Sentenza n. 115/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod.
pen. e dell'art. 90 cod. proc. pen., promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Tribunale di Lanusei
nel procedimento penale a carico di Puddu Mario, iscritta al n. 230
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.198 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 dal Tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Agostini Celso, iscritta al
n.1019 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 28 settembre 1984 dal Tribunale di
Lanusei nel procedimento penale a carico di Deidda Cesare, iscritta
al n. 1219 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Ricci Quirino ed altri, iscritta al n. 364
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41 prima s.s. dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 24 febbraio 1986 dal Pretore di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Patelli Gianfranco, iscritta al
n. 418 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35 prima s.s. dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Miano
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35 prima s.s. dell'anno 1986;
7) Ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Micci Andrea, iscritta al n. 421 del
registro ord.1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 prima s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 26
novembre 1982 ed il 28 settembre 1984, il Tribunale di Lanusei,
illustratane la rilevanza, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 81 cpv. cod.pen. e 90 cod.proc.pen. nella
parte in cui escludono la possibilità di effettuare il giudizio di
continuazione tra reati meno gravi, in ordine ai quali vi sia stata
condanna passata in giudicato, e reati più gravi per i quali sia
ancora in corso il giudizio.
Rilevato che le norme denunziate impongono, da un lato, che
l'aumento della pena debba essere operato su quella inflitta per il
reato più grave e, dall'altro, sanciscono il principio
dell'intangibilità del giudicato, il Tribunale lamenta le
ingiustificate disparità di trattamento cui tale complesso normativo
darebbe luogo. Infatti, mentre per chi sia giudicato prima per i
reati più gravi, ovvero contemporaneamente per i reati più gravi e
meno gravi, è possibile applicare un semplice aumento di pena, nel
caso denunziato dovrebbe applicarsi il cumulo materiale delle pene,
con violazione del principio d'eguaglianza.
Conclude il Tribunale affermando di non ignorare le ragioni che
indussero il legislatore a sancire il principio dell'intangibilità
del giudicato, ma ritiene che la possibilità di applicare la
continuazione, nei casi come quello in esame, possa proporsi come
eccezione a detto principio, limitatamente alla modificabilità della
pena irrogata: e ciò in aderenza al diritto di eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge e al principio del favor rei.
2. - Analoga questione, ma in relazione al solo art. 81 c.p.,
sollevavano il Tribunale di Sondrio, la Corte di cassazione e il
Pretore di Ferrara, con ordinanze emesse rispettivamente il 13
gennaio 1984, il 6 marzo 1985, il 24 febbraio 1986, nonché il
Tribunale di Torino con due ordinanze emesse il 18 dicembre 1985 e
l'8 aprile 1986.
In particolare la Corte di cassazione (alla cui motivazione si
riferisce il Tribunale di Torino) rileva che, negando
l'applicabilità dell'istituto della continuazione nell'ipotesi in
esame, si verrebbero a trattare casi diversi come uguali. Il reato
continuato verrebbe, infatti, sanzionato come il concorso materiale
dei reati, perché si applicherebbe al primo quel cumulo materiale
delle pene che è previsto solo per il secondo, nonostante fra
continuazione e concorso materiale sussista una profonda differenza
ontologica.
Per converso verrebbero trattate situazioni uguali come diverse,
assoggettando al c.d. "cumulo giuridico" delle pene l' autore di
violazioni, compiute, in continuazione oggetto di uno stesso
procedimento, e viceversa al cumulo materiale l'autore di violazioni
continuate, formanti oggetto di procedimenti distinti.
Alle denunziate disparità di trattamento, la Corte (e così pure
il Tribunale di Torino) aggiunge un'ulteriore censura ex art. 25
Cost.
Secondo i giudici rimettenti, infatti, la violazione del principio
di legalità deriverebbe dalla circostanza che, nell'ambito di più
violazioni collegate dal vincolo della continuazione, verrebbero
inflitte pene distinte come conseguenza, non di un preciso ed univoco
disposto di legge sulla inapplicabilità dell'istituto della
continuazione in specifiche situazioni di fatto, bensì di un casuale
rapporto fra due o più procedimenti penali aventi per oggetto
violazioni pur sempre riconducibili al medesimo disegno criminoso.
Né varrebbe obbiettare che la fonte della inapplicabilità della
continuazione in tale ipotesi si rinviene pur sempre in una norma di
legge, ricavata per via di interpretazione ex art. 90 c.p.p.,
giacché quel che difetta è l'attitudine di tale normativa ad essere
applicata in via astratta e generale, dipendendo il trattamento
penalistico meno favorevole al reo solo da vicende occasionali.
3. - Il Tribunale di Sondrio e il Pretore di Ferrara, pure,
infine, limitano la loro eccezione all'art. 81 secondo co. cod.pen.
adottando sostanzialmente la prima parte della riportata motivazione
della Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con riferimento alle ordinanze che hanno denunziato il solo art.
81 cpv. cod. pen., l'Avvocatura chiede che la questione venga
dichiarata inammissibile, per essere stato denunziato un articolo del
codice penale che non contiene la norma sospettata di illegittimità
costituzionale. Infatti la Corte di cassazione avrebbe chiarito che
l'ostacolo all'applicazione della disciplina del reato continuato,
quando il reato già giudicato costituisce violazione meno grave di
quello oggetto del giudizio in corso, è costituito dal principio
dell'intangibilità della cosa giudicata.
In ogni caso, la questione non sarebbe nel caso in esame fondata
poiché l'inapplicabilità della continuazione costituirebbe
manifestazione del principio di non modificabilità del giudicato
che, ponendosi come fondamentale nell'ordinamento, sarebbe alla base
dell'ultimo comma dell'art.24 e del secondo comma dell'art.27 Cost.
L'intervenuto giudicato sul reato meno grave, perciò,
diversificando le posizioni poste a confronto dai giudici
denunzianti, giustificherebbe la ritenuta diversità di trattamento.
Rileva infine l'Avvocatura che le ordinanze di rimessione
postulano un intervento additivo della Corte costituzionale in
materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; non viene,
però, formulata in proposito una ulteriore eccezione di
inammissibilità. Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze prospettano la stessa questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo comma cod. pen.,
benché talune investano anche l'art. 90 cod. proc. pen., e tutte la
riferiscono all'art. 3 Cost., salvo la Corte di cassazione che
estende il riferimento anche all'art. 25 Cost.
La questione sollevata è, perciò, sostanzialmente unica, e i
procedimenti possono, quindi, essere riuniti per essere decisi con la
stessa sentenza.
2. - Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della
questione sollevata dalle due ordinanze 18 dicembre 1985 n. 420/1986
e 8 aprile 1986 n. 421/1986 del Tribunale di Torino, nonché
dell'ordinanza 24 febbraio 1986 n. 418/1986 del Pretore di Ferrara.
Le prime due per difetto di motivazione sia in ordine alla non
manifesta infondatezza che alla rilevanza. La terza per carenza di
motivazione sulla rilevanza.
Il Tribunale di Torino, infatti, quanto alla non manifesta
infondatezza, si limita a riferirsi alla motivazione della sentenza
della Corte di cassazione, che peraltro nemmeno riporta. È costante
giurisprudenza di questa Corte che la motivazione deve risultare
dall'ordinanza, non essendo consentita una motivazione per
relationem. Quanto poi alla rilevanza, va osservato che le ordinanze
in nessun punto avvertono se il giudice effettivamente ravvisi la
sussistenza dell'unicità del disegno criminoso fra le violazioni
oggetto del giudizio in corso e quelle oggetto del giudicato. In
guisa che il quesito appare posto astrattamente, in vista di un
eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione.
Per quanto concerne, poi, l'ordinanza del Pretore di Ferrara, va
rilevato che non è possibile conoscere dall'ordinanza il reato per
cui è sorta l'attuale imputazione, né quello oggetto del precedente
giudicato. Peraltro anche il Pretore è silente in ordine al momento
decisivo sulla rilevanza della proposta questione, giacché non dice
se ritenga effettivamente sussistente nella specie l'unicità del
disegno criminoso fra l'episodio oggetto del processo in corso e
quello precedentemente giudicato. Condizione essenziale questa per
l'applicabilità di quell'istituto della continuazione che giustifica
la rilevanza della proposta questione.
3. - Non sembra potersi dubitare che le situazioni prospettate
dalle ordinanze di rimessione contemplino effettivamente ipotesi di
disparità di trattamento.
L'art. 81, secondo co., cod. pen., infatti, prevede un particolare
trattamento sanzionatorio per colui che, con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso,
commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse disposizioni di legge. Il codice non fa
distinzioni, né pone altre condizioni se non quella concernente
l'unicità del disegno criminoso di cui le singole violazioni si
pongono come attuative. Si ritenga poi questa del reato
continuato una nuova ed unitaria figura, oppure una speciale
fattispecie complessa, è questione dommatica che,
comunque, non tocca il principio affermato nel secondo comma
dell'art.81: secondo il quale, verificandosi la detta
situazione, spetta all'imputato il particolare trattamento
sanzionatorio previsto nella prima parte dell'articolo. D'altra
parte, deve rilevarsi che, dopo la riforma del 1974, essendosi
introdotta una nozione eterogenea di reato continuato, il problema
dell'unità o della pluralità di reati o, meglio, dell'unità reale
o fittizia dei reati, non conserva più importanza, visto che nella
realtà esistono più reati ontologicamente distinti che vengono
unificati ai fini sanzionatori. Ciò che rileva, dunque, ai fini
dell'unificazione è soltanto l'esistenza del requisito soggettivo
rappresentato dall'unicità del disegno criminoso, che non
s'identifica assolutamente con il dolo (che è, anzi, diverso per
ciascun reato), ma bensì con l'ideazione complessiva, con il piano
criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento attuativo. Che
poi talvolta i vari reati, uniti dalla continuazione, possano essere
dalla legge considerati separabili, ciò dipende proprio dalla natura
stessa della continuazione che trova la sua giustificazione nella
indulgentiae causa: ogniqualvolta l'unificazione sia per risolversi a
danno dell'imputato, è lecito operare la scissione, parziale o
totale, a seconda che lo richieda il favor rei.
Tutto questo si è ricordato per rendere evidente quanto
l'istituto sia fermamente radicato nell'ordinamento, sempre più
orientato ad ovviare in ogni modo alle eccessività sanzionatorie
derivanti dal concorso materiale di reati, specie nei confronti di un
codice noto per il sostenuto rigore delle pene. Al punto da non
sembrare azzardato il collegamento che l'ordinanza della Cassazione
instaura con il principio di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost.,
dato che la pena che la legge prevede per il reato continuato non
può essere che quella predeterminata dal legislatore nell'art. 81,
secondo co., cod.pen. Applicare una pena di misura diversa e con
criteri diversi da quelli contemplati dalla legge non può, infatti,
essere ritenuto conforme al principio di legalità. Mentre - come
correttamente notano le ordinanze di rimessione - quando talune delle
violazioni attuative dell'unico disegno criminoso sono già state
oggetto di precedente giudicato, ed altre in ulteriore continuazione
vengano successivamente all'esame del giudice, l'applicazione di pene
distinte viene a vanificare la volontà del legislatore, e non
perché l'ipotesi sia prevista da specifica eccezione normativa, ma
soltanto perché le diverse violazioni si sono occasionalmente
presentate all'esame dei giudici in tempi diversi.
Ora, se si considera che è proprio il legislatore stesso ad avere
previsto che la comminazione delle più violazioni avvenga "anche in
tempi diversi", senza che per questo resti alterata la sostanza della
fattispecie di reato continuato: ed, anzi, se si ritiene che proprio
questo è l'elemento che oggi diversifica (oltre all'eventuale
eterogeneità) il reato continuato dal concorso formale di reati, si
deve convenire che appare quanto meno incoerente con tali premesse
che una situazione processuale (giudizio in tempi diversi),
ordinariamente corrispondente appunto a quella diversa commissione
temporale dei fatti di reato, impedisca l'applicazione della pena nei
sensi prescritti dalla legge.
Ipotesi queste, fra l'altro, piuttosto frequenti attualmente,
attese le leggi che impongono il giudizio direttissimo per taluni
reati meno gravi, sicuramente collegati da vincolo di continuazione
con quelli più gravi di lunga indagine, spesso inseriti in processi
di annosa durata.
Per quante escogitazioni la giurisprudenza abbia messo in atto per
ovviare a tali inconvenienti, sta di fatto che siffatte situazioni si
verificano ormai di consueto: al limite persino perché, nei processi
contumaciali, i giudici delle varie violazioni non ne hanno reciproca
notizia. Talché non può dubitarsi che l'applicazione o meno della
continuazione dipenda da situazioni del tutto occasionali.
4. - A siffatte considerazioni viene, però, obbiettato che, in
realtà, esiste una norma di legge, sia pure processuale, che
rappresenta l'ostacolo normativo all'applicazione dell'istituto
quando su talune violazioni sia caduto il giudicato: ognuno ha inteso
che ci riferiamo all'art. 90 cod. proc. pen. Non sarebbe, perciò,
inibita di per sé, in via astratta e teorica, l'unificazione delle
varie violazioni, secondo il dettato della legge. Ma lo sarebbe di
fatto per l'interferire di una ragione diversa: la forza e
l'intangibilità del giudicato, frattanto sopravvenuto a congelare
alcune violazioni fuori della possibilità di entrare nei criteri
sanzionatori dell'art. 81, secondo co. cod.pen.
La giurisprudenza, però, già dalla fine degli anni '60, superate
precedenti resistenze, nell'intento di non lasciare inapplicato un
principio ispirato al favor rei, ha operato delle distinzioni. È
ormai pacifico, infatti, per concorde e consolidato giudizio della
magistratura ordinaria, sia di merito che di legittimità, che il
giudicato stesso non rappresenta un ostacolo a ricostituire l'unità
della continuazione quando la violazione più grave si trovi fra
quelle che furono oggetto del giudicato. In tal caso, il giudice del
procedimento in corso deve soltanto stabilire l'ulteriore aumento da
applicare alla pena già inflitta per la violazione più grave (ed
altre eventuali). Non vi sarebbe, perciò, alcuna violazione del
giudicato, che resta fermo, mentre sarebbe il giudice del proceso in
corso a valutare le violazioni sottoposte al suo giudizio,
identificandole come espressioni di un unico disegno criminoso che le
unisce a quella (o quelle) che furono alla base del giudicato: e la
pena che va ad aggiungersi alla precedente non tocca quest'ultima.
A questo punto, però, si ferma lo sforzo giurisprudenziale,
almeno nella sua prevalente maggioranza. Infatti, quando si tratta di
estendere il ragionamento anche all'ipotesi opposta, si obbietta che,
se la violazione più grave è nel processo in corso, non è più
possibile avvalersi delle precedenti argomentazioni perché il
giudicato, a causa della relazione che si stabilisce fra le
violazioni precedenti e la pena inflitta, copre sia l'affermazione
che fra quelle è la violazione più grave (o comunque la valutazione
di gravità dell'eventuale unica violazione), sia la pena calcolata
sulla base di quella maggiore gravità. Talché, se il giudice del
nuovo processo ravvisa, invece, la gravità maggiore in una delle
violazioni fra quelle sottoposte al suo giudizio, ritenute
continuative dello stesso disegno criminoso, non potrebbe in alcun
modo procedere all'unificazione di queste alle precedenti. Infatti,
non potendosi ormai demolire il giudicato, si finirebbe per avere sul
piano sostanziale, un reato continuato con due violazioni ambo
ritenute le più gravi e, sul piano dell'applicazione della pena, due
nuclei inconciliabili, ciascuno dei quali postula rispetto all'altro
il ruolo di base attrattiva.
Ma, se così è, non senza ragione trovano le ordinanze di
rimessione che il trattamento gravemente differenziato si acuisce
ancor più (e, per la Cassazione, anche la violazione del principio
di legalità), giacché l'applicazione o la negazione della pena,
prevista ex lege per il reato continuato, viene così a dipendere da
una doppia fatalità: che le singole violazioni si trovino in due
processi distinti, di cui l'uno concluso con il giudicato, e che la
violazione più grave si trovi o non in quest'ultimo.
Si chiede, perciò, a questa Corte di eliminare l'illegittimità
costituzionale dipendente dalla sperequazione esistente fra
situazioni eguali (più violazioni unite dal vincolo della
continuazione), e dalla violazione del principio di legalità che
così si determina impedendosi l'applicazione della pena che il
legislatore prescrive.
5. - Ma questa Corte non potrebbe in altro modo eliminare la
prospettata illegittimità se non intervenendo, sull'una o sull'altra
norma, mediante una decisione che evidentemente dovrebbe essere
"additiva". Senonché, a prescindere da tale problema, la difficoltà
che, comunque, non sembra superabile è altra.
Si è detto "sull'una o sull'altra norma" perché, in realtà,
s'è visto che, mentre il Tribunale di Lanusei ha investito della
denunzia d'illegittimità tanto l'art. 81, secondo co., cod.pen.
quanto l'art. 90 cod. proc. pen., le altre ordinanze hanno limitato
l'impugnazione al solo articolo del codice penale sostanziale.
Orbene, se questo non sembra comportare l'inammissibilità che
l'Avvocatura dello Stato sostiene per tutte le questioni sollevate
esclusivamente in ordine all'art. 81, secondo co., cod.pen. (per le
ragioni che fra poco vedremo), resta vero, però, che l'esplicita
denunzia del tribunale di Lanusei, ma anche le argomentazioni delle
altre ordinanze che pure s'appuntano sull'art. 90 cod. proc. pen.,
mettono in evidenza una non contestabile alternativa che si pone come
insuperabile sbarramento alla risoluzione della situazione attraverso
il giudizio di legittimità costituzionale.
Non esiste, infatti, un'unica soluzione costituzionalmente
obbligata che la Corte possa indicare, ma una ampia alternativa,
peraltro collegata ad altre ipotesi sub-alternative.
L'alternativa sarebbe quella ormai evidente fra la possibilità
d'intervenire sulla norma stessa di diritto sostantivo (art. 81,
secondo co., cod. pen.) per dichiararne l'illegittimità nella parte
in cui non consente l'applicazione del principio anche alle ipotesi
in cui talune delle violazioni sia coperta dal giudicato, sia o non
la più grave: e la possibilità di regolare, invece, la
disuguaglianza nella fase esecutiva, attraverso norme di diritto
processuale, della specie di quelle previste nell'art. 579 cod. proc.
pen. o negli art.li 78 e 80 cod. pen.
Possibilità alternativa che - come si accennava - si riverbera
poi nei modi di attuazione della prima, così come dimostrano le
varie formule escogitate dalle magistrature che hanno ritenuto di
poter superare le difficoltà sul piano interpetrativo. Ma che, del
resto, lambisce anche la seconda alternativa, ove si consideri che
già il Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale,
redatto dalla Commissione Ministeriale nominata con d.m. 18 settembre
1974 sulla base della legge-delega 3 aprile 1974 n. 108, prevedeva
all'art. 632 la possibilità, per il condannato con più sentenze
irrevocabili, di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione
del secondo co. dell'art. 81 cod. pen.: giudice cui quell'articolo
attribuiva le più ampie facoltà di riduzione della pena e persino
di concessione dei cosidetti benefici di legge.
Mentre la nuova legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 pur
prevedendo al punto 97 (a differenza della precedente) la
"possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso
formale di reati e la continuazione" non sembra, tuttavia, concedere
gli stessi poteri al giudice dell'esecuzione, salvo le concrete
previsioni che riterrà di formulare il legislatore delegato. D'altra
parte, poi, l'espressione "anche" presuppone la possibilità che
uguali poteri appartengano al giudice di cognizione, come
confermerebbe la limitazione espressa con le parole "sempre che non
siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione".
Orbene, a fronte di tante alternative, la costante giurisprudenza
di questa Corte ha precisato che "una decisione additiva è
consentita, com'è jus receptum, soltanto quando la soluzione
adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale,
ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la
Corte in realtà proceda ad un'estensione logicamente necessitata, e
implicita nella possibilità interpetrativa del contesto normativo in
cui è inserita la disposizione impugnata. Quando, invece, si profili
una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili
valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando
la relativa scelta unicamente al legislatore" (indirizzo espresso con
sent. n. 109/1986, più volte confermato nello stesso anno, dalle
sent. nn. 33, 37, 39 nonché 168, 211, 237 e 270; si veda anche la n.
350/1985).
Non è lecito, perciò, alla Corte, nonostante l'evidente
disuguaglianza conseguente alla denunziata situazione, intervenire
con una dichiarazione d'illegittimità costituzionale.
Il fin qui detto, però, esclude anche che si possa accogliere
l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura generale,
come più sopra accennato. Sia perché - come si è detto - ove un
intervento della Corte fosse stato possibile, esso ben poteva
teoricamente anche incidere sullo stesso art. 81 cod. pen., sia
perché, comunque, come pure si è rilevato, tutte le ordinanze hanno
fatto in motivazione continuo riferimento all'ostacolo rappresentato
dall'art. 90 cod. proc. pen.: che il tribunale di Lanusei ha peraltro
esplicitamente investito.
6. - Tutto questo, ad ogni modo, lungi dall'escludere che il
giudice ordinario possa frattanto trovare una soluzione sul piano
interpetrativo, sembra anzi confortarne la compatibilità
costituzionale.
Come di recente è stato autorevolmente indicato dalle sezioni
unite penali della Corte di cassazione, ma anche da qualche
giudicatura di merito (tribunale di Milano in più sentenze, Pretore
di Milano, Pretore di Sondrio ed altre), e come, del resto è
sostenuto anche da parte autorevole della dottrina, il principio
dell'intangibilità del giudicato dev'essere rettamente inteso.
Risulta chiaramente, infatti, dallo stesso art. 90 cod. proc. pen.
che la disposizione è tendenzialmente a favore dell'imputato, che
nella norma trova rigorosa tutela da ogni possibilità di essere
sottoposto a nuovo giudizio per lo stesso fatto. Ora, ogniqualvolta
si consenta, invece, qualunque ne sia la ragione, che il giudicato
impedisca di applicare l'istituto della continuazione all'intero
sviluppo esecutivo dell'unico disegno criminoso, si viola proprio
l'art. 90 cod. proc. pen. in quanto in realtà si consente che, per
lo stesso fatto di reato continuato, il giudicabile venga sottoposto
a due distinti giudizi con relativo cumulo delle pene, mentre il
legislatore prescrive che si determini una pena unica mediante
un'unica complessiva valutazione.
Ed è proprio l'ordinamento stesso che è tutto decisamente
orientato a non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne
l'intangibilità, ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato
il buon diritto del cittadino. La citata sentenza delle sezioni unite
ha reso manifesto tale orientamento indicando l'art. 579 cod. proc.
pen. (che riguarda proprio l'ipotesi di violazione dell'art. 90 cod.
proc. pen.) e gli art.li 78 e 80 cod. pen.
Rispetto a questi ultimi articoli, anzi, va aggiunto che la
riforma del 1974 ne ha portato il richiamo proprio nel testo
dell'art. 81 cod. pen. L'ultimo comma, infatti, oggi recita "nei casi
preveduti da questo articolo, la pena non può essere superiore a
quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti":
fra i quali evidentemente sono ricompresi gli art.li 78-80 cod. pen.
Ciò significa che, almeno agli effetti sanzionatori, dovendosi
eseguire più sentenze contro la stessa persona, se risulta che, pur
applicando l'istituto della continuazione ("casi preveduti dall'art.
81 cod. pen."), sono stati superati i limiti previsti nell'art. 78
cod. pen., la pena - nonostante il giudicato - va ridotta dentro i
limiti. E altrettanto deve fare il giudice che sta giudicando la
stessa persona (dopo che questa è già stata condannata) per un
altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna.
Dunque, del giudicato il legislatore mostra di non voler tener conto
quando si superino con la pena complessiva i limiti di legge. Ma
anche il modo di determinare la pena complessiva previsto nel secondo
comma dell'art. 81 cod. pen. rappresenta un limite al cumulo
materiale delle pene.
Orientamento che - come s'è visto - si va accentuando con le
tendenze attuali; considerato che, come già l'art. 632 del Progetto
preliminare redatto sulla base della precedente legge-delega,
l'attuale per la riforma del rito penale prevede espressamente che
l'operazione di adeguamento della pena al principio fondamentale
della continuazione possa essere affidata persino al giudice
dell'esecuzione. Il quale, a differenza del giudice di cognizione del
secondo processo, deve agire sulla base documentale di sentenze tutte
passate in giudicato: e tuttavia si ammette che egli possa compiere
valutazioni che i giudici della cognizione non avevano fatto o non
erano stati in grado di fare.
D'altra parte, o si ritiene che il giudice del processo in corso
si limiti a valutare la situazione sottoposta al suo
giudizio, collegandola al precedente giudicato solo agli effetti
sanzionatori oppure, se si insiste nell'affermare che una
qualche valutazione del precedente giudicato esiste sempre, fosse
pure ai limitati effetti di riconoscere l'unicità del
disegno criminoso delle precedenti con le susseguenti violazioni,
allora bisogna anche ammettere che tutto questo è già consentito
dalla concorde giurisprudenza che, pur contestando l'operazione di
cui qui si va parlando, non ha difficoltà a dichiararla lecita
quando il giudicato copre la violazione più grave. Infatti, la
valutazione dell'unicità del disegno criminoso tra le plurime
violazioni non è certo subordinata alla sede della violazione più
grave, ma riguarda l'unicità del programma, dovunque poi sia per
essere ravvisata la presenza della violazione più grave.
Né ha pregio il rilievo - contenuto in qualche ordinanza di
manifesta infondatezza da parte dei giudici ordinari - secondo cui
"l'esclusione della continuazione (nelle ipotesi di cui si va
parlando) non comporta violazione del principio di uguaglianza, ma
rientra nella logica del sistema per il quale a situazioni diverse
corrispondono trattamenti differenziati". La massima, infatti, che
più volte questa Corte ha affermato, si riferisce evidentemente a
diversità delle situazioni giuridiche, non certo a quella di
situazioni di fatto, e per giunta occasionali, come quelle che qui
vengono in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen. sollevata dal
Tribunale di Torino, in riferimento agli art.li 3 e 25 Cost., con le
ordinanze 18 dicembre 1985 (n. 420/1986) e 8 aprile 1986 (n.
421/1986); nonché dal Pretore di Ferrara, in riferimento al solo
art. 3 Cost., con ord. 24 febbraio 1986 (n. 418/1986);
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli art.li 81, secondo co.
cod. pen. e 90 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Lanusei, in
riferimento all'art. 3 Cost., con ord. 26 novembre 1982 (n.
230/1983); dal tribunale di Sondrio, nei confronti del solo art. 81,
secondo co., cod. pen., con ord. 13 gennaio 1984 (n. 1019/1984) in
riferimento all'art. 3 Cost.; dalla Corte di Cassazione, con ord. 6
marzo 1985 (n. 364/1986), sempre nei confronti del solo art. 81,
secondo co., cod. pen. e con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte