere intesa nel
senso che sia esclusa una successiva fase giurisdizionale, soprattutto
perché una siffatta interpretazione condurrebbe
all'incostituzionalità della disciplina per contrasto con gli artt. 24
e 113 della Costituzione.
Con specifico riferimento alla competenza che la legge impugnata
attribuisce ai tribunali amministrativi regionali la difesa dello Stato
ricorda che la sentenza n. 49 del 1968, relativa alle sezioni per il
contenzioso elettorale istituite dalla legge n. 1447 del 1966, ritenne
che l'illegittimità riguardasse solo il modo di formazione e di
provvista dei nuovi organi giurisdizionali e non già la loro
competenza sulle operazioni elettorali; rileva, infine, che dalla legge
n. 108 del 1968 altro non si può dedurre se non la generale esigenza
dell'osservanza dell'inderogabile precetto della tutela
giurisdizionale.
3. - In una memoria del 13 aprile 1972 la difesa regionale contesta
la validità delle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato.
Dalla sentenza n. 66 del 1964 - si osserva - si può solo desumere
che in generale le prerogative del Parlamento non possono essere
automaticamente riconosciute all'Assemblea regionale. Occorre, tuttavia
- come risulta dalla successiva sentenza n. 143 del 1968, pronunziata a
proposito del controllo della Corte dei conti sugli atti del Consiglio
regionale -, di volta in volta verificare se sotto specifici profili e
con riferimento a singole competenze un'assimilazione sia voluta e
consentita dalla vigente disciplina costituzionale e legislativa: ed
infatti nel caso attuale la competenza della Regione a provvedere in
via esclusiva in ordine al giudizio di ammissione dei consiglieri
eletti viene rivendicata in base alla legge costituzionale n. 2 del
1948, che rinvia i principi fissati dalla Costituente in materia di
elezioni politiche. Nessun senso ha il richiamo alla sentenza n. 6 del
1970, perché proprio il rinvio a quei principi opera un raccordo fra
Statuto e Costituzione attraverso l'attribuzione all'Assemblea
regionale degli stessi poteri decisori che l'art. 66 della Costituzione
riconosce al Parlamento: decisiva nello stesso senso appare
l'esclusività della competenza regionale in tema di legislazione
elettorale, nell'esercizio della quale la legge regionale n. 29 del
1951 conferì all'Assemblea i poteri di cui si discorre.
La difesa regionale sostiene infine che del tutto inconferenti sono
gli argomenti che l'Avvocatura crede si possano trarre dal carattere
transitorio del D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 e dai principi enunciati da
questa Corte nella sentenza n. 49 del 1968.
4. - Nella discussione orale le parti costituite hanno
ulteriormente illustrato le proprie tesi ed hanno insistito nelle
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
stati impugnati dalla Regione siciliana limitatamente alla parte in cui
tali disposizioni attribuiscono al tribunale amministrativo regionale
e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa la
competenza a decidere sui ricorsi relativi a controversie concernenti
le operazioni per le elezioni regionali. Nel proporre la relativa
questione di legittimità costituzionale, la ricorrente assume che in
base allo Statuto quella competenza spetta in via definitiva ed
assoluta - e con la conseguente esclusione di ogni ingerenza degli
organi giurisdizionali dello Stato - alla stessa Assemblea regionale,
così come, in forza dell'art. 66 della Costituzione, appartiene
esclusivamente a ciascuna delle due Camere del Parlamento il giudizio
sui titoli di ammissione dei propri componenti.
2. - La Corte ritiene di dover in primo luogo ribadire, secondo i
principi enunciati fin dalla sentenza n. 66 del 1964, che nel sistema
costituzionale il Parlamento e l'Assemblea regionale siciliana occupano
posizioni nettamente diversificate, sicché le peculiari prerogative
che abbiano a riconoscersi al primo non si estendono per ciò stesso
alla seconda. Sulla validità di questa premessa, del resto, la Regione
non muove obiezioni, giacché, relativamente alla materia in esame,
essa rivendica un identico regime non già in virtù di una generica
equiparazione dell'Assemblea regionale alle Assemblee legislative
nazionali, sibbene in forza di una ben determinata statuizione
statutaria - quindi, di rango costituzionale - dalla quale, a suo
avviso, discenderebbe l'applicabilità alla Regione di quella stessa
riserva di giudizio sui titoli di ammissione dei consiglieri regionali
che l'art. 66, per quanto riguarda deputati e senatori, attribuisce
rispettivamente alle due Camere. Più specificamente, la ricorrente
ritiene di poter rinvenire nel disposto dell'art. 3 del suo Statuto la
ragione di fondo dell'illegittimità costituzionale dell'impugnata
legge statale: rinviando ai "principi fissati dalla Costituente in
materia di elezioni politiche" quella norma statutaria non si
limiterebbe ad assegnare alla Regione la competenza legislativa
esclusiva in tema di elezioni regionali, ma renderebbe operante per
l'Assemblea regionale il principio dell'insindacabilità, anche
giurisdizionale, delle determinazioni adottate da quel corpo
deliberante, nello stesso modo in cui ex art. 66 Cost.
quell'insindacabilità caratterizza le analoghe attribuzioni del
Parlamento.
La Corte ritiene che siffatta tesi sia da respingere. Vero è che
l'art. 3 dello Statuto, fissato il numero dei deputati regionali e
posta la regola che essi debbano essere eletti a suffragio "universale,
diretto e segreto", affida alla Regione la competenza legislativa sulle
elezioni della propria Assemblea. E, tuttavia, è appunto dalla
identificazione dei limiti obiettivi di siffatta materia - prima ancora
che dai principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione deve
portar rispetto - che discendono conclusioni contrarie a quelle
prospettate dalla difesa regionale. Non si vuol certo disconoscere che
una qualche connessione esista fra "elezioni" e "giurisdizione sulle
elezioni" né si contesta che nella storia della legislazione tale
connessione si è manifestata talvolta nell'inclusione in un unico
testo legislativo di entrambe le discipline. Ma ciò non toglie che si
tratta di materie affatto diverse, le quali possono appartenere a
diverse sfere di attribuzioni, come inevitabilmente deve accadere
quando a qualche Regione sia stato conferito il potere legislativo
attinente alla materia elettorale. È, infatti, principio fermo nella
giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto
speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione (salvo
le ben limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956 furono
riconosciute alla Regione del Trentino-Alto Adige a proposito dei masi
chiusi e con specifico riferimento alle peculiarità di tale istituto).
E perciò non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale
principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla
giurisdizione, Così non è ammissibile che leggi regionali escludano
la giurisdizione, giacché anche questa esclusione si risolverebbe in
una interferenza su materia che alla Regione non appartiene.
È nell'ambito di queste premesse che va interpretato il rinvio
operato dall'art. 3 dello Statuto siciliano ai "principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche", al quale non si può
assegnare altro significato che non sia quello di circoscrivere il
quadro entro il quale deve essere esercitata la competenza legislativa
in materia elettorale. Una diversa interpretazione - non suffragata
dalla formulazione letterale della disposizione statutaria - non solo
dovrebbe prescindere dalla suddetta, precisa individuazione della
materia attribuita alla Regione, ma si porrebbe in sicuro contrasto col
principio costituzionale secondo il quale la tutela giurisdizionale è
a tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi previsti
dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione.
3. - Siffatta conclusione - che è l'unica che sia idonea ad
assicurare la necessaria coerenza fra Statuto siciliano e Costituzione
(secondo una esigenza affermata da questa Corte a fondamento delle
statuizioni contenute nella sent. n. 6 del 1970) - non è infirmata
dalle considerazioni che la Regione svolge a proposito delle norme
legislative e regolamentari pertinenti alla materia de qua. Ed infatti,
una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di
giurisdizione (né per regolarla né per escluderla) e che la Regione
siciliana anche nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni
deve rispettare i principi costituzionali, le disposizioni contenute
nella legge statale che disciplinò le prime elezioni regionali
(D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione regionale (legge
reg. 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento interno dell'Assemblea
(specialmente nell'art. 41) devono essere interpretate in un modo che
le renda compatibili con la Costituzione: di tal che il "giudizio
definitivo" sui reclami elettorali, la "convalida delle elezioni", la
"incontestabilità" della pronunzia finale e così via sono tutte
espressioni che correttamente vanno riferite alla fase conclusiva del
complesso procedimento elettorale e che qualificano come definitivi gli
atti relativi nel senso che questi concludono, appunto, quel
procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva
fase giurisdizionale, nella quale le situazioni subiettive degli
interessati possano trovare quella tutela che la Costituzione a tutti
riconosce.
4. - Risultando pertanto che con le disposizioni impugnate lo Stato
ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di
attribuzioni spettanti alla Regione siciliana, il ricorso deve essere
respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
"tribunali amministrativi regionali", promossa, col ricorso indicato in
epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 3 dello
statuto ed all'art. 66 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte