Sentenza n. 117/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro) e dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta
al n. 857 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1984 dal Pretore di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Marinangeli Gino e l'INAIL iscritta al
n. 1078 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Schivalocchi Faustino e l'INAIL
iscritta al n. 1153 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Tremendi Francesco, dell'INAIL e
di Schivalocchi Faustino;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi gli avv.ti Franco Agostini per Tremendi Francesco e Antonino
Catania per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 7 marzo 1984
(R.O. n. 857 del 1984) nel procedimento civile tra Tremendi Francesco e
l'INAIL e 12 luglio 1984 (R.O. n. 1078 del 1984) nel procedimento
civile tra Marinangeli Gino e l'INAIL, i Pretori di Milano e di
Macerata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché
dell'art. 12 della l. 9 dicembre 1977 n. 903 limitatamente alle parole
"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".
Analoga questione, con riguardo solo a quest'ultima norma, è stata
sollevata dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio
1984 (R.O. n. 1153 del 1984), nel procedimento civile tra Schivalocchi
Faustino e l'INAIL.
Il dubbio di costituzionalità concerne, per la prima delle
impugnate disposizioni, la previsione che subordina, in caso di morte
della moglie per infortunio sul lavoro, la corresponsione della rendita
al marito superstite alla condizione che la sua attitudine al lavoro
sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, mentre, per la seconda
disposizione, la parte in cui la norma equipara il marito superstite
alla moglie superstite, solo se la morte della lavoratrice sia avvenuta
posteriormente all'entrata in vigore della legge.
La questione viene prospettata da tutte le ordinanze in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, mentre ulteriori dubbi vengono avanzati
dal Pretore di Milano in riferimento generico al successivo art. 29 e
dal Pretore di Macerata in riferimento agli artt. 37 e 38.
Il Pretore di Milano, nel reiterare la questione che in precedenza
era stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione (ordinanza
n. 344 del 1983), richiama - quanto all'art. 3 Cost. - il principio
emergente dalla sentenza della Corte n. 6 del 1980 secondo cui,
rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore con
l'estensione del trattamento al coniuge superstite, la situazione si
presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del
lavoratore pensionato o assicurato, sia questi il marito ovvero la
moglie.
Analoghe, sostanzialmente, le argomentazioni del Pretore di
Macerata il quale richiamando del pari la sentenza n. 6 del 1980,
osserva che l'art. 12 della l. n. 903/1977 e l'art. 85 del d.P.R. n.
1124/1965 confliggono con l'art. 3 della Costituzione, in quanto "la
donna ha diritto di vedersi riconoscere una rendita dall'INAIL in caso
di morte del marito a seguito di infortunio sul lavoro, senza alcuna
limitazione in ordine alle proprie condizioni fisiche, mentre uguale
diritto non compete al marito nella identica situazione e in ciò non
può non configurarsi una evidente disparità di trattamento e
manifesta disuguaglianza tra cittadini esclusivamente determinata dalla
diversità di sesso".
Dal canto suo, il Pretore di Brescia - ma unicamente per l'art. 12
legge n. 903/1977 - rileva che la norma violerebbe l'art. 3 Cost. che
prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza
distinzione di sesso.
2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 857 del 1984), si è costituito il
Tremendi, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini, il quale
deduce che la situazione della vedova del lavoratore deceduto per
infortunio si presenta assolutamente identica a quella del vedovo della
lavoratrice deceduta per la stessa causa e conclude chiedendo che venga
dichiarata costituzionalmente illegittima la norma denunciata.
Nel terzo giudizio (R.O. n. 1153 del 1984), si è costituito lo
Schivalocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani, il
quale, richiamati i principi della sentenza di questa Corte n. 6 del
1980, osserva che "la discriminazione che viene in esame nella specie
è assolutamente in funzione al sesso ed è pertanto vietata dall'art.
3 della Costituzione". E ciò tenuto anche conto che "le prestazioni
previdenziali hanno tutte quante la natura di erogazioni fatte
nell'interesse pubblico alla liberazione dal bisogno come mezzo per
garantire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici.
Effettivo godimento che, nel nostro ordinamento, non può e non deve
essere vanificato per ragioni inerenti esclusivamente al sesso". Di qui
la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'art. 12 legge n.
903.
In tutti i giudizi si è costituito l'INAIL rappresentato e difeso
dagli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Antonino Catania.
Nelle deduzioni riguardanti il giudizio di cui all'ordinanza del
Pretore di Milano la difesa dell'Ente, ricordato che già la Corte
costituzionale con ordinanza n. 344 del 1983 ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione per difetto di motivazione, prospetta
la non riproponibilità della questione stessa per effetto della
precedente declaratoria.
Sul merito, osserva che a far tempo dal 18 dicembre 1977, l'art. 85
del T.U. n. 1124/1965 non è più operante nella sua originaria
portata, bensì in quella ricavabile dall'art. 12 della legge 9
dicembre 1977 n. 903 entrata in vigore appunto il detto giorno.
Perciò, "in tale situazione, nella controversia di che trattasi,
promossa con ricorso del 16 ottobre 1980 ed ancora pendente alla data
del 7 marzo 1984 - epoca dell'ordinanza di rimessione - (e tuttora),
non poteva disquisirsi sul contenuto di una norma non più esistente,
secondo i termini nell'ordinanza stessa rappresentati, nel nostro
ordinamento e che non avrebbe più potuto essere applicata secondo
appunto quei termini".
In ogni caso l'INAIL rileva la conformità ai precetti
costituzionali delle disposizioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 e
dell'art. 12 della l. n. 903, anche in considerazione dei differenti
presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni
rispetto alla materia delle assicurazioni gestite dall'INPS, oggetto
della sentenza n. 6 del 1980 e conclusivamente chiede una declaratoria
di inammissibilità ovvero di infondatezza della proposta questione.
Argomentazioni in buona parte analoghe vengono svolte nelle
deduzioni prodotte per il secondo (ord. Pretore di Macerata) e terzo
(ord. Pretore di Brescia) giudizio.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione concernono questioni identiche o
comunque connesse. Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
formare oggetto di un'unica sentenza.
2.1 - Secondo due dei giudici a quibus (Pretore di Milano: ord. n.
857/1984; Pretore di Macerata: ord. n. 1078/1984) l'art. 85, comma
terzo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) relativo alla corresponsione di una rendita a
favore dei superstiti violerebbe segnatamente l'art. 3 della
Costituzione, oltre che i successivi artt. 29,37,38.
Dispone, infatti, la norma che - restando superstite della donna
lavoratrice il marito - la rendita in parola è a lui corrisposta sol
nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta
a meno di un terzo: il che - secondo le ordinanze - comporterebbe una
posizione deteriore del coniuge della infortunata deceduta a fronte di
una situazione assolutamente identica, conseguente al decesso di
lavoratore, assicurato o pensionato, sia questo l'uno o l'altro
coniuge. In tali sensi di ripiano dell'eguaglianza, di una identica
illegittimità resterebbe colpito anche l'art. 12 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), là dove le prestazioni ai superstiti, in materia
di infortuni sul lavoro, vengono sì parificate, e rese reversibili tra
coniugi, ma solo a far tempo dalla entrata in vigore di detta legge (e
non quindi anche per eventi - così nella fattispecie all'esame -
occorsi in precedenza).
2.2 - In adverso l'INAIL ha eccepito in limine una presunta
inammissibilità dell'ordinanza del Pretore di Milano poiché
l'identica questione era stata dichiarata, in passato, manifestamente
inammissibile (ord. n. 344/1983) per inadeguata motivazione.
Ma l'eccezione non ha pregio, rituali prospettandosi, per i fini di
causa, i contenuti degli elementi odiernamente offerti.
Oppone, peraltro, l'INAIL che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965
non era più presente nell'ordinamento alla data di emanazione delle
ordinanze (come non lo è più attualmente), nei termini in cui esso è
stato preso in esame dai mentovati giudici a quibus di Milano e di
Macerata.
La successiva legge n. 903 del 1977, chiarisce la difesa dell'Ente,
col suo art. 12 ha parificato in tema di prestazioni ai superstiti a
seguito di infortunio del lavoratore (come, del resto, le ordinanze di
rimessione han tenuto presente e si è qui esposto) le posizioni tra
uomo e donna, sì da fornire una diversa chiave interpretativa - non
più limitativa, cioè - del richiamato terzo comma dell'art. 85.
L'obiezione è conferente nel senso - non per questo preclusivo
dell'intera questione - che la norma va, e andava dai giudici a quibus,
letta (per effetto dell'art. 19 legge n. 903/1977 in relazione all'art.
15 delle preleggi) secondo quanto stabilito dal qui già richiamato
art. 12 della legge medesima, la quale - s'è già detto - ha
cancellato qualsiasi discriminazione tra uomo e donna in materia di
lavoro e relativa previdenza.
3.1 - A questo punto, si pongono esatti i termini dell'ordinanza
del Pretore di Brescia (n. 1153/1984), che circoscrive l'esame della
questione - una volta che l'art. 12 preriportato ha identicamente posto
l'apprezzamento della posizione dei coniugi - incentrandola
sull'assunta illegittimità costituzionale, ex art. 3 Cost., dei soli
limiti temporali che la disposizione contiene: parità del marito,
nelle prestazioni a seguito della scomparsa della moglie lavoratrice,
ma per decesso occorso posteriormente all'entrata in vigore della
norma.
3.2 - In questi rigorosi termini, che assorbono ogni disamina
sull'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, la questione è fondata.
L'intera normativa contenuta nella legge 9 dicembre 1977 n. 903 è
intesa a vietare discriminazioni di sorta, in materia di lavoro,
fondate sul sesso (art. 1, primo comma).
E la Corte ricorda che anche con l'art. 11, inerente a prestazioni
ai superstiti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità e la vecchiaia, pur parificandosi i diritti dei coniugi
era stato imposto consimile limite temporale (decesso dell'assicurata o
della pensionata posteriore alla data di entrata in vigore della
legge).
Senonché, sul piano della legittimità costituzionale venne
considerata ed affermata l'equiparazione assoluta, oggetto dell'intera
legge, anche in chiave di fattori temporali, espungendosi il
conseguente limite (sentenza n. 6 del 1980).
La raggiunta posizione paritaria anche nel tempo, tra vedovo ovvero
vedova comportò, poi, l'estensione ablatoria di ogni relativo limite,
per analoghe discriminanti concernenti la materia pensionistica, tanto
nei confronti di dipendenti statali che di amministrati dagli Istituti
di previdenza (sentenza n. 75/1981; ord. n. 50/1986).
Or dunque l'unicità negli scopi decisamente avversi ad ogni
discriminazione, contenuti nella legge n. 903/1977, ha ricevuto
ulteriori precisi contorni da parte della giurisprudenza
costituzionale. Il che comporta, per l'identità della matrice cui
restano certamente avvinte le prestazioni economiche continuative e
d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia (art. 11 della legge)
e di rendita vitalizia (successivo art. 12), l'uguaglianza delle
consimili riferite disposizioni. Non può, infatti, ex art. 3 Cost.,
restar temporalmente claudicante l'una rispetto all'altra.
Va riconosciuto, pertanto, che le prestazioni ai Superstiti
previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 12 legge 9
dicembre 1977, n. 903) spettano, comunque, al marito quale che sia la
data del decesso della moglie lavoratrice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 857, 1078, 1153 del 1984);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9
dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO
SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte