Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), degli artt. 42, 46,

56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in

materia di accertamento di imposte sul reddito) e degli artt. 16-19 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del

contenzioso tributario) promossi con le ordinanze emesse il 5 febbraio

1982 dal Tribunale di Mantova, il 2 dicembre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pistoia, il 19 maggio 1982 dal Giudice

istruttore del Tribunale di Lucca, il 31 maggio 1982 dal Tribunale di

Lucca, il 30 settembre 1982 dal Tribunale di Vigevano e il 15 ottobre

1982 dal Tribunale di Trani, rispettivamente iscritte ai nn. 301, 567,

716, 728, 811 e 815 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982 e n. 4

del 5 gennaio 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia,

con ordinanza emessa il 2 dicembre 1981, ha impugnato l'art. 43 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "per la parte in cui non prevede

l'intervento del fallito nelle controversie tributarie dalle quali può

dipendere una imputazione di natura penale a suo carico, in relazione

all'art. 24 della Costituzione"; che il Tribunale di Mantova, con

ordinanza del 5 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per

pretesa violazione dell'art. 24 Cost., "nei limiti in cui non prevede

che l'avviso di accertamento sia, in ogni oaso, notificato a colui che

dalla definitività del provvedimento avrà a subire le sanzioni penali

ivi stabilite"; che il giudice istruttore presso il Tribunale di Lucca

ed il Tribunale stesso hanno impugnato a loro volta - con ordinanze

rispettivamente emesse il 19 e il 31 maggio 1982 - l'art. 42, primo

comma, del d.P.R. n. 600 del '73, in riferimento agli artt. 24 cpv. e

27 Cost., essendo gli imputati nei giudizi a quibus "chiamati a

rispondere di un reato, senza avere avuto la possibilità di

contestarne il presupposto in sede di contenzioso amministrativo"; che

il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 30 settembre 1982 ha

ipotizzato del pari un contrasto fra l'art. 24 cpv. Cost. e gli artt.

42, 56, sesto comma, e 61 del d.P.R. n. 600 del '73, dal momento che

dalla definitività dell'accertamento tributario discenderebbero -

nella specie - responsabilità penali nei confronti di chi, per difetto

di notificazione, non era stato in grado di ricorrere contro

l'accertamento medesimo; che, infine, il Tribunale di Trani, con

ordinanza del 15 ottobre 1982, ha coinvolto nell'impugnativa, sollevata

in riferimento agli artt. 24 cpv. e 27 Cost., sia gli artt. 42, 46,

56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del predetto d.P.R. n. 600,

sia gli artt. 16-19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

e che in tali giudizi nessuno si è costituito, mentre il

Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento,

concludendo nel senso dell'inammissibilità o comunque della non

fondatezza, quanto al solo giudizio instaurato dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pistoia.

Considerato che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi

con unica ordinanza, poiché in tutti i casi in esame si tratta di

accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria e divenuti

definitivi per omessa impugnazione, da parte dei curatori dei

rispettivi fallimenti; sicché tutte le ordinanze di rimessione

lamentano che, in tali circostanze, gli accertamenti incidano sulle

responsabilità penali dei falliti (o dell'amministratore della

società in questione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di

Vigevano), ai quali non erano stati notificati - per effetto degli

artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 42 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 - i corrispondenti avvisi;

considerato, per altro, che con la sentenza n. 88 del 1982 questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e

21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 "nella parte in cui

prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,

divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei

procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi

tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che le

norme denunziate, indipendentemente dalle richieste pronunce di

annullamento, non si prestano più a ricevere le applicazioni

ipotizzate e censurate dai giudici a quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento

all'art. 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo

grado di Pistoia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in

riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Mantova, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost.,

sollevata dal Tribunale di Lucca e dal giudice istruttore presso il

Tribunale stesso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

d) degli artt. 42,56, sesto comma, e 61, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.,

sollevata dal Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

e) degli artt. 42,46,56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 16- 19 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n.636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

27 Cost., sollevata dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costhuzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte