Sentenza n. 117/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio
1973 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Servidori
Roberto ed altro, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24
ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento
civile promosso dall'INAM contro Servidori Roberto ed altro, il pretore
di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma
secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le
persone nei confronti delle quali non è ammessa la surroga, il coniuge
dell'assicurato.
Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che
l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità
relativa a danni causati dalla moglie del convenuto.
Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione
della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata
costituzione di parti. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha
sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del
secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla
il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa
azione in surrogazione.
La questione è fondata.
L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel
primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di
dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato "dai figli,
dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici".
Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione
viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della
surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato,
rendendo priva di effetti la copertura del rischio.
È di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la
surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge
dell'assicurato, che, invece, non è contemplato fra le persone nei
confronti delle quali la surrogazione non è ammessa e, trattandosi di
norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso
una interpretazione estensiva.
Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di
trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati
nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale
motivazione nei lavori preparatori.
Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma
secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le
persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il
coniuge dell'assicurato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte