Sentenza n. 116/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 24legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1977 dal tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di
Chierichini Augusto, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20
luglio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento nel
procedimento penale, condotto con rito sommario, a carico di
Chierichini Augusto, imputato di omicidio colposo in danno di Porto
Francesco, la moglie e la figlia minore di quest'ultimo, con istanza 22
dicembre 1976 diretta al presidente del tribunale di Roma, 3ª sezione
penale, chiedevano la liquidazione di una somma, a titolo di
provvisionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nei confronti di De Santis Teresa e s.p.a. MEIE, delle quali
domandavano la citazione, quali responsabili civili, nella rispettiva
qualità di proprietaria e di società assicuratrice dell'autovettura
investitrice che aveva cagionato la morte del Porto Francesco.
Con ordinanza emessa l'11 marzo 1977, il tribunale ha rilevato che
alla proponibilità della richiesta avanzata dalle parti civili, osta
l'attuale disposto dell'art. 108 del codice di procedura penale, il
quale non prevede la citazione del responsabile civile durante la fase
degli atti preliminari al dibattimento, qualora il procedimento sia
stato condotto con istruzione sommaria.
Consegue da ciò, ad avviso del tribunale, che durante detta fase
il danneggiato resta privo di tutela, e questa limitazione s'appalesa
ancor più ingiustificata ove si consideri che il citato art. 24 della
legge n. 990 del 1969 consente al danneggiato di chiedere la
provvisionale durante tutto il corso del giudizio di primo grado.
Dopo aver osservato che, nel caso in esame, ricorrono quelle stesse
ragioni che, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, hanno
indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità
dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consentiva la citazione del responsabile civile nel corso
dell'istruttoria sommaria (sentenza n. 14 del 1976), il tribunale ha
sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante ai fini della decisione
sulla istanza avanzata dalle parti civili, e non manifestamente
infondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase
degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti condotti con rito
sommario, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si
chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.
L'ordinanza, dopo le comunicazioni e notificazioni di rito, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del
20 luglio 1977.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti
preliminari al giudizio nei procedimenti condotti con istruzione
sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si
richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi
dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti. Il che, ad avviso del giudice a
quo, si risolve in una violazione dell'art. 24 della Costituzione,
rimanendo, durante tale fase, privo di tutela il diritto del
danneggiato all'assegnazione della somma anzidetta.
2. - La questione è fondata.
L'art. 108 cit., nel suo primo comma, prevede che nel procedimento
con istruzione formale la citazione del responsabile civile debba
essere fatta "al più tardi" per il dibattimento fissato per la prima
volta, con ciò stesso consentendo tale citazione ancor prima, e cioè
nel corso della istruzione e degli atti preliminari al giudizio; mentre
prescrive che negli altri procedimenti la citazione possa essere fatta
solo per il dibattimento. La Corte, però, con sentenza n. 14 del 1976,
di detta norma ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella
parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la
citazione del responsabile civile nei cui confronti si chieda la
provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Ed a
tale pronuncia è pervenuta osservando che l'impossibilità per il
danneggiato di chiedere la provvisionale contro l'assicuratore durante
il corso dell'istruzione sommaria, oltre a concretare una disparità di
trattamento rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione
formale (durante la quale la predetta richiesta è, invece,
ammissibile), si risolve in una violazione dell'art. 24 della
Costituzione, rimanendo, durante il corso dell'istruzione sommaria,
privo di tutela il diritto del danneggiato ad ottenere la pronuncia di
cui all'art. 24 della citata legge del 1969.
Rileva, giustamente, il giudice a quo che nella questione ora
sottoposta all'esame della Corte ricorrono quelle stesse ragioni che,
con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, furono poste a
base della sentenza n. 14 del 1976. Ed invero, mentre nei procedimenti
con istruzione formale la citazione in parola, come già ricordato,
può essere fatta tanto nel corso dell'istruzione, quanto nella fase
degli atti preliminari al giudizio, e al più tardi per il dibattimento
fissato per la prima volta, in quelli con istruzione sommaria la
medesima citazione può, oltre che per il dibattimento, essere
egualmente fatta, per effetto della richiamata sentenza, nel corso
dell'istruzione, ma non, invece, nella fase intermedia degli atti
preliminari: differenza, questa, che non appare fondata su alcuna
plausibile ragione, e che concreta la denunciata violazione del
precetto costituzionale.
Va, in conseguenza, dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale anche nella
parte in cui, per i procedimenti con istruzione sommaria, non consente,
durante la fase degli atti preliminari al giudizio, la citazione del
responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di
cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Con il che, ai fini che si
considerano, la equiparazione dei due tipi di procedimento può ora
dirsi completa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente,
durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che
siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del
responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di
una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge
24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo deila Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte