Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1977

Altra decisione · depositata il 09/06/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre

1973 dal tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra

Silvio e Luigi Romano contro l'INAIL, iscritta al n. 87 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 89 del 3 aprile 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL e il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 il tribunale di

Pavia ha sollevato, in riferimento all'art. 1 13 Cost., questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.c., nella

parte in cui sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale

concernente materia previdenziale ed assistenziale nel caso di inutile

decorso del termine fissato dalle relative leggi speciali in tema di

procedimenti amministrativi.

Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza è entrata in

vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha abrogato l'art. 460

c.p.c. introducendo in luogo della improponibilità della domanda una

temporanea improcedibilità della stessa (artt. 443 c.p.c. e 148 disp.

att., nel nuovo testo vigente);

che la citata legge 533 del 1973 ha dettato una nuova

regolamentazione della materia con disposizioni ora ritenute

univocamente applicabili anche ai giudizi pendenti al momento

dell'entrata in vigore della legge stessa (artt. 20 ed 8 della

medesima);

che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

s'impone la necessità che il giudice a quo riesamini, alla stregua

dello jus superveniens, la rilevanza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Pavia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte