Sentenza n. 116/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1962
dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Maggia
Pericle, Maggia Giovanni e Giuseppe e l'Esattoria consorziale di
Biella, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - I signori Giovanni e Giuseppe Maggia, intervenuti nel giudizio
di opposizione all'esecuzione esattoriale, promosso dal sig. Pericle
Maggia davanti al Pretore di Biella, sollevarono la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 175 del T.U. 29 gennaio 1958,
n. 645, e 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e, successivamente, degli
artt. 208 e 209 del medesimo T.U., in riferimento all'art. 102 della
Costituzione.
Il Pretore ha ritenuto non manifestamente infondata soltanto la
questione di legittimità degli artt. 208 e 209 ora ricordati e in
conseguenza, con ordinanza 24 ottobre 1962, ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza, regolarmente
notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 19 gennaio 1963.
2. - I motivi che l'ordinanza espone per dimostrare la non
manifesta infondatezza della sollevata questione sono tre: a) non
sarebbe dubbio che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'art. 208
del T.U. citato, eserciti "una vera e propria funzione
giurisdizionale"; b) la Corte costituzionale ha ritenuto non perentorio
il termine di cinque anni stabilito dalla VI disposizione transitoria
della Costituzione per la revisione degli organi speciali di
giurisdizione esistenti, ma è certo che la decisione della Corte non
si riferisce agli organi creati con leggi posteriori all'entrata in
vigore della Costituzione; c) la funzione giurisdizionale
dell'Intendente di finanza, anche se prevista da leggi anteriori, deve
ritenersi istituita ex novo dal citato art. 208, in conseguenza della
espressa abrogazione delle leggi preesistenti.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di intervento depositato il 4 dicembre dello scorso anno,
l'Avvocatura respinge la tesi dell'ordinanza, che i provvedimenti
dell'Intendente abbiano carattere "giurisdizionale", richiamando
soprattutto proprio il testo dell'art. 208, il quale qualifica
definitivi i provvedimenti dell'Intendente e dispone la riduzione a
sessanta giorni del termine per il ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.
4. - All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri si è rimessa agli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione
all'art. 102 della Costituzione, il Pretore di Biella muove dal
presupposto che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'ora citato
art. 208, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale".
Ora codesto presupposto, come esattamente ha osservato l'Avvocatura
dello Stato, è inesatto. I provvedimenti che l'Intendente di finanza
emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208,
sono provvedimenti amministrativi che la legge qualifica definitivi, e
contro i quali si può proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in
via straordinaria, al Capo dello Stato, con la sola riduzione, in
quest'ultimo caso, del termine per ricorrere a sessanta giorni. Né
può valere a conferire la qualifica di "funzione giurisdizionale" a
questa attività dell'Intendente di finanza, soggettivamente e
oggettivamente amministrativa, il fatto che il detto ricorso sia il
solo mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione
esattoriale. La Corte, alla quale la questione di legittimità dei due
articoli è stata già sottoposta in relazione ad altri precetti
costituzionali, ha ritenuto che il ricorso all'Intendente si inserisce
in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi del
contribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si
può dubitare (sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 e ordinanze nn. 101 e
102 del 15 novembre 1962) e ha già così, implicitamente, risolto
anche la questione ora per la prima volta esplicitamente proposta.
2. - Stando così le cose, venuto meno cioè il presupposto,
perdono ogni valore il richiamo alla VI disposizione transitoria della
Costituzione e l'affermazione dell'ordinanza che la pretesa funzione
giurisdizionale dell'Intendente, pur prevista da leggi anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione, debba ritenersi istituita ex
novo dal ricordato art. 208 del T.U. e quindi non al riparo dal divieto
costituzionale di creare giudici straordinari o speciali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento
all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte