Corte costituzionale

Ordinanza n. 1163/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Sollazzo Rosario, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Castelli Carlo, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a

decidere su due reclami avanzati nei confronti di altrettanti

provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali

erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio

proposte dai condannati Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con

due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987, sollevato, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che

"anche" ai "detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia

negato il beneficio del permesso premiale";

e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione -

adottando la linea interpretativa seguita a proposito dei permessi

previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto

più riferibile ai permessi previsti dall'art. 30- ter della stessa

legge n. 354 del 1975, essendo stata per questi "ulteriormente

accentuata" dal legislatore la "struttura amministrativa" della

procedura - appare costante nel senso che il provvedimento,

pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso

il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di

sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in quanto "rientra

fra quelli volti a regolare la vita di relazione all'interno degli

stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad

incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del

rapporto instauratosi con l'inizio della esecuzione della pena", di

modo che il relativo procedimento si configura "come un procedimento

de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure

giurisdizionalizzate";

e che, pertanto, il tribunale di sorveglianza non è da

ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità

costituzionale nel corso di procedimenti del genere (cfr.,

anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87 del

1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte