Ordinanza n. 116/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 187Codice di procedura civile
- art. 48r.d. 12/1941
- art. 187r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 R.D. 30
gennaio 1941, n. 12 e art. 187 codice procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal G. I. del tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra ditta F.lli Mazzoni e Ditta
Ventura, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze,
dovendo rimettere le parti davanti al collegio in base all'art. 187
c.p.c., ha impugnato la norma stessa nonché l'art. 48 del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio giudicante"), in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che infatti - secondo l'ordinanza
indicata in epigrafe - "tutte le norme che prevedono l'istituto del
collegio decidente" (anziché "l'istituto del giudice monocratico") "nel
giudizio di primo grado e di merito" sarebbero viziate per
irragionevolezza e per violazione della "garanzia giurisdizionale";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari "inammissibili
o non fondate" le impugnative predette.
Considerato che il giudice a quo non è chiamato ad applicare
l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma deve soltanto "rimettere
le parti al collegio", qualunque ne sia la composizione; che, d'altra
parte, il giudice stesso non propone vere e proprie censure di
legittimità costituzionale, neanche per quanto riguarda l'art. 187
c.p.c.: ma si limita a sostenere l'opportunità di "riservare le
manifeste garanzie del collegio solo a giudizi non di merito oppure
d'impugnazione", onde evitare ingiustificati ritardi quanto alla durata
dei procedimenti; che, anzi, il dichiarato scopo dell'ordinanza in
esame consiste nel realizzare la riforma di "alcune fasi del vigente
processo civile, contrarie alla sua efficienza e, quindi, molto
antiquate": sicché il solo possibile destinatario di simili richieste
è rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 187 del codice di procedura
civile e 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di
Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORA SANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte