Sentenza n. 116/1968
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1968 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 143,
comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con
ordinanze emesse il 7 dicembre 1965 ed il 30 novembre 1967 dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Urbino sui ricorsi di
Salvodelli Pedrocchi Gaetano e di Bardovagni Zeno contro l'Ufficio
distrettuale delle imposte di Urbino, iscritte rispettivamente ai nn.
81 del Registro ordinanze 1967 e 30 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27
maggio 1967 e n. 102 del 20 aprile 1968.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Bardovagni Zeno e dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Franco Ligi, per il Bardovagni, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 7 dicembre 1965 la Commissione distrettuale delle
imposte dirette di Urbino, nel giudizio relativo al ricorso presentato
dal magistrato dott. Savoldelli Pedrocchi Gaetano contro il locale
Ufficio distrettuale delle imposte, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b,
e ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante il testo
unico delle leggi sulle imposte dirette, per violazione dell'art. 76
della Costituzione, in quanto detto testo ha disposto che la ritenuta
dell'1,50 per cento concernente l'imposta complementare progressiva sul
reddito, quando sia a carico dei dipendenti statali, va applicata a
titolo di semplice acconto sulle retribuzioni eccedenti le lire 540.000
annue, così abrogando implicitamente il beneficio disposto dall'art.
31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sul trattamento economico dei
dipendenti statali, secondo cui la trattenuta stessa andava invece
operata a carattere definitivo relativamente alle prime. 600.000 lire
d'imponibile. In tal modo, l'impugnata disposizione del testo unico
avrebbe ecceduto i limiti della delega di cui all'art. 63 della legge 5
gennaio 1956, n. 1, che autorizzava il Governo ad emanare testi unici
concernenti le diverse imposte, senza peraltro concedere, secondo la
Commissione, la facoltà di abrogare i benefici fiscali vigenti.
La Commissione ha rilevato, anzitutto, nell'ordinanza che al
momento dell'emanazione del testo unico il citato beneficio per i
dipendenti statali era in vigore nonostante che la legge 21 maggio
1952, n. 477, art. 2, lo avesse escluso per i redditi di lavoro
categoria C/2, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza, informata
al principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione con
sentenza n. 204 del 1961, tale disposizione che attribuiva natura di
acconto alla ritenuta operata sui redditi di lavoro di categoria C/2,
non si sarebbe tuttavia riferita né estesa ai redditi dei dipendenti
dello Stato, pur compresi in categoria C/2.
D'altra parte, prosegue l'ordinanza, il citato art. 63 avrebbe
attribuito al legislatore delegato il potere di "eliminare le
disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11
gennaio 1951, n. 25" sulla perequazione tributaria e nella stessa legge
delega e di apportare, oltre alle modifiche utili per un migliore
coordinamento, quelle necessarie per l'adattamento delle disposizioni
all'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi e della
razionale organizzazione dei servizi, nonché per il perfezionamento
delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai
fini del l'accertamento dei redditi. L'attuazione di tali criteri,
secondo la Commissione, sarebbe stata peraltro perseguibile attraverso
l'adozione di modifiche meramente strumentali e procedurali, e non
avrebbe richiesto comunque l'abrogazione del detto beneficio, che non
contrastava minimamente con i principi anzidetti né andava comunque
eliminato in ossequio alle cennate esigenze di coordinamento.
Nell'ordinanza si aggiunge, poi, che il beneficio di cui al
ripetuto art. 31 della legge n. 212 del 1952, cioè il beneficio della
definitività della ritenuta, non sarebbe stato abrogato neppure per
effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 28 maggio 1959,
n. 361 (successiva al T.U.), il quale, al secondo comma, stabiliva che,
a decorrere dal 1 gennaio 1960, la ritenuta di acconto dell'1,50 per
cento operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2
corrisposti ai dipendenti dello Stato ritenuta operata "ai sensi
dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477" cioè come acconto,
doveva trovare applicazione "per la parte del reddito eccedente le lire
720.000 ragguagliata ad anno". Invero il richiamo all'art. 2 citato
sarebbe pleonastico, dato che la legge avrebbe avuto la limitata
finalità di elevare l'imponibile agli effetti dell'imposta
complementare, e sarebbe stato sufficiente quindi fare generico
riferimento "alla ritenuta di acconto operata sui redditi di lavoro e
classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato".
Il cennato richiamo sarebbe altresì anacronistico, posto che l'intera
legge n. 477 del 1952, in virtù dell'art. 288, comma primo, lett. a,
del T.U. n. 645 del 1958 ha cessato di avere effetto dalla stessa data
di entrata in vigore del T.U. cioè dal 1 gennaio 1960, data
coincidente con quella indicata dal citato art. 1 della legge n. 361
del 1959 per la decorrenza degli effetti della legge stessa. Questo
difetto di coordinamento sarebbe stato successivamente rilevato anche
dallo stesso legislatore che, elevando a lire 960.000 il minimo
imponibile ai fini dell'imposta complementare con la legge 1 marzo
1964, n. 113, ha fatto riferimento, quanto al sistema delle ritenute di
acconto, direttamente all'art. 143 del T.U. n. 645 del 1958.
Ritenuta, pertanto la rilevanza della questione la Commissione
disponeva la sospensione del giudizio e ordinava la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
L'ordinanza, notificata il 29 marzo 1967 al Presidente del
Consiglio ed il 15 precedente al ricorrente ed all 'Ufficio delle
imposte e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 27 maggio 1967.
Avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 giugno 1967.
L'avvocatura dà atto espressamente che il problema della
applicabilità dell'art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dopo
l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1952, n. 477, è stato
risolto in senso positivo dalla giurisprudenza, con il conseguente
riconoscimento del carattere innovativo in materia dell'art. 143 del
T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 impugnato.
Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, da ciò non potrebbe desumersi
l'assenta incostituzionalità della norma, dato che con essa il
legislatore delegato, in attuazione dei criteri fissati dalla legge
delega, avrebbe inteso unificare il trattamento fiscale relativo
all'imposta complementare per tutti i prestatori di lavoro subordinato
(categoria C/2) con reddito superiore alle lire 540.000, ed a tale fine
soltanto avrebbe apportato la denunciata modifica delle norme vigenti,
la quale rientrerebbe pertanto nei limiti della delegazione, cui,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sarebbero stati
d'altra parte riconosciuti limiti assai estesi.
Inoltre, secondo l'Avvocatura, anche dopo l'emanazione del T.U. del
1958, il contenuto innovativo dell'art. 143 sarebbe stato ribadito da
successive leggi formali, onde la questione sollevata sarebbe
attualmente superata. Ed in proposito l'Avvocatura richiama, oltre il
già citato art. 1, secondo comma, della legge 28 maggio 1959, n. 361,
anche l'art. 1, secondo comma, della legge 1 marzo 1964, n. 113, sulle
variazioni del minimo imponibile. In particolare, quanto alla prima
delle indicate disposizioni, contestando l'assunto contenuto in
proposito nell'ordinanza di rinvio, nega che possa attribuirsi alla
legge la sola finalità di elevare il minimo imponibile agli effetti
dell'imposta complementare, ed a sostegno di questa tesi richiama la
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, appunto, la
legge in parola avrebbe confermato la parificazione del sistema di
tassazione per tutti gli appartenenti alla categoria C/2 relativamente
al minimo imponibile con esplicito riferimento ai dipendenti statali.
L'Avvocatura, a sostegno del suo assunto, indica anche la legge 4
dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito la formulazione dell'art.
143, ultimo comma, del T.U., rapportando nel suo testo, con
accentuazione del dato soggettivo, le ritenute in acconto quali operate
nei confronti "delle persone indicate nei commi precedenti" (e cioè
con riferimento sia ai prestatori di lavoro in genere, sia ai
dipendenti statali, sia le persone estranee all'Amministrazione) mentre
l'art. 143, parlando di "ritenute previste dai commi precedenti" si era
richiamato prevalentemente e formalmente al dato oggettivo.
L'Avvocatura pertanto conclude chiedendo dichiararsi non fondata la
suesposta questione.
La stessa Commissione distrettuale di Urbino, con successiva
ordinanza del 30 novembre 1967, emessa nel giudizio concernente il
ricorso del dipendente statale Bardovagni Zeno contro il locale Ufficio
distrettuale delle imposte, ha sollevato identica questione
riproducendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nella già
menzionata ordinanza ed aggiungendo ulteriori considerazioni a sostegno
della non manifesta infondatezza della questione medesima.
In particolare la Commissione rileva che, anche se potesse
ammettersi che l'art. 31 della legge n. 212 del 1952 sia stato abrogato
per effetto dell'art. 288 del T.U. n. 645 del 1958 come sostenuto in
quella sede dall'Ufficio delle imposte, ciò non influirebbe sulla
questione proposta, poiché, se mai, la censura di illegittimità
dovrebbe essere estesa anche a tale ultima norma.
Neppure sarebbe attendibile l'assunto dello stesso Ufficio, secondo
cui l'abrogazione sarebbe comunque avvenuta per effetto dell'art. 6
della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito l'ultimo comma
dell'art. 143 sopra citato disponendo che "le ritenute operate nei
confronti delle persone indicate nei commi precedenti (cioè dipendenti
privati e pubblici) sono computate in pagamento dell'imposta dovuta
dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui
formazione gli assegni fissi ed i compensi concorrono per il loro
intero ammontare". Invero secondo la Commissione, la disposizione
dettata dalla necessità di chiarire i dubbi insorti nell'applicazione
dell'art. 143 avrebbe natura interpretativa, e confermerebbe soltanto
che il sistema della ritenuta di acconto di cui all'art. 143 del T.U.
n. 645 del 1958 si applicherebbe nei confronti di tutti coloro che
percepiscono gli assegni fissi ed i compensi previsti nello stesso art.
143, chiarendo che l'importo di lire 720.000 (elevato poi a lire
960.000 per effetto degli artt. 1 e 3 della legge 1 marzo 1964)
rappresenta un semplice minimo imponibile e non la franchigia, la quale
rimane fissata anche per i redditi nella specie in lire 240.000.
D'altra parte, secondo la Commissione, anche se potesse ammettersi
l'abrogazione in discorso da essa deriverebbe soltanto l'effetto di far
rientrare nel coacervo dei redditi la quota di lire 600.000 preveduta
dall'art. 31 sopra citato, anche ai fini della determinazione
dell'aliquota progressiva, ma non quello di far considerare come
ritenuta di acconto la somma prelevata, a carico dei dipendenti
statali, sulla quota predetta, poiché tale sua natura già
risulterebbe dal secondo comma dell'art. 143 del T.U. impugnato che
resterebbe quindi la norma primaria in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione.
Dalla illegittimità delle norme impugnate conseguirebbe poi
necessariamente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità del citato art. 6 della legge 1682 del 1962, norma
secondaria e derivata rispetto alla prima.
L'ordinanza, notificata il 10 febbraio 1968 all'Ufficio delle
imposte e al Presidente dei due rami del Parlamento, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20
aprile 1968.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Bardovagni,
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ligi, che ha depositato le
proprie deduzioni in cancelleria il 4 aprile 1968.
La difesa del Bardovagni fa proprie, ampliandole e sviluppandole,
le argomentazioni contenute nella ordinanza di rinvio a sostegno della
non manifesta infondatezza della questione sollevata.
In particolare, la difesa osserva inoltre che se la legge n. 361
del 1959, entrata in vigore insieme al testo unico, avesse voluto
revocare il beneficio concesso ai dipendenti statali, lo avrebbe detto
con disposizione espressa, ovvero regolando diversamente la materia, e
non si sarebbe limitata al puro e semplice richiamo all'art. 2 della
legge n. 477 del 1952, che, d'altronde, secondo giurisprudenza non
potrebbe in nessun caso ritenersi abrogativo del beneficio concesso
agli statali. Considerazioni sostanzialmente analoghe la difesa svolge
poi a proposito dell'altra legge 1 marzo 1964, n. 113, la quale si
sarebbe limitata a fare riferimento all'art. 143 del T.U. del 1958 per
indicare i redditi in relazione ai quali il minimo imponibile era
elevato a 960.000 lire, senza nulla innovare in tema di provvisorietà
o definitività della ritenuta di acconto in esame.
Altre argomentazioni la difesa svolge per illustrare ulteriormente
la tesi secondo cui l'art. 6 della legge del 1962 n. 1682, non avrebbe
portato modifiche di sostanza all'art. 143 del T.U., limitandosi a
sostituire l'ultimo comma chiarendone il senso, che però, già secondo
il testo originario, sarebbe stato quello reso poi più sicuramente
manifesto nella stessa disposizione, e cioè che la ritenuta prevista
dai commi precedenti operata nelle retribuzioni dei dipendenti statali
avrebbe avuto carattere di acconto. Ed invero, afferma la difesa, le
somme sulle quali essa ritenuta era stata operata già in forza
dell'art. 143 del T.U. concorrevano alla formazione del reddito
complessivo netto nel soggetto d'imposta, concorrevano cioè a formare
la base dell'imponibile da determinarsi poi ai sensi delle diverse e
specifiche disposizioni contenute nel T.U. sulle imposte dirette. Non
sarebbe quindi dubbio che la natura non definitiva della ritenuta di
acconto in esame trarrebbe la sua base legislativa dai primi due commi
dell'art. 143 del ripetuto Testo Unico.
La difesa insiste nell'affermare che anche il nuovo testo
dell'ultimo comma dell'art. 143 del T.U. sulle imposte dirette quale
dettato dall'art. 6 della legge n. 1682 del 1962, travalicherebbe i
limiti della delega conferita al Governo con l'art. 63 della legge 5
gennaio 1956, n. 1, onde l'ordinanza di rimessione andrebbe integrata
dalla Corte con la estensione della questione di legittimità alla
disposizione del u'uovo testo.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità
costituzionale per eccesso di delega delle norme impugnate con
l'ordinanza di rinvio, nonché, ai sensi dell'art. 27, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'ultimo comma dello stesso art.
143 tanto nel testo originario quanto in quello risultante a norma
dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682.
La difesa del Bardovagni ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui ribadisce e svolge le tesi già proposte, e
facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale
riafferma, tra l'altro, che il legislatore delegato, abrogando l'art.
31 della legge 8 aprile 1952, avrebbe apportato modifiche sostanziali e
non consentite alla legislazione fiscale vigente. Ciò in quanto la
minore aliquota prevista a carico dei dipendenti statali rispetto ai
dipendenti privati dalla norma abrogata troverebbe la sua
giustificazione nella più elevata retribuzione normalmente percepita
dai secondi, e la revoca del beneficio, quindi, con il conseguente
aggravamento del carico fiscale sui dipendenti statali, non avrebbe
potuto essere disposto neppure in base ai poteri di coordinamento
attribuiti al Governo dall'art. 63 della legge delega del 1956.
La difesa sostiene, inoltre, in particolare (con argomentazioni
essenzialmente riferite all'analisi della sentenza 1 febbraio 1961
delle sezioni unite della Corte di cassazione) che la parificazione del
trattamento fiscale dei dipendenti pubblici a quello dei dipendenti
privati (disposta dall'art. 1 della legge n. 361 del 1959, di contenuto
innovativo) sarebbe da intendere limitata alla unificazione del minimo
imponibile e che per conseguenza, sarebbe arbitrario volerne dedurre la
possibilità di estendere la detta parificazione anche al carattere, di
acconto o definitivo, della ritenuta in esame.
Insiste pertanto nelle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :
Data l'identità delle questioni sollevate con le due ordinanze di
cui in epigrafe, può disporsi la riunione delle cause per la loro
decisione con unica sentenza.
1. - Entrambe le ordinanze denunciano, sotto il profilo di eccesso
di delega legislativa (art. 76 Costituzione), l'art. 143, commi secondo
ed ultimo del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. n.
645 del 1958) additando per conseguenzialità, quale eventuale oggetto
di estensione dell'esame di legittimità costituzionale, anche l'art. 6
della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito la formulazione
del predetto art. 143.
I motivi di illegittimità consisterebbero, secondo le ordinanze,
in ciò che nessuna delle condizioni poste al Governo dall'art. 63
della legge delega (n. 1 del 1956) per l'emanazione del testo unico,
avrebbe autorizzato l'inclusione in questo di una norma che costituisse
deroga al beneficio concesso con legge n. 212 dell'8 aprile 1952 (artt.
28-31) ai dipendenti statali e consistente nell'assegnare carattere
definitivo (e non di acconto, fino alla concorrenza di lire 600.000
annue) alle trattenute sull'ammontare complessivo dello stipendio, ai
fini del soddisfo dell'imposta complementare progressiva sul reddito.
Non si sarebbe, infatti, qui trattato, né di eliminare disposizioni in
contrasto con i principi della legge n. 25 dell'11 gennaio 1951 sulla
perequazione tributaria e della stessa legge delega, né di apportare
modifiche utili per un miglior coordinamento né modifiche necessarie
per soddisfare esigenze di semplificazione nell'applicazione dei
tributi e di razionale organizzazione dei servizi. Tutto si sarebbe,
invece, risolto in una inammissibile eliminazione di un beneficio che,
per motivi razionali, il sistema vigente accordava ad una categoria di
contribuenti.
Secondo le ordinanze, non avrebbe, in contrario, importanza
decisiva il fatto che, dopo l'emanazione del testo unico, sia
intervenuta la legge 28 maggio 1959, n. 361, a qualificare "ritenuta
di acconto" quella operata sui redditi di lavoro corrisposti, in
categoria C/2 ai dipendenti dello Stato, perché si tratterebbe di un
particolare secondario di fronte allo scopo primario della legge avente
per oggetto, come dal titolo, la elevazione del minimo imponibile: lo
stesso oggetto di cui alla successiva legge n. 113 del 1964 di
contenuto identico. Né, secondo le ordinanze, avrebbe importanza che
la formulazione dell'art. 143, ultimo comma, del testo unico sia stata
sostituita con quella, più incisiva nel senso della ritenuta di
acconto, contenuta nella citata legge n. 1682 del 1962, poiché questa
ultima formulazione, oltre a non avere carattere interpretativo
dell'articolo che ha sostituito, né carattere innovativo, costituisce
soltanto una miglior formulazione della norma per dirimere il dubbio se
soltanto le somme sulle quali si operano le ritenute concorrano alla
formazione del reddito complessivo netto sul quale è dovuta l'imposta
complementare.
La Corte ritiene che nessuno dei motivi, esposti nelle ordinanze e
poi sviluppati nelle deduzioni difensive, valgano a contrastare la
conseguenza della inammissibilità della questione proposta.
2. - Va osservato, anzitutto, che, per disposizione dell'art. 277
del T.U., la data di applicazione dello stesso, anche per la parte
riguardante le ritenute, considerate in acconto, sugli assegni fissi e
sugli altri compensi dei dipendenti statali, è stabilita con
decorrenza dal 1 gennaio 1960.
Uguale decorrenza è stabilita per le disposizioni contenute nella
legge 28 maggio 1959, n. 361, che, con riferimento alle ritenute sui
redditi di lavoro dei dipendenti statali, la qualifica e la regola
nelle modalità della loro applicazione, a titolo di acconto, alla pari
delle ritenute per i redditi di lavoro, classificati ora tutti in
categoria C/2, dopo l'abolizione della categoria D, già peculiare ai
redditi degli statali.
Questa coincidenza cronologica nell'attuazione, per la parte in
esame, dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, costituisce,
unitamente al rilievo della coincidenza del rispettivo contenuto,
elemento determinante di decisione.
Invero, se, come la Corte ritiene, la legge del 1959 ha recepito,
sul punto, in modo univoco, il principio, contenuto nella legge
delegata, facendolo proprio ed operante, come espressione di volontà
normativa, non resta più margine utile per la verifica del denunciato
vizio d'origine dell'art. 143, commi secondo ed ultimo, del testo unico
a motivo di non conformità alla delega.
Qualunque possa essere l'esito del raffronto tra legge delegante,
legge delegata ed art. 76 della Costituzione, sarà, in ogni caso, la
legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di
costituzionalità, a regolare il rapporto d'imposta in esame. La quale
legge ordinaria, riproduttiva di principi già dichiarati, dà luogo ad
una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto, come
già questa Corte ha avuto occasione di stabilire con sentenza 27
gennaio 1959, n. 2.
Aggiungasi che il principio della non definitività della ritenuta
di acconto per i dipendenti statali, è stato anche ribadito con
l'avvicendarsi di leggi successive, che ne hanno prolungato nel tempo
gli sviluppi, e cioè la legge n. 1682 del 1962 e la legge n. 113 del
1964: la prima delle quali, richia mandosi alla formulazione dell'art.
143 del T.U., ha inteso accentuarne, con formulazione netta, il
riferimento ai dipendenti statali.
3. - Le ordinanze di rinvio e la difesa Bardovagni osservano che,
avendo la legge n. 361 del 1959 per oggetto, dichiarato nella sua
intitolazione, l'aumento del minimo imponibile, ciò costituirebbe, di
per sé, sufficiente motivo per escludere che alle residue enunciazioni
contenute nel testo, possa attribuirsi efficacia normativa.
Ma il titolo di una legge è soltanto un elemento indicativo che
non si incorpora con la legge in modo tale da sovrapporsi alle singole
norme concrete. Solo in caso di dubbio significato delle norme, il
titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione, il
che, nel caso, va escluso per le ragioni suesposte.
Si rileva altresì, sempre per contestare che la legge del 1959
regoli essa stessa la materia nel senso di assegnare la ritenuta
operata sugli assegni dei dipendenti statali il carattere di acconto,
che nessun elemento potrebbe ricavarsi dal richiamo che la legge fa
all'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, in cui la ritenuta per i
redditi di categoria C/2 è dichiarata operante "a titolo di acconto":
cio in quanto il richiamo sarebbe del tutto secondario ed addirittura
pleonastico, posto che, per l'art. 288, lett. a, del testo unico del
1958, la predetta legge veniva abrogata a decorrere dal gennaio 1960,
cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge del 1959.
Ma, se è esatto il rilievo della coincidenza di date, non lo è
altrettanto l'illazione che si vorrebbe trarne, in quanto il richiamo
alla legge del 1952 ha un suo chiaro significato, il quale riguarda il
modo di "operare" la ritenuta e non il titolo della stessa, che trova
la sua qualificazione nel residuo contesto della legge del 1959.
4. - Dato che dall'eliminazione dall'ordinamento giuridico della
norma impugnata non potrebbe conseguire alcun risultato rilevante per
il giudizio a quo, devesi pronunciare l'inammissibilità della
questione stessa perché manifestamente irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, sollevata con ordinanze 7 dicembre 1965 e 30 novembre
1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Urbino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte