Sentenza n. 117/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2
aprile 1970 dal pretore di Volterra nel procedimento penale a carico di
Lippi Roberto, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15
luglio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Lippi Roberto,
imputato del delitto di emissione di assegni a vuoto, il difensore
chiedeva che il pretore di Volterra, dato atto della connessione
esistente con altro procedimento per bancarotta semplice pendente
presso il pretore di Livorno, dichiarasse la propria incompetenza,
oppure, qualora non si ritenesse vincolato a procedere in tal senso,
sollevasse questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 50
c.p.p., in riferimento all'articolo 25, primo comma, della
Costituzione.
Il giudice a quo, ritenuto che la disposizione indicata dalla
difesa fosse operante solo nella fase istruttoria e che in quella
dibattimentale trovassero applicazione, in via analogica, gli artt. 413
e 439 c.p.p., osservava che dette norme gli avrebbero consentito di
valutare discrezionalmente l'opportunità di rimettere gli atti del
procedimento al giudice competente per il reato più grave, senza che
avesse luogo un automatico spostamento di competenza, ravvisando quindi
un contrasto tra la normativa in esame ed il principio costituzionale
del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma,
della Costituzione).
Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di intervento del 30 giugno 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione proposta.
La difesa dello Stato premette che la questione sollevata, solo
formalmente riferita all'art. 439 c.p.p., concerne nella sostanza
l'istituto della connessione dei procedimenti ed il conseguente potere
del giudice di valutare se la riunione degli stessi sia opportuna sotto
il profilo della speditezza processuale, per il dubbio che siffatta
facoltà di apprezzamento violi il principio costituzionale del giudice
naturale.
Rileva quindi l'Avvocatura generale che la Corte costituzionale con
la sentenza n. 130 del 1963, nell'escludere il contrasto tra le norme
che disciplinano l'istituto della connessione ed il principio del
giudice naturale, ha posto in risalto che il potere di apprezzamento
attribuito al giudice perché concili l'esigenza di evitare la
cognizione distinta dei procedimenti con il criterio della speditezza
processuale, non è un potere svincolato da limiti, perché esso è
esercitabile nei soli casi regolati dalla legge, e non dà luogo ad una
scelta insindacabile. Insegnamento ribadito dalla stessa Corte in
successive decisioni, nelle quali ha riconosciuto la legittimità
costituzionale degli spostamenti di competenza conseguenti a
provvedimenti regolati da precise disposizioni e non insindacabili
(sentenza n. 117 del 1968). Considerato in diritto :
Il pretore di Volterra, di fronte a una istanza per la riunione di
due procedimenti a carico dello stesso imputato, uno dei quali pendente
davanti altro giudice, si domanda se l'articolo 439 c.p.p. non
contrasti col dettato dell'art. 25, primo comma, della Costituzione,
nella misura in cui attribuirebbe al giudice del dibattimento il potere
di disporre la riunione di processi pendenti innanzi giudici diversi,
determinando così lo spostamento della competenza per territorio, in
violazione del principio secondo cui nessuno può essere distolto dal
suo giudice naturale.
Non si vede come la questione, se limitata al solo art. 439
c.p.p., potrebbe aver rilevanza nel caso, posto che si trattava di due
procedimenti davanti a giudici diversi, uno dei quali processi
(bancarotta semplice) era in fase istruttoria e l'altro (emissione
continuata di assegni a vuoto) era in fase dibattimentale, talché
l'istanza di riunione sarebbe stata improponibile, secondo la comune
giurisprudenza.
Ma poiché l'ordinanza fa riferimento sostanziale agli articoli 413
c.p.p., 45 e seguenti stesso codice, investendo l'intero problema della
competenza per connessione, è necessario scendere all'esame del
merito.
La connessione è un criterio razionale per determinare la
competenza, nei casi espressamente indicati dalla legge. Di vero il
simultaneus processus, sempre nelle ipotesi previste dal codice di
procedura penale, giova alla speditezza dei giudizi, al miglior
accertamento dei fatti, alla coerenza delle decisioni, all'interesse
delle parti e in modo particolare a quello dell'imputato.
Con diverse sentenze (n. 130 dell'anno 1963, n. 1 dell'anno 1965,
n. 15 dell'anno 1970, n. 139 dell'anno 1971) questa Corte ha rilevato
che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza
sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi
posti in giuoco dal processo.
Il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo
comma dell'art. 25 Cost., è rispettato allorché l'organo giudicante
sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta
violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di
spostamenti di competenza da un giudice a uno diverso, purché
anch'esso precostituito, allorché tali spostamenti siano necessari per
assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale
dell'indipendenza ed imparzialità, o quello dell'ordine e coerenza
nella decisione di cause fra loro connesse.
Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla
connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da
altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito.
Arbitrio e violazione del principio del giudice naturale ci
sarebbero se il giudice potesse disporre la riunione dei giudizi fuori
dei casi indicati negli artt. 45 e 413 c.p.p.; se egli non avesse
obbligo di motivare; se le parti non potessero discutere, presentando
istanze e conclusioni.
Un margine di relativa discrezionalità nell'accertare la
sussistenza delle condizioni volute dalla legge è inseparabilmente
connesso all'esercizio del potere-dovere d'interpretazione proprio del
giudice, ma si tratta di una discrezionalità regolata, razionalmente
indispensabile e del tutto legittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore
di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte