Sentenza n. 116/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 389d.P.R. 547/1955
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 51/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389 del
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1973 dal pretore
di Asti nel procedimento penale a carico di Guglielmo Paola, iscritta
al n. 367 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale contro Guglielmo Paola,
imputata di due distinte contravvenzioni alla legge per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, previste rispettivamente dagli artt. 118 e
120 e punite con la sola pena dell'ammenda ai sensi dell'art. 389,
lett. a e c del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il pretore di Asti, con
ordinanza del 7 marzo 1973, ha sollevato dubbi sulla legittimità
costituzionale delle pene comminate dal citato art. 389 rispetto alla
previsione contenuta nell'art. 4 della legge di delega 12 febbraio
1955, n. 51, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Si afferma in primo luogo nell'ordinanza che nell'art. 4 della
legge di delega sarebbe contenuta una previsione alternativa di pena
comprendente "l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
300.000" in base alla quale il legislatore delegato avrebbe avuto
soltanto la possibilità di graduare la quantità della pena, ma non
già quella di variarne la qualità scindendo l'arresto dall'ammenda ed
ottenendo così il risultato che alcune infrazioni, divenute
oblazionabili, fossero destinate a non comparire nel certificato
penale.
Accanto a questo primo dubbio di incostituzionalità riguardante
entrambe le imputazioni contestate all'imputata, il pretore ne
prospetta un secondo che si riferisce all'imputazione più grave
prevista dagli artt. 120 e 389, lett. a, del d.P.R. n. 547 del 1955.
Rileva in proposito che almeno per le contravvenzioni più gravi (e
tale, a suo avviso, dovrebbe considerarsi quella nella specie
contestata, punibile col massimo dell'ammenda) il legislatore delegato
avrebbe dovuto comminare la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda al fine di impedire che imprenditori che violano
ripetutamente le norme sulla prevenzione infortuni si sottraggano ad
ogni giudizio penale mediante l'oblazione delle contravvenzioni,
riuscendo così a conservare del tutto netto il proprio certificato
penale.
Riconosciuta così la non manifesta infondatezza e la rilevanza
delle indicate questioni, il pretore ha ordinato la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - L'eccesso di delega che l'ordinanza del pretore di Asti pone a
fondamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 389
del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è prospettato sotto un duplice
profilo: si afferma, in primo luogo che nell'art. 4 della legge di
delega 12 febbraio 1955, n. 51, sarebbe indicata una previsione unica
di pena comprendente l'arresto o l'ammenda, di tal che il legislatore
delegato non avrebbe potuto scindere la previsione riservando ad alcune
ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi quella
detentiva; si sostiene, in subordine, che quanto meno per le ipotesi
più gravi di reato - tra le quali ad avviso del pretore andrebbero
ricomprese le contravvenzioni punibili ai sensi dell'art. 389, lett. a
- il legislatore delegato avrebbe dovuto riprodurre la previsione
alternativa di pena (arresto o ammenda).
Rileva la Corte che la questione è infondata sotto entrambi i
profili sopra precisati.
2. - La questione trae evidentemente origine da una interpretazione
restrittiva assolutamente non giustificata né dalla lettera né dallo
spirito della legge di delega. Per rendersi conto dell'ampiezza di
tale delega è sufficiente por mente che a termini dell'art. 1 il
Governo era autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, norme
in cui dovevano essere stabiliti mezzi, metodi, condizioni e cautele
atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (art. 3).
L'art. 4, infine, - che è quello che viene in diretta
considerazione nel presente giudizio - disponeva che "per la violazione
delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere
stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non
superiore a lire 300.000".
Ora è di tutta evidenza che con quest'ultima norma il legislatore
delegante ha inteso fissare soltanto i limiti massimi delle sanzioni
penali relative alle violazioni delle emanande norme di prevenzione,
lasciando libero il legislatore delegato, entro i limiti suaccennati,
di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni
alla disciplina infortunistica dovessero ritenersi più o meno gravi e
quale dovesse essere per le stesse la qualità e l'entità della pena
comminabile.
Un eccesso dai limiti della delegazione vi sarebbe stato se nella
formazione del testo delegato il Governo avesse superato i massimi
dell'arresto o dell'ammenda stabiliti nell'art. 4, ma è certo da
escludere che l'ambito del potere assegnatogli sia stato valicato per
avere operato una scelta (discrezionale ed incensurabile in questa
sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualità
e della misura delle sanzioni ad esse relative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente "norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro" sollevata dal pretore di
Asti con ordinanza 7 marzo 1973, in relazione all'art. 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 51, contenente "delega al potere esecutivo ad emanare
norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e
di igiene del lavoro", in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte