Sentenza n. 116/1957
Altra decisione · depositata il 08/07/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 gennaio 1957,
recante: "aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e
successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le
nuove costruzioni edilizie), promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso notificato il 30 gennaio 1957, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 7 febbraio 1957 ed iscritto al n. 6 del
Registro ricorsi 1957.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per i ricorrenti e l'Avv. Salvatore Orlando Cascio per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 gennaio
1957, ha approvato una legge recante aggiunte alla legge regionale 18
gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22.
Nella legge tra l'altro è detto che i supplementi di imposta
elevati e notificati alle parti dagli uffici del registro della Regione
per il pagamento delle normali imposte di trasferimento relative a
contratti di compravendita di case di abitazione, costruite nella
Regione nei termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale
18 gennaio 1949, n. 2, e dal regolamento 25 maggio 1950, n. 22,
registrati in esenzione, sono da ritenersi nulli sempreché risulti che
contemporaneamente alla stipula dell'atto pubblico di vendita siano
state presentate le denunzie di cui all'art. 1 del regolamento 25
aprile 1949, n. 10, e purché le denunzie stesse, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della legge, siano integrate dal certificato di
abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale.
Questa legge veniva comunicata al Commissario dello Stato il 25
gennaio e il giorno successivo il Consiglio dei Ministri deliberava di
impugnarla davanti alla Corte costituzionale.
Il relativo ricorso, proposto congiuntamente dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, veniva notificato il 30 gennaio
al Presidente della Giunta regionale siciliana ed era depositato presso
la cancelleria di questa Corte in data 7 febbraio 1957.
2. - A norma degli artt. 34 e 35 della legge 11 marzo 1953, n.
87, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale è stata
pubblicata notizia del ricorso sia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Con deduzioni depositate il 20 febbraio 1957 il Presidente della
Regione siciliana, con il patrocinio dell'Avv. prof. Salvatore Orlando
Cascio, si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.
3. - Nel ricorso l'Avvocatura generale dello Stato denuncia,
anzitutto, l'incompetenza della Regione a legiferare in materia di
tributi erariali; osserva quindi che, se pur si volesse riconoscere
tale potestà legislativa, la legge impugnata sarebbe
costituzionalmente illegittima sia perché nessun interesse particolare
della Regione giustificherebbe la regolamentazione contenuta nella
legge regionale, sia perché questa legge contrasterebbe con i principi
cui si informa la legislazione dello Stato e, in particolare, coi
principi fondamentali della legge di registro.
La legge impugnata, incidendo su rapporti esauriti e su crediti
prescritti, conterrebbe infatti norme sostanzialmente retroattive;
imponendo poi per l'avvenire la contestuale presentazione del
certificato di abitabilità, derogherebbe al principio affermato dalla
Commissione centrale delle imposte ed accolto dal Ministero delle
finanze secondo cui, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in
favore delle nuove costruzioni, la prova della sussistenza delle
condizioni richieste dalla legge (abitabilità) può essere fornita
anche successivamente alla registrazione, purché non sia decorso il
termine di prescrizione.
Per questi motivi la difesa dello Stato conclude chiedendo che si
dichiari la illegittimità costituzionale della legge impugnata.
4. - La Regione, nelle sue deduzioni, eccepisce in via
pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della
Corte costituzionale sulla impugnativa delle leggi siciliane.
Sul merito oppone che la Regione siciliana, come affermato nella
sentenza 17 gennaio 1957, n. 9, di questa Corte, ha potestà
legislativa anche in materia di tributi già di spettanza dello Stato e
che la decisione anzidetta, pur nei termini in cui è stata formulata,
è sufficiente per far rigettare l'odierno ricorso.
La legge impugnata conterrebbe infatti norme meramente
interpretative della precedente legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2,
e poiché questa legge, nella parte che interessa, era stata ritenuta
costituzionalmente legittima (sentenza dell'Alta Corte siciliana 16
gennaio - 1 ottobre 1949) in considerazione degli specifici interessi
della Regione, la legge in esame, sotto questo profilo dell'interesse
regionale, non può che essere anch'essa legittima. Essa inoltre si
proporrebbe solo di sanzionare autoritativamente quella medesima
interpretazione della precedente legge del 1949 che era stata data
dalla Commissione centrale delle imposte e dallo stesso Ministero delle
finanze: la retroattività pertanto sarebbe l'inevitabile conseguenza
dell'anzidetta natura interpretativa. Quando pure della legge dovessero
beneficiare contribuenti i quali avessero già pagato l'imposta
suppletiva e vi avessero fatto acquiescenza, non si potrebbe non tener
conto che una legge con la quale si dispone il rimborso di quanto si
riconosce pagato per errore vuol rappresentare solo il mezzo più
energico per perseguire, in armonia con i principi costituzionali, la
giustizia fra i consociati.
In riferimento alla tesi secondo cui la legge impugnata, imponendo
per il futuro la presentazione del certificato di abitabilità
contestualmente all'atto pubblico di trasferimento, sarebbe innovativa,
la difesa della Regione deduce che il rilievo stesso è infondato in
quanto non considererebbe che la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2,
poiché si riferisce a costruzioni eseguite entro il 31 dicembre 1953
ed a vendite di appartamenti costruiti eseguite entro l'anno successivo
(artt. 1 e 10 legge regionale cit.), ha ormai esaurito la sua
efficacia.
Per tutti questi motivi la Regione conclude per il rigetto del
ricorso.
5. - All'udienza di discussione i patroni delle parti hanno
illustrato le rispettive tesi difensive. L'Avv. Orlando Cascio,
riferendosi alla sollevata eccezione di incompetenza della Corte
costituzionale a giudicare della legittimità costituzionale delle
leggi regionali siciliane, ha osservato che, se anche si voglia
ammettere la competenza della Corte, essa non sarebbe così ampia come
quella dell'Alta Corte per la Sicilia, che poteva prendere in esame la
legittimità estrinseca ed intrinseca dei provvedimenti impugnati, ma
sarebbe limitata soltanto all'esame della legittimità estrinseca, nel
senso che il detto esame dovrebbe limitarsi all'accertamento della
competenza della Regione ad adottare i provvedimenti stessi. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della
Corte costituzionale, sollevata dalla difesa della Regione, sotto il
profilo della sopravvivenza della competenza dell'Alta Corte per la
Regione siciliana a giudicare sulle impugnazioni proposte in via
principale dal Commissario dello Stato contro le leggi regionali
siciliane, non ha fondamento e va respinta. Basta far riferimento, in
proposito, alla sentenza di questa Corte del 27 febbraio 1957, n. 38 -
confermata con varie successive pronuncie -, e alle ampie ragioni in
essa svolte. Né vale addurre, di fronte alla affermata piena
competenza di questa Corte, la distinzione che sembra voglia tentare la
difesa della Regione siciliana fra esame della legittimità estrinseca
ed intrinseca delle leggi, per restringere soltanto al primo la
competenza della Corte costituzionale. Con la richiamata sua precedente
sentenza questa Corte ebbe in chiaro modo ad affermare che l'art. 134
della Costituzione ha istituito la Corte costituzionale come unico
organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente, come
unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei
conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e delle Regioni fra
loro; ed aggiunse che non può ritenersi che la formula adoperata nel
ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche parte della
materia, od anche, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della
Costituzione, che la questione di legittimità delle leggi regionali,
di cui è parola in tale comma, possa intendersi come una competenza
particolare aggiunta a quella generale e comprensiva dell'art. 134. La
ventilata distinzione, fra legittimità estrinseca ed intrinseca, non
trova quindi giustificazione alcuna.
2. - Va anche respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata
dall'Avvocatura dello Stato con la quale si sostiene l'incompetenza
della Regione a legiferare in materia di tributi erariali, avendo
riconosciuto questa Corte con la sentenza 17 gennaio 1957, n. 9 -
anch'essa confermata con varie successive decisioni -, che in detta
materia spetta alla Regione siciliana una potestà normativa
concorrente o sussidiaria, nell'ambito del territorio della Regione
stessa, nel rispetto dei limiti derivanti oltre che dalle leggi
costituzionali, dai principi e dagli interessi cui si uniformano le
leggi dello Stato, nonché dei principi fondamentali della legislazione
statale per ogni singolo tributo.
3. - Da questo riconoscimento di una potestà legislativa
complementare o sussidiaria della Regione in materia di tributi
erariali deriva - e ne è anzi necessario presupposto - l'affermazione
di un generale interesse della Regione all'esercizio di tale facoltà.
In modo specifico questo interesse rispetto alla legge ora impugnata -
che nel ricorso del Commissario dello Stato viene negato - è da
ammettersi, ed è stato posto in luce dalla sentenza dell'Alta Corte
siciliana del 16 gennaio - 1 ottobre 1949, con la quale, prendendosi in
esame la precedente legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente
sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, si rilevava che
questa legge tende a promuovere e a favorire l'attività di
ricostruzione, uniformandosi all'indirizzo generale della legislazione
dello Stato, con provvedimenti che corrispondono ad esigenze regionali
ed in vista di finalità di pubblico generale interesse. Tale rilievo
è da condividere anche in relazione alla legge di cui ora si discute,
che alle disposizioni della precedente legge regionale 18 gennaio 1949,
n. 2, strettamente si riannoda.
4. - Rispetto all'oggetto e alla estensione della presente
impugnazione, è da notare che, per quanto col ricorso si concluda
chiedendosi la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
intera legge, le censure nel ricorso stesso proposte ed illustrate
nella pubblica udienza dalla difesa dello Stato riguardano
esclusivamente la prima parte dell'art. 1, e cioè il primo comma
dell'articolo stesso. Con tale comma si stabilisce: "I supplementi di
imposta elevati e notificati alle parti dagli uffici del registro della
Regione per il pagamento delle normali imposte di trasferimento
relative a contratti di compravendita di case di abitazione costruite
nella Regione siciliana nei termini e con le modalità volute dalla
legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25
maggio 1950, n. 22, registrati in esenzione, sono da ritenersi nulli,
sempreché le denuncie di cui all'art. 1 del regolamento del 26 aprile
1949, n. 10, risultino presentate contemporaneamente alla stipula
dell'atto pubblico di compravendita e sempreché almeno entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge vengano integrate dal
certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità
comunale". II secondo comma del detto articolo riguarda, invece,
l'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati e dalle relative
sovraimposte comunali e provinciali, e su questa parte non è stata
sollevata col ricorso e in occasione della discussione orale alcuna
denuncia, sicché deve desumersi che l'impugnativa proposta è da
intendersi limitata al primo comma dell'articolo.
5. - Ciò posto, deve rilevarsi che la illegittimità
costituzionale delle disposizioni contenute nel detto primo comma
direttamente deriva dall'applicazione alla fattispecie dei principi
già affermati da questa Corte nella ricordata sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957. Nel riconoscere, infatti, alla Regione siciliana una
potestà legislativa complementare o sussidiaria in materia di tributi
erariali, questa Corte, nella detta sentenza, ne determinò anche i
limiti: fra l'altro, il rispetto dei principi e degli interessi
generali cui si uniformano le leggi dello Stato e quello dei principi
della legislazione statale per ogni singolo tributo. Con le
disposizioni in esame si violano tutti e due questi limiti che, essendo
stati desunti dalla prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano,
hanno natura costituzionale e quindi la loro violazione implica
violazione di legge costituzionale.
Le disposizioni impugnate, disponendo, infatti, la nullità dei
supplementi di imposta elevati e notificati dagli Uffici del registro e
riaprendo quindi la procedura stabilita dalla legge dello Stato per
l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta suppletiva,
con la concessione, inoltre, di un ulteriore termine di tre mesi per la
presentazione del certificato di abitabilità, vengono praticamente a
dare alla legge impugnata effetto retroattivo, con violazione dei
diritti quesiti dalla Finanza per la mancata tempestiva opposizione del
contribuente. Esse violano quindi, in primo luogo, il principio
generale della irretroattività della legge; in secondo luogo - seppur
volesse prescindersi da questo primo rilievo - esse sono in aperto
contrasto con il sistema fondamentale della legge di registro che
stabilisce una determinata procedura per l'opposizione in sede
amministrativa e in sede giudiziaria all'ingiunzione per il pagamento
dei supplementi di imposta, entro termini determinati, e, in ogni altro
caso, col rispetto del termine di prescrizione sia per l'azione dello
Stato che per quella del contribuente (artt. 136, 140, 141, 144 e 145
della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269).
6. - Per contrastare a siffatte conclusioni la difesa della
Regione oppone che la retroattività delle disposizioni in esame sulla
quale l'Avvocatura dello Stato ha insistito - sarebbe mantenuta entro i
limiti in cui si riconosce comunemente la retroattività delle leggi
così dette interpretative; e che, in sostanza, quelle disposizioni si
proporrebbero uno scopo di esemplare giustizia tributaria, consentendo
al contribuente di reclamare la ripetizione di quanto l'Amministrazione
finanziaria avrebbe ingiustamente percepito in virtù di un atto
presuntivamente legittimo e contro il quale, nella erronea supposizione
della sua effettiva legittimità, non fu proposta opposizione. Ma
queste ragioni si rivelano non del tutto pertinenti e sono comunque
infondate.
A parte la maggiore o minor rilevanza che può darsi, con
riferimento al caso in esame, alla violazione del principio della
irretroattività delle leggi, occorre notare che la sanzione di
radicale nullità degli avvisi di supplemento di imposta, contenuta
nella legge impugnata, giova a quei contribuenti i quali, con la
mancata opposizione, abbiano fatto acquiescenza alla richiesta di
pagamento del supplemento di imposta e a quelli in cui danno sia
decorso il periodo prescrizionale stabilito dall'art. 136 della legge
di registro per la proposizione dell'azione di rimborso dell'imposta
che si assuma indebitamente pagata. Contrariamente all'assunto della
difesa della Regione, una norma il cui precetto abbia questa portata
non è e non può essere interpretativa. Esorbita infatti dai limiti di
una sia pur normale retroattività della norma interpretativa il
richiamare in vita situazioni definite od esaurite nel vigore della
legge anteriore. In ogni caso, una norma che, in virtù di una sua
assunta retroattività, annulli gli effetti caratteristici di un
istituto quale quello della prescrizione, fondamentale dell'ordinamento
giuridico, non può essere egualmente emanata dal legislatore
regionale.
Né maggior consistenza rivela la seconda ragione addotta. Non già
che la Corte intenda disconoscere che al fondo delle disposizioni
impugnate stia il chiaro proposito del legislatore siciliano di offrire
ai contribuenti della Regione il mezzo per ripetere somme che si
assumano indebitamente riscosse dall'Amministrazione finanziaria. Ma
questo mezzo non è consentito dall'ordinamento giuridico che, sia nel
caso di decadenza per la mancata opposizione che in quello di
prescrizione dell'azione, fa conseguire, per il semplice decorso del
tempo, la definizione del rapporto per effetto appunto della decadenza
dall'azione o della prescrizione del diritto.
Ogni altra deduzione o ragione rimane assorbita e non resta che
dichiarare la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 1
della legge impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle
parti in causa;
dichiara, in riferimento al disposto degli artt. 17 e 36 dello
Statuto per la Regione siciliana, l'illegittimità costituzionale del
primo comma dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 23 gennaio 1957, recante "aggiunte alla
legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25
maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte