Sentenza n. 116/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio
1970 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Algeri
Giuseppe e Bisio Gisella, iscritta al n. 243 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del
16 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Voghera ha denunciato per illegittimità
costituzionale l'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte
in cui dispone che, quando è intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
da reato decorre dalla data in cui la sentenza stessa ha acquistato
irrevocabilità. Viene fatta l'ipotesi di sentenze istruttorie di
proscioglimento, e si rileva che la parte lesa non è in grado di
conoscere quale sia la data dalla quale la prescrizione decorre,
perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 399 del
codice di procedura penale, di quelle sentenze viene dato avviso
soltanto al procuratore della Repubblica e, in pochi casi,
all'imputato. Queste considerazioni, secondo il pretore, farebbero
ritenere violato il diritto alla difesa della parte danneggiata, e
rivelano una situazione di disparità fra l'ipotesi di sentenza di
proscioglimento, che fa decorrere la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno prima della prescrizione del reato, e l'ipotesi
di archiviazione della notitia criminis, che fa iniziare la
prescrizione del diritto predetto dalla prescrizione del reato.
Nessuno è comparso innanzi a questa Corte e il procedimento ha
avuto corso nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
Facendo decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilità la sentenza
istruttoria di proscioglimento, l'art. 2947, terzo comma, del codice
civile non ha menomato, come invece ritiene il pretore, il diritto di
difesa della parte danneggiata.
È vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza
predetta; ma è vero altresì che la norma impugnata implicitamente
impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire
il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto
lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua
azione civile, così da essere in grado di meglio seguire il corso
dell'istruttoria, e, a seguito della sentenza di questa Corte 15
gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure
limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza
indicati.
Si è obiettato che la norma non è coerente con quella che regola
l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa
decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
reato dalla data di estinzione del reato.
L'incoerenza non esiste, perché la norma opposta regola una
ipotesi in cui il procedimento penale non è stato iniziato e non
contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha
presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima è
l'ipotesi in cui l'azione penale è stata promossa e si deve concludere
con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui fa decorrere
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla
data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento,
proposta dal pretore di Voghera con ordinanza emessa il 25 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte