Sentenza n. 115/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 324/1959
applicata al caso
- art. 2legge 324/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a ),
(rectius: art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959,
n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed
in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Brigenti Claudio
Maria e Binarelli Massimo, iscritta al n. 455 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 25 maggio 1989 il Pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, lett. a), della legge 27
maggio 1959 n. 324, nella parte in cui stabilisce il divieto della
cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità della indennità
integrativa speciale istituita dalla legge stessa in favore del
personale dello Stato.
Ad avviso del remittente la disposizione denunciata, a seguito
della sentenza n. 878 del 1988 di questa Corte, con la quale è
venuta meno la impignorabilità - per ogni credito vantato nei
confronti del personale - delle retribuzioni corrisposte dallo Stato,
appare intrinsecamente irrazionale e contrastante con l'art. 3 della
Costituzione per l'inammissibile condizione di disparità tra il
dipendente pubblico, che può sottrarre alle azioni esecutive dei
suoi creditori oltre la metà di quanto gli viene corrisposto per la
sua opera (sotto la voce di indennità integrativa speciale), ed il
dipendente privato che percepisce un corrispettivo sottoposto, senza
distinzione alcuna nelle sue componenti, alle azioni esecutive. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma solleva questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
disposizione contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, che
stabilisce il divieto della cedibilità, pignorabilità e
sequestrabilità della indennità integrativa speciale istituita
dalla legge stessa in favore del personale dello Stato e percepita in
corso di rapporto.
Per un evidente errore materiale il giudice remittente ha indicato
tale norma nell'art. 2, lett. a), della legge - che pone il medesimo
divieto in ordine all'indennità attribuita ai titolari di pensione -
anziché nell'art. 1, terzo comma, lett. b), che disciplina
specificamente il regime dell'indennità integrativa speciale
accessoria alla retribuzione.
Nondimeno il provvedimento di rimessione è inequivoco nel
delineare correttamente la fattispecie oggetto della controversia
(nella quale è appunto in discussione la pignorabilità della
retribuzione complessiva percepita da un dipendente, in servizio,
dell'Istituto Postelegrafonici), nell'esporre il contenuto normativo
della disposizione che pone il detto divieto di pignorabilità, e nel
motivare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
ai fini della decisione finale; tanto basta per ritenere la questione
inequivocamente riferita alla disposizione di cui all'art. 1, terzo
comma, lett. b), della legge n. 324 del 1959 e, pertanto,
l'indicazione dell'ordinanza può essere corretta dalla Corte (cfr.
sentt. nn. 47 del 1962 e 138 del 1986).
2. - Nel merito la questione è fondata.
Questa Corte, con la sent. n. 878 del 1988, ha già riconosciuto
la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (nella parte in cui stabiliva il
medesimo divieto in ordine alla pignorabilità, per crediti non
qualificati, delle retribuzioni dei pubblici dipendenti), affermando,
in sintesi, il difetto di ragionevolezza di tale norma e la lesione
del principio di eguaglianza concretantesi nel risolvere in senso
opposto alla regola generale dell'art. 545 del codice di procedura
civile i contrastanti interessi inerenti alla posizione del debitore
ed a quella del creditore; in tal guisa la Corte ha eliminato un
trattamento ingiustamente differenziato tra dipendenti pubblici e
privati in materia di pignorabilità della retribuzione.
Dei medesimi principi non può non farsi applicazione anche nella
questione in esame.
La indennità integrativa speciale è stata introdotta dalla
citata legge n. 324 del 1959 al fine di far fronte alle esigenze dei
lavoratori del settore pubblico impiegando uno strumento che desse
alla retribuzione una stabilità adeguata rispetto all'inflazione,
con un meccanismo del tutto simile a quello dell'indennità di
contingenza prevista per i dipendenti privati. L'esenzione dalla
pignorabilità era allora del tutto omogenea al parallelo principio
stabilito per le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal richiamato
art. 2 del T.U. n. 180 del 1950, sul presupposto che l'esecuzione
coattiva dei crediti sugli emolumenti percepiti dagli impiegati dello
Stato fosse suscettibile di recare turbamento alla funzionalità
della pubblica Amministrazione.
Venuto meno detto limite con la declaratoria d'incostituzionalità
portata dalla citata sent. n. 878 del 1988, la norma in esame
continua a determinare una ingiustificabile condizione di privilegio,
relativamente alla sola indennità integrativa, tra i dipendenti
dello Stato ed i dipendenti privati che percepiscono una retribuzione
sottoposta nel suo complesso alle azioni esecutive, pur nei limiti
indicati dall'art. 545 del codice di procedura civile.
Ai fini che qui interessano, infatti, non vi è dubbio che
l'indennità integrativa speciale è da considerare un elemento della
retribuzione complessiva del pubblico dipendente così come
l'indennità di contingenza lo è per i dipendenti privati.
Conseguentemente il rispetto del principio di eguaglianza impone che
il debitore - che sia pubblico dipendente - risponda parimenti in
sede esecutiva delle sue obbligazioni, anche con l'indennità
integrativa speciale, secondo la regola generale stabilita dall'art.
545 del codice di procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in
cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità
dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma
dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito
vantato nei confronti del personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte