Sentenza n. 117/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10d.P.R. 20/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul
trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con
ordinanza emessa il 15 gennaio 1973 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Coliola Mario ed altri e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 83 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 2 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da alcuni pensionati
dell'Amministrazione statale nei confronti dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, al fine di ottenere il riconoscimento del
loro diritto alla pensione di vecchiaia per il servizio prestato alle
dipendenze della Marina militare, in qualità di operai permanenti, il
tribunale di La Spezia, con ordinanza del 21 agosto 1970, sollevava
questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel
secondo e nel terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n.
20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in relazione all'art.
50 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello
Stato).
Secondo detta ordinanza, le due disposizioni denunziate (secondo e
terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 20 del 1956) - avendo,
rispettivamente, statuito il subentro dello Stato nei diritti dei
salariati alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie ed il
riconoscimento del diritto alla pensione già maturata a favore dei
salariati in servizio, soltanto durante il periodo di prestazione del
medesimo - violerebbero il principio di eguaglianza per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina
contenuta nell'art. 50 della successiva legge 5 marzo 1961, che
consentirebbe, invece, ai salariati, assunti in servizio dopo la sua
entrata in vigore, di fruire delle due pensioni.
Dinanzi a questa Corte si costituivano i signori Agostino Bordone,
Luigi Viola, Alberto Lorenzetti e Luigi Grande, attori nel giudizio a
quo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Interveniva il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza
della questione.
La difesa dei pensionati, nel chiedere la dichiarazione di
illegittimità delle norme denunziate, affermava che la citata legge n.
90 del 1961, anche in relazione all'art. 20 della legge n. 376 del
1951, determinerebbe una ingiustificata sperequazione tra salariati,
dei quali soltanto alcuni conserverebbero il trattamento di pensione
dell'INPS.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale domandava che si
provvedesse come di giustizia, sulla sollevata questione, deducendo,
per altro, l'indeterminatezza dei motivi posti a base dell'ordinanza di
rimessione e faceva presente che analoga doglianza delle stesse
disposizioni sarebbe già stata disattesa con sentenza n. 29 del 1964
di questa Corte.
La Corte, con ordinanza n. 99 del 10 maggio 1972, restituiva gli
atti al giudice a quo per una più puntuale definizione del giudizio di
costituzionalità, non essendo stato sufficientemente formulato e
definito l'oggetto della sollevata questione.
Il tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15 gennaio 1973, a
parziale modifica della precedente ordinanza, ribadiva che l'oggetto
del giudizio di costituzionalità riguardava l'art. 10, secondo e terzo
comma, del citato d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, per violazione
dell'art. 3 Cost., e precisava che l'ingiustificata disparità di
trattamento si poneva non in relazione all'art. 50 della legge 5 marzo
1961, n. 90, bensì all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376.
A seguito di che dinanzi a questa Corte si è ora costituito
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che, pur insistendo
perché si provveda come di giustizia, deduce che neppure la seconda
ordinanza di rimessione contiene elementi nuovi rispetto alla questione
già decisa con l'anzidetta sentenza n. 29 del 1964 di questa Corte e
che, attesa la diversità delle due situazioni normative poste a
confronto dal tribunale, sarebbe da escludere la violazione del
principio di eguaglianza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che la questione sia
dichiarata infondata.
Premesso che il tribunale si sarebbe limitato a rettificare un
errato riferimento legislativo senza modificare la motivazione
dell'ordinanza, lasciando ancora indeterminato l'oggetto del giudizio
di costituzionalità, anche l'Avvocatura esclude che, stante la
diversità delle due situazioni normative sopra indicate, possa
ritenersi violato il principio di eguaglianza.
Osserva, poi, che il d.P.R. n. 20 del 1956 - accentuando il
progressivo passaggio degli operai permanenti dal regime
dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria a quello del trattamento
previdenziale statale - ha per essi elevato la ritenuta in conto
entrate tesoro alla misura (6%) vigente per gli impiegati dello Stato
e, nel contempo, ha posto a completo carico dello Stato i contributi
per l'assicurazione generale obbligatoria, anche per la parte che, in
regime di doppia contribuzione alle due forme di previdenza, sarebbe
stata dovuta dagli operai (art. 8). Ciò al fine di evitare che il
lavoratore rimanesse senza pensione, nel caso in cui non maturasse
quella statale.
Senonché, una volta sorto il diritto alla pensione statale, per la
quale sarebbe valutato tutto il periodo lavorativo trascorso
dall'operaio alle dipendenze dello Stato, era lecito, secondo
l'Avvocatura, che la norma denunziata escludesse il duplice trattamento
di quiescenza, in conformità ai principi della vigente legislazione
previdenziale - posti a base anche della citata sentenza n. 29 del 1964
- i quali escludono che il lavoratore statale possa conseguire, per una
stessa attività, un duplice trattamento di quiescenza.
Con atto depositato il 21 novembre scorso si sono costituiti fuori
termine Primo De Antoni, Ettore Drovandi e Francesco Venturini,
chiedendo che la disposizione denunciata sia dichiarata illegittima. Considerato in diritto :
1. - La questione che, con il presente giudizio, viene sottoposta
all'esame di questa Corte, fu già sollevata dal tribunale di La
Spezia, con ordinanza 21 agosto 1970: non ravvisandovi, allora, una
sufficiente delimitazione del profilo di costituzionalità, la Corte
disponeva (ord. n. 99 del 1972) la restituzione degli atti al giudice a
quo, il quale, con successiva ordinanza 15 gennaio 1973, ha ritenuto di
poter dare una più puntuale definizione all'oggetto della questione
stessa, sia pure limitandosi a richiamare un'altra disposizione
legislativa.
L'attuale giudizio, traendo origine dalla seconda ordinanza di
rimessione, è autonomo rispetto a quello cui diede luogo la precedente
ordinanza, per quanto attiene all'osservanza delle formalità previste
dalla legge, ai fini della sua ritualità. Ne consegue che la
costituzione, con atto in data 21 novembre 1973, di Primo De Antoni e
di altri salariati (rimasti estranei anche al precedente giudizio di
legittimità) deve considerarsi inammissibile, perché avvenuta fuori
dei termini perentori di venti giorni (artt. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2
maggio 1973, n. 112) dell'ordinanza di rimessione.
2. - Sono state denunziate a questa Corte, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, le norme contenute nel secondo e terzo comma
dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, sul trattamento di
quiescenza del personale statale, che prevedono il subentro dello Stato
nei diritti dei salariati di ruolo alle pensione relativa alle
assicurazioni obbligatorie (INPS).
Si assume l'ingiustificata disparità di trattamento di tali
salariati rispetto a quelli inquadrati nei ruoli in forza della legge 5
marzo 1961, n. 90, che sarebbero ammessi a fruire della suddetta
pensione, congiuntamente alla pensione statale.
La questione, riguardante il diverso trattamento, nella pensione
INPS, tra salariati statali pensionati non può dirsi, contrariamente a
quanto asserisce la difesa dell'Istituto, analoga a quella decisa con
sentenza n. 29 del 1964 di questa Corte, concernente, invece, la
duplice diversità, nel godimento della pensione, tra salariati in
servizio e a riposo, e tra salariati dello Stato e gli altri
lavoratori.
Neppure è da condividere la tesi dell'Avvocatura che, pur dopo la
seconda ordinanza di rimessione, resti indeterminato l'oggetto del
giudizio.
Infatti, la più favorevole disciplina per i salariati meno anziani
nei ruoli, per quanto all'inizio non compiutamente indicata, può, sia
pure indirettamente, ricavarsi dal dato normativo ora richiamato dal
giudice a quo, il quale ha fatto menzione dell'art. 20 della legge 5
giugno 1951, n. 376, che esclude l'obbligo dell'INPS di rimborsare allo
Stato i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia
per il periodo di servizio riscattato dai dipendenti statali immessi
nei ruoli organici.
Per i salariati immessi nei ruoli in base alla legge n. 90 del
1961, non esiste una disposizione corrispondente a quelle denunziate
sul subentro dello Stato nelle pensioni INPS.
Il diritto alla duplice pensione (statale e INPS) in favore di
quest'ultima categoria di salariati trova conferma nella pratica
attuazione della normativa vigente in tema di pensioni del personale
salariato statale: ciò si desume pure da una circolare del Ministero
della difesa (n. 1670/D.G. del 10 marzo 1966), che, anzi, al fine di
comprendere nel beneficio del cumulo delle due pensioni un più ampio
numero di operai dello Stato, ha, tra l'altro, assunto quale indice
temporale del collocamento nei ruoli, non la data di entrata in vigore
della citata legge n. 90, bensì quelle successive dei decreti di
nomina dei singoli dipendenti, di volta in volta diverse.
Del tutto differente è la situazione dei salariati già inquadrati
nei ruoli prima della legge del 1961, che non sono stati ammessi a
conservare la pensione INPS, proprio perché soltanto nei loro
confronti mantengono piena operatività le norme denunziate, relative
al subentro dello Stato nei diritti a tale pensione.
3. - Ad avviso della Corte, codesta differenza di disciplina
integra una ingiustificata disparità di trattamento.
Sono sostanzialmente identiche o comunque assimilabili le posizioni
di fatto e giuridiche delle dette due categorie di salariati di ruolo
dello Stato, e l'unico dato sul quale ci si basa per il differente
trattamento legislativo consiste nel diverso momento di assunzione nei
ruoli.
Ora, tale riferimento, puramente temporale, non può dirsi
razionalmente sufficiente a fare apparire giustificata la normativa
oggetto di denunzia.
In relazione alla legge n. 90 del 1961 è, invero, riscontrabile un
indirizzo interpretativo, confermato dalla prassi amministrativa,
inteso ad estendere l'applicabilità delle relative norme anche ai
salariati immessi nei ruoli in date successive all'entrata in vigore
della legge stessa.
Ciò denunzia un favore nei confronti di detti salariati che non
può non riflettersi anche nei confronti di quelli trovantisi - come si
è detto - nella stessa posizione di fatto e giuridica e però assunti
in ruolo prima del 1961. Pure per costoro ricorrono, infatti, le
medesime ragioni che hanno consigliato il legislatore ad adottare la
più recente disciplina ed hanno consentito la ricordata
interpretazione estensiva.
E, in conclusione, non si può non pervenire all'illegittimità
costituzionale delle norme denunziate, limitatamente, come è ovvio,
alla specifica ipotesi de qua.
Dato che risulta in contrasto con il principio di uguaglianza solo
quella parte della normativa che attiene al divieto di cumulo tra la
pensione a carico dello Stato e quella relativa alle assicurazioni
obbligatorie, del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 20 del 1956
risulta costituzionalmente illegittimo il punto il quale reca che il
disposto del secondo comma si applica a partire dalla data di
cessazione dal servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi
secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul
trattamento di quiescenza del personale statale), nella parte in cui
nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente
all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo
di cessazione dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei
diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione
o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio
1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati
anche per la pensione statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte