Sentenza n. 117/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo
comma, del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1962 dal Pretore di
Molfetta nel procedimento penale a carico di Minervini Ignazio,
iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa all'udienza del 3 dicembre 1962 nel
procedimento penale a carico di Minervini Ignazio, il Pretore di
Molfetta, ritenendone la rilevanza ai fini del predetto procedimento,
ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
(considerata non manifestamente infondata) dell'art. 82, secondo comma,
del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per
incompatibilità con gli artt. 27, secondo comma, e 102, primo comma,
della Costituzione.
Con riferimento ai casi di tumulti, disordini, o pericoli, nel
corso di pubblici spettacoli in cui l'autorità di pubblica sicurezza
abbia dovuto disporre, ai sensi del primo comma del citato art. 82, la
soppressione o cessazione dello spettacolo o lo sgombero del locale, la
disposizione impugnata statuisce che, qualora il disordine che diede
causa al provvedimento, sia avvenuto "per colpa di chi dà o fa dare lo
spettacolo", "gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia
restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso".
Ritiene il Pretore che, quando il disordine consegua (come nel
caso) alla violazione di una norma penale, l'anzidetto potere (cui
"difficilmente" potrebbe riconoscersi natura "meramente cautelare")
"può apparire in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, che vieta di considerare colpevole l'imputato sino alla
condanna definitiva". E aggiunge che, a prescindere da ciò, esso dà
luogo a un sommario giudizio di responsabilità per inadempienze del
rapporto contrattuale sussistente tra titolare del locale e spettatori:
il che "può apparire in contrasto con l'art. 102, primo comma, della
Costituzione".
Osserva poi il Pretore che "la tutela dell'ordine pubblico, a cui
è diretta la norma in discussione, potrebbe anche ritenersi
sufficientemente assicurata dai poteri attribuiti all'autorità di p.s.
col primo comma dell'art. 82 del citato R.D.", mentre per quanto
concerne la soluzione dei contrasti privatistici tra spettatori e
titolare del locale sarebbe sufficiente l'esplicazione da parte
dell'autorità di p. s. dei poteri di bonaria composizione previsti
dall'art. 1 del T.U. e dall'art. 6 del regolamento.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 14 dicembre 1962; comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento l'11 dicembre 1962; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
26 gennaio 1963, n. 24.
Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il
quale nell'atto d'intervento depositato il 3 gennaio 1963 osservava con
riferimento al primo dei due profili sotto cui la questione di
legittimità costituzionale è stata prospettata, che "la valutazione
che l'ufficiale o l'agente di polizia fa circa la colpa nella
determinazione del disordine non ha alcuna rilevanza agli effetti
penali"(l'unica cui ha riguardo l'art. 27 della Costituzione), ma solo
a quelli della restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori,
rimanendo il giudice penale pienamente libero nell'accertamento dei
fatti contravvenzionali contemplati dall'art. 82. Con riferimento al
secondo profilo l'Avvocatura dello Stato osserva poi che la funzione
della disposizione impugnata è quella di "prevenire più gravi
turbative dell'ordine pubblico": quello previsto dalla norma è un
provvedimento amministrativo e non un atto giurisdizionale, ed è
soggetto a tutti i controlli di legittimità propri dei provvedimenti
amministrativi: pertanto l'art. 102 della Costituzione è fuori causa. Considerato in diritto :
Entrambi i profili sotto i quali il Pretore di Molfetta ha
sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 82 del T.U. di pubblica sicurezza appaiono privi di
fondamento.
Esattamente l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al primo di
essi, osserva che l'art. 27, secondo comma, della Costituzione è fuori
causa, giacché, mentre questo esclude che la sottoposizione a un
procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reità,
nessuna presunzione di reità è alla base del provvedimento
amministrativo previsto dalla disposizione impugnata.
La norma della cui legittimità si discute si limita a conferire,
infatti, ai funzionari di pubblica sicurezza il potere di ordinare
all'impresario la restituzione agli spettatori del prezzo d'ingresso,
quando uno spettacolo a pagamento non abbia potuto aver luogo o sia
stato sospeso in relazione a disordini cui i funzionari stessi
ritengono che l'impresario o il personale addetto allo spettacolo,
abbiano contribuito a dare, colpevolmente, causa.
Come la stessa ordinanza di rimessione ammette, il provvedimento
consentito dal secondo comma dell'art. 82 del T.U. di pubblica
sicurezza ha la sua ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine
pubblico (e non - come è proprio della giurisdizione in disinteressate
e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico). Esso non ha
poi la sua giustificazione nell'assoggettamento del destinatario a un
procedimento penale, e neanche in un accertamento, sia pure meramente
delibativo, di una qualche sua responsabilità penale. Si tenga, tra
l'altro, presente che il provvedimento è ammesso non solo quando i
funzionari di pubblica sicurezza ritengano sussistente una qualche
"colpa" di chi "fa dare" lo spettacolo, ma anche quando ritengano
sussistente una qualche "colpa" di chi lo "dà": onde chi "fa dare" lo
spettacolo - e cioè l'impresario - può essere obbligato alla
restituzione del prezzo d'ingresso anche quando il funzionario di
polizia non attribuisca a lui personalmente alcuna responsabilità
degli inconvenienti verificatisi. La giustificazione del provvedimento
risiede cioè in una valutazione assolutamente autonoma, compiuta sul
piano amministrativo, o in vista di una misura di carattere puramente
amministrativo, da parte dell'autorità amministrativa, circa la
sussistenza di elementi di colpa, non decisivi sul piano penalistico, a
carico dell'impresario o di altri di cui egli debba rispondere. Il
provvedimento non muove perciò da una presunzione di colpevolezza
penale, e tanto meno da una presunzione di reità del soggetto
obbligato, né comporta conseguenze nel campo del diritto penale e
degli status di diritto penale.
Si tratta, poi di un atto indubbiamente soggetto, sia sotto il
profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo
dei presupposti di fatto e di diritto, alla disciplina e ai controlli
amministrativi e giurisdizionali (in sede civile, penale e
amministrativa) comuni agli altri provvedimenti dell'autorità di
pubblica sicurezza.
Quanto si è detto, particolarmente circa la funzione che il
provvedimento è chiamato ad assolvere, la quale non ha nulla in comune
con la funzione giurisdizionale, è sufficiente anche ai fini della
dimostrazione dell'assoluta estraneità del potere previsto dal secondo
comma dell'art. 82 del T.U. di pubblica sicurezza rispetto alla materia
regolata dall'art. 102, primo comma, della Costituzione, che riserva in
via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione
giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe relativa alla legittimità costituzionale
dell'articolo 82, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt.
27, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte