Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice

penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 18

settembre 1990 (n. 2 ordinanze) e il 10 ottobre 1990 dal Tribunale

militare di Napoli nei procedimenti penali a carico di Martina

Giovanni, Palumbo Claudio e Sabatino Vittore, rispettivamente

iscritte ai nn. 748, 749 e 747 del registro ordinanze 1990 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, con le

ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo

che tale norma non consente il procedimento contumaciale nei

confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata,

così assicurando di fatto l'impunità e la libertà ai disertori

più ostinati, in violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze concernono identica questione,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di

un'unica pronuncia;

che la Corte ha già dichiarato con la sentenza n. 469 del 1990

l'illegittimità costituzionale della norma;

che pertanto la questione ora sollevata (come altre identiche in

precedenza: cfr. ord. n. 552 del 1990) dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice

penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli

con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata

dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte