Sentenza n. 116/1973
Altra decisione · depositata il 10/07/1973 · relatore Nicola Reale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,
n. 12/3508 del Ministero delle finanze con la quale è stata negata
alla Regione la spettanza dell'imposta annua di abbonamento dovuta
dalla S.I.P sui corrispettivi dei servizi telefonici svolti in
Sicilia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito. nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il
9 giugno 1972 la Regione siciliana, in persona del suo Presidente,
previa delibera della Giunta regionale n. 153 del 26 aprile di detto
anno, ha proposto conflitto di attribuzione contro lo Stato ed ha
impugnato la nota 30 dicembre 1971 (prot. n. 12/3508/71) con la quale
è stata negata la spettanza alla ricorrente dell'imposta annua di
abbonamento dovuta dalla S.I.P sui corrispettivi dei servizi telefonici
svolti in Sicilia.
La difesa della Regione premette che le disposizioni del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, in attuazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto
speciale, stabiliscono la spettanza alla stessa Regione dei tributi
erariali diretti ed indiretti, riscossi nel suo territorio (art. 2),
nonché le entrate che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio
siciliano.
Espone, quindi, che la legge statale 6 dicembre 1965, n. 1379,
concernente modificazioni al regime tributario delle società
concessionarie telefoniche (poi tutte fuse nella S.I.P.), dopo aver
disposto che le entrate, i contratti e gli atti relativi alle utenze
telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle predette società
vanno esenti da ogni tassa od imposta indiretta sugli affari, istituiva
un'imposta annua di abbonamento commisurata al 5,50% dell'ammontare dei
corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione
accessoria.
La stessa legge stabiliva inoltre che al nuovo tributo dovevano
applicarsi le norme vigenti per l'imposta di registro, e che ai
contratti di utenza, in caso d'uso, dovesse applicarsi anche l'imposta
di bollo.
Nel merito la difesa della Regione assume che gli atti per i quali
il tributo in esame è imposto sono incontestabilmente formati in
Sicilia; il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria è quello in
cui ciascun atto viene stipulato; se, per esigenze estranee al rapporto
tributario, l'imposta è poi riscossa in luogo diverso da quello in cui
l'obbligazione è sorta, si verifica l'ipotesi considerata
espressamente dall'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Questa norma, richiamando la nozione di fattispecie tributaria
maturata in Sicilia, non può comprendervi l'accertamento del tributo,
così da sottrarre alla finanza regionale quelle entrate che vengano
accertate in altra parte del territorio nazionale.
Fra la fattispecie tributaria ed il presupposto d'imposta non vi
sarebbe autonomia: ma il presupposto d'imposta ne costituirebbe
"semplice proiezione sul piano concreto", espressione cioè di un
identico fenomeno. Donde l'impossibilità di considerare la fattispecie
tributaria come figura complessa nella quale comprendere l'obbligazione
tributaria in ogni suo aspetto sostanziale e formale, con riguardo
così ai fatti costitutivi come a quelli estintivi.
Il criterio della maturazione della fattispecie tributaria sarebbe
connesso con quello della territorialità dell'imposta, e dovrebbe
valere ad identificare le entrate spettanti, rispettivamente, alla
Regione, nel caso in cui detta fattispecie (e cioè il presupposto)
d'imposta siasi verificato in Sicilia, o allo Stato, quando tale
presupposto sia sorto, invece, in altra parte del territorio nazionale.
E ciò per confermare che, ove il più semplice criterio della
riscossione (ex art. 2) risulti inapplicabile per esigenze
amministrative (non dipendenti, cioè, da caratteristiche intrinseche
del tributo), spetterebbe alla Regione il gettito di un tributo
inerente a ricchezza formatasi o rivelatasi in Sicilia.
Secondo la difesa della Regione, non avrebbe fondamento, infine,
l'argomento che nella specie ci si trovi davanti ad una imposta globale
sul volume d'affari della S.I.P., non scomponibile in tante parti
quanti sono i fatti genetici di essa.
Né, ai sensi dell'art. 4 sopra ricordato, la pretesa della Regione
siciliana potrebbe essere elusa per il solo fatto che "esigenze
amministrative" possano avere determinato il legislatore a prevedere la
riscossione del tributo nel luogo ove la società concessionaria dei
servizi telefonici ha la sua sede principale fuori del territorio
siciliano.
La difesa della Regione ha, quindi, concluso perché sia annullata
la lettera del Ministero delle finanze sopramenzionata e sia dichiarata
la spettanza alla Regione medesima dell'imposta annua di abbonamento
dovuta dalla S.I.P sui corrispettivi di servizi telefonici svolti in
Sicilia.
Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo aver premesso che, a norma degli artt. 2 e 4 del decreto di
attuazione del 1965, ai fini dell'attribuzione delle entrate
finanziarie alla Regione siciliana costituisce criterio prevalente il
luogo della riscossione del tributo, del quale è criterio sussidiario
il luogo della maturazione della fattispecie tributaria, la difesa
dello Stato sostiene che l'imposta annua di abbonamento sui servizi
telefonici, istituita con legge 6 dicembre 1965, n. 1379, non ricade
nelle ipotesi di riparto finanziario prevedute dalle citate
disposizioni di attuazione.
Questa imposta - si osserva - la cui riscossione, secondo regola
incontestata, avviene in Torino (luogo nel quale ha sede la S.I.P unica
società concessionaria dei servizi telefonici per tutto il territorio
nazionale), è strutturata legislativamente in modo tale da escludere
che la fattispecie tributaria maturi in luogo diverso da quello in cui
la società stessa ha sede.
L'art. 3 della legge istitutiva prescrive, infatti, che la società
concessionaria presenti all'ufficio del registro della città ove essa
ha appunto sede legale, la denuncia indicante l'ammontare dei
corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie del
precedente anno solare, corredata dal bilancio e dalla relativa
documentazione.
Ed in base a questa denuncia il detto ufficio del registro liquida
l'imposta dovuta, in misura unica e globale, per l'intero territorio di
esercizio.
Da ciò l'Avvocatura argomenta per affermare che quel complesso di
elementi che integrano la fattispecie tributaria, quale fatto
costitutivo dell'obbligo d'imposta, matura esclusivamente nel luogo nel
quale la denuncia deve essere fatta.
I singoli servizi telefonici non avrebbero rilevanza ai fini
dell'imposta, che è globalmente commisurata all'ammontare dei relativi
corrispettivi.
Vi sarebbe, cioè l'unicità di fattispecie avente riguardo al
complessivo imponibile risultante dall'insieme dei servizi prestati.
Il diritto di rivalsa che la società concessionaria ha nei
confronti degli utenti (ex art. 6 della legge) non altererebbe la
struttura del tributo, ma consentirebbe alla società concessionaria di
trasferire, in senso soltanto economico, sugli utenti, l'onere
tributario. Considerato in diritto :
1. - Mediante il ricorso 9 giugno 1972 in esame la Regione
siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, ed ha
impugnato la lettera 30 dicembre 1971 (prot. n. 12/3508) con la quale
il Ministro per le finanze ha negato che spettino alla Regione
siciliana i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche in
abbonamento, istituita con legge 6 dicembre 1965, n. 1379, sui servizi
e sulle prestazioni accessorie effettuate dalla società S.I.P., avente
sede in Torino ed ormai unica concessionaria in Italia dei servizi
telefonici, per la parte concernente utenze effettuate nel territorio
siciliano.
La Regione chiede che lo Stato le attribuisca la quota parte del
gettito dell'imposta predetta, che, sebbene riscossa fuori del
territorio regionale, concerne prestazioni di servizi, le quali
dovrebbero essere configurate quali fattispecie tributarie maturate
nell'ambito della sua competenza territoriale. A fondamento del ricorso
invoca le disposizioni dell'art. 36 dello Statuto e degli artt. 2 e 4
delle norme di attuazione in materia finanziaria, emanate col d.P.R.
n. 1074 del 26 luglio 1965. E sulla interpretazione di tali
disposizioni si incentra, invero, il tema della controversia, nella
cornice dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione ricorrente.
2. - Come questa Corte ha precisato nella recente sentenza n. 71
del 30 maggio 1973, confermata con quella successiva n. 81 del 12
giugno 1973, l'art. 36 dello Statuto siciliano conferisce alla Regione
(con le eccezioni indicate nel secondo comma) competenza non esclusiva,
ma concorrente o sussidiaria, a legiferare in materia tributaria, ai
sensi dell'art. 17 dello Statuto medesimo; nel rispetto, quindi, delle
leggi costituzionali, e con l'osservanza dei limiti territoriali e di
quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si
informano le leggi dello Stato, affinché la legislazione regionale
risulti sempre coordinata con la finanza statale e non ne derivi
turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale.
In particolare si è riaffermato il criterio fondamentale, già
espresso in altre precedenti sentenze, che la legislazione regionale
siciliana non può disconoscere i principi informatori delle leggi
tributarie dello Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la
disciplina dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria, in
relazione alla tipologia dei singoli tributi.
In correlazione all'ambito della potestà normativa, alla Regione
è statutariamente attribuita altresì la potestà di acquisire entrate
tributarie. Ma, poiché detta potestà avrebbe dovuto essere
rigorosamente contenuta nei limiti dei tributi su cui essa può
legittimamente "deliberare", la Regione non può pretendere che le
siano attribuiti i proventi di entrate erariali, rispetto alle quali la
sua potestà legislativa incontrerebbe i limiti sopraindicati.
A completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine
di assicurare alla Regione i mezzi finanziari occorrenti alla
esplicazione delle sue competenze istituzionali, il citato decreto n.
1074 del 1965 ha la funzione di determinare i criteri del riparto del
gettito di tributi erariali, attribuendo alla Regione siciliana le
entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia (art. 2) nonché
quelle, che, sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in
Sicilia, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati
fuori del suo territorio (art. 4).
Tale attribuzione, peraltro, come si precisa nella prima delle
ricordate sentenze, si verifica quando lo Stato, anche con legge, al
fine di razionale organizzazione degli uffici, determini modifiche
nelle competenze di questi e, al caso, disciplini diversamente le
modalità della riscossione, ma è invece da escludersi quando,
nell'esercizio della sua potestà, lo Stato medesimo abbia modificato i
principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, senza
possibilità di interferenza da parte della Regione.
3. - In base a tali premesse si può concludere che nella specie
non spetta alla Regione siciliana la quota del gettito del tributo
sulle utenze telefoniche, riscosso dallo Stato in base alla precitata
legge 6 dicembre 1965, n. 1379, recante modificazioni del precedente
regime tributario e istituzione di una imposta annua di abbonamento a
carico delle società concessionarie, in ragione del 5,50%
dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra
prestazione accessoria (art. 1, comma secondo).
Detta legge (che ha cessato di aver vigore col 31 dicembre 1972,
per effetto dell'art. 90 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede
l'accertamento del tributo in base a denunzia da presentarsi il 31
maggio di ciascun anno dalla società concessionaria dei servizi
telefonici all'ufficio del registro competente (nella specie quello di
Torino, sede legale della S.I.P.); denunzia comprendente l'ammontare
dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie
svolti nell'anno solare precedente e corredata da copia del bilancio
dello stesso anno e dei relativi allegati. L'ufficio in base ai detti
documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in
corso alla presentazione della denunzia e quella effettivamente dovuta
per l'anno precedente. Il tutto ai sensi dell'art. 3 e con le modalità
di cui ai successivi artt. 4 e 5.
L'obbligo di corrispondere in abbonamento il tributo, secondo la
liquidazione fattane dall'ufficio predetto, risulta a carico della
società medesima, sicché la legge in esame indica soltanto
quest'ultima quale soggetto passivo dell'imposta, attribuendo rilevanza
alle singole utenze telefoniche ed alle prestazioni dei servizi
accessori solo in quanto oggetto della ricordata denunzia, da farsi,
peraltro, in forma unitaria e globale, e fissando il correlativo
accertamento nonché la riscossione nel luogo stabilito per la denunzia
stessa.
Dalla accennata disciplina discende che il tributo in contestazione
non ha fonte, in alcun caso, in fattispecie maturate nell'ambito
regionale, onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla
Regione in riferimento alla riscossione di esso.
4. - Né ha rilievo contrario il diritto di rivalsa riconosciuto
alla società obbligata al pagamento dell'imposta, nei confronti dei
singoli utenti (art. 6).
Tale diritto non è nella specie connesso - come a torto sostiene
la Regione - a rapporti di sostituzione o di responsabilità d'imposta,
essendo invece configurabile quale strumento giuridico di traslazione
sui tributi dell'ammontare pecuniario degli oneri fiscali gravanti
sull'ente, unico obbligato alla soluzione dell'imposta secondo il già
citato art. 1 secondo comma, della legge.
Il ricorso della Regione siciliana non ha, pertanto, fondamento e
deve essere respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, i
proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche di cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1379, concernenti utenze effettuate nel territorio
della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte