Sentenza n. 115/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1511/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 12 luglio 1923, n. 1511 (Conversione in legge, con
modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante
la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), promosso con
ordinanza emessa il 25 marzo 1998 dal Tribunale di Sulmona nel
procedimento civile vertente tra il comune di Alfedena e il Parco
nazionale d'Abruzzo, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale
d'Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Gregorio Iannotta per l'Ente autonomo Parco
nazionale d'Abruzzo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio civile promosso dal comune di
Alfedena nei confronti del Parco nazionale d'Abruzzo per ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione di alcuni
concordati tagli boschivi nellambito del Parco, il Giudice unico del
tribunale di Sulmona ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511
(Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11
gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale
d'Abruzzo), in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione.
Premette il giudice a quo che il convenuto Parco nazionale ha
sollevato un'eccezione preliminare di improponibilità della domanda
risarcitoria avanzata dall'attore, osservando che, per effetto del
combinato disposto di cui alla norma impugnata ed agli artt. 9 e 10
del r.d. 27 settembre 1923, n. 2124, le controversie relative alla
determinazione del compenso dovuto per la mancata esecuzione di tagli
boschivi sono devolute ad un'apposita commissione arbitrale. Tale
eccezione dà conto della rilevanza della presente questione.
Osserva quindi il rimettente che, in base al sistema contenuto
nella legge n. 1511 del 1923 e nel relativo regolamento di esecuzione
di cui al citato r.d. n. 2124 del 1923, all'interno del Parco
nazionale d'Abruzzo è vietata l'esecuzione di tagli boschivi non
autorizzati; ove il Comitato esecutivo del parco neghi
l'autorizzazione al taglio, il medesimo fissa la misura del compenso
da corrispondere al proprietario del bosco. Se quest'ultimo non
accetta tale compenso, dovrà farne dichiarazione scritta,
provvedendo alla designazione del proprio componente all'interno del
collegio arbitrale, cui spetterà la risoluzione della controversia.
E poiché nel caso specifico il comune di Alfedena, pur impegnandosi
a non eseguire i tagli boschivi, non ha accettato il compenso
fissato, vi è controversia su tale punto, che dovrebbe essere decisa
da un collegio arbitrale.
Ciò posto, il giudice di Sulmona ravvisa nella norma impugnata
un caso di arbitrato obbligatorio, in quanto alle parti non è dato
di evitare tale modo di risoluzione della questione, già
predeterminato dalla legge. E siffatto arbitrato, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è in contrasto con gli invocati
parametri costituzionali.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'Ente
autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, chiedendo che venga dichiarata
l'infondatezza della prospettata questione.
Rileva la parte privata che l'art. 6 impugnato prevede non
un'ipotesi di arbitrato obbligatorio, bensì di arbitraggio ex lege,
conferendo a terzi, alla stregua di quanto dettato dall'art. 1349
cod. civ., il potere di determinare equitativamente la somma da
corrispondere a titolo di indennizzo. Il compito cui è chiamata la
commissione arbitrale, perciò, non ha alcun contenuto decisorio.
Tale commissione, infatti, interviene soltanto se il compenso fissato
dall'ente parco non viene accettato dalla controparte, determinando
il contenuto di tale compenso in luogo del mancato accordo negoziale;
da tanto consegue l'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto
1. - Il giudice unico del Tribunale di Sulmona solleva questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24,
primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6
della legge 12 luglio 1923, n. 1511, ritenendo che tale norma preveda
una forma di arbitrato obbligatorio, che non consente alle parti di
affidare al giudice ordinario la risoluzione delle controversie ivi
regolate.
2. - Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione
sollevata dalla parte privata costituita, secondo cui la norma
impugnata configura un arbitraggio, riconducibile alla fattispecie di
cui all'art. 1349 del codice civile. Questa disposizione prevede
l'ipotesi in cui entrambe le parti contraenti devolvono ad un terzo
la determinazione di uno degli elementi del contratto, sicché tale
determinazione assume i caratteri di un'attività negoziale che i
soggetti hanno concordato di non svolgere direttamente. Nel caso in
esame, invece, mancano sia il carattere tipico dell'arbitraggio,
ossia quello del completamento dell'oggetto contrattuale, sia
l'accordo delle parti sul punto. La norma in questione, che va letta
insieme agli articoli 9 e 10 del r.d. 27 settembre 1923, n. 2124,
stabilisce, infatti, che il compenso da erogare in conseguenza della
mancata esecuzione dei programmati tagli boschivi è fissato
unilateralmente dal Comitato dell'ente parco, ossia da un soggetto
che non è parte di un contratto. Qualora il proprietario del bosco
non accetti la misura dell'indennizzo, si prevede la devoluzione
della questione al collegio arbitrale, che è perciò incaricato
della risoluzione di una vera e propria controversia.
3. - Va confermato, pertanto, che la norma in oggetto regola
un'ipotesi di arbitrato, la cui legittimità costituzionale è da
valutare alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. le
sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 del 1996, n. 54 del
1996, n. 232 del 1994, n. 206 del 1994, n. 49 del 1994, n. 488 del
1991 e n. 127 del 1977), secondo cui l'arbitrato trova il proprio
legittimo fondamento nella concorde volontà delle parti, sicché
l'obbligatorietà del medesimo si traduce in un'illegittima
compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio
generale della tutela giurisdizionale. Detta illegittimità si
incentra non nella previsione legislativa di un arbitrato per la
risoluzione di certe controversie, ma nel suo carattere obbligatorio
imposto ex lege e risultante inequivocabilmente dalla norma.
4. - È proprio dai principi ricavabili dalla richiamata
giurisprudenza, tuttavia, che si desume come la presente questione
non sia fondata, potendo la specifica norma impugnata essere
suscettibile di una lettura tale da renderla immune dalle lamentate
censure.
La violazione dei parametri costituzionali invocati dal
rimettente sussiste, come si è detto, soltanto se alle parti resti
affatto preclusa la possibilità di adire il giudice ordinario; cosa
che non avviene nel caso di specie. La norma in esame - peraltro
risalente al 1923 ed inserita in un contesto normativo notevolmente
diverso, anche come linguaggio legislativo, da quello attuale - si
limita a riconoscere, in caso di disaccordo circa il compenso, la
facoltà per le parti di adire un collegio di arbitri chiamati a
decidere in qualità di amichevoli compositori. Da siffatta
disposizione non è consentito trarre la conseguenza di un divieto di
accesso alla giurisdizione ordinaria; accesso che deve viceversa
sempre intendersi permesso in mancanza di una chiara deroga al
principio secondo cui la giurisdizione statale sulle controversie
costituisce la regola fissata nel nostro ordinamento.
Nel caso in esame la norma è formulata in maniera tale che la
scelta della via arbitrale per la soluzione della lite è rimessa ad
una libera opzione delle parti, cui è data facoltà di attivare la
procedura nominando gli arbitri.
Deve ribadirsi, del resto, che, in presenza di un dubbio circa
l'esatta portata di una norma, l'interpretazione secundum
Constitutionem va sempre preferita; tale interpretazione consente nel
caso di specie di ritenere l'impugnata norma immune dalle lamentate
censure di illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 12
luglio 1923, n. 1511 (Conversione in legge, con modificazioni, del
regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione
del Parco nazionale d'Abruzzo) sollevata, in riferimento agli
artt. 24, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, dal
giudice unico del Tribunale di Sulmona con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte