Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 549/1995
  • art. 5legge 549/1995
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R.

23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza

emessa il 19 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17

giugno 1997) dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale

a carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 463 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 nel corso di

un giudizio penale, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 334

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in

cui non prevede un sindacato giurisdizionale sulla valutazione

operata dalla pubblica amministrazione in merito alla definizione

amministrativa del reato previsto dall'art. 282 dello stesso testo

unico;

che la disposizione denunciata disciplina la estinzione dei

delitti di contrabbando punibili con la sola multa, prevedendo che

l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui

il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma da essa

determinata non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del

tributo, e stabilendo che il pagamento estingue il reato;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma non precisa i

presupposti per l'ammissione alla estinzione amministrativa dei

reati, sicché l'applicazione della sanzione penale resterebbe

affidata alla discrezionalità dell'amministrazione, senza alcun

controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere;

che questa disciplina violerebbe i principi di parità di

trattamento (art. 3 Cost.), di legalità della pena (art. 25, secondo

comma, Cost.), di tutela dei diritti e degli interessi legittimi

contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);

che il giudice rimettente ritiene la soluzione del dubbio di

legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che

deve emettere, giacché l'imputato non è stato ammesso alla

definizione amministrativa della violazione doganale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione ed in una successiva

memoria, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza o, in subordine, infondata, essendo già stata dichiarata

non fondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa

ad una norma di identico contenuto (sentenza n. 55 del 1969).

Considerato che non risulta adeguatamente motivata, né

apprezzabile, la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, giacché l'ordinanza di rimessione non enuncia in

alcun modo gli elementi di fatto e di diritto dai quali ha tratto

origine il giudizio principale e non indica il titolo del reato per

il quale si procede penalmente; né chiarisce se ricorrano le

condizioni per l'estinzione delle violazioni doganali costituenti

reato, secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 176, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 5 del d.P.R. 24 luglio

1996, n. 435, che prevedono una definizione amministrativa sul

presupposto della domanda presentata dall'interessato e senza

valutazione discrezionale della pubblica amministrazione;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n.

424 del 1996 e n. 219 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973,

n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25,

secondo comma, e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte