Sentenza n. 117/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 210/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato),
promosso con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di
Augusta nel procedimento civile vertente tra Bruccoleri Francesco e
l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 441 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile promosso dal ferroviere Bruccoleri
Francesco nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il Pretore di
Augusta ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in relazione
alla normativa prevista dall'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n.
210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che prevede, per
la trattazione delle controversie di lavoro, la competenza del
pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato
nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo
le norme ordinarie.
La norma che stabilisce il foro erariale, secondo il Pretore di
Augusta, sarebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 24 della
Costituzione, che prevede il diritto alla tutela giurisdizionale, e
di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di
eguaglianza.
In particolare, il remittente osserva che la regola del foro
erariale è stata ritenuta costituzionalmente legittima da questa
Corte per l'esigenza di concentrare sia i giudizi a cui partecipa lo
Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso un numero
ristretto di sedi giudiziarie sì da dare impulso alla
specializzazione di queste ultime.
Tali ragioni non sussisterebbero nel caso dell'Ente Ferrovie, i
cui rapporti di lavoro, trattandosi di ente pubblico economico, sono
trattati dal giudice ordinario e più precisamente dal pretore del
lavoro.
La norma finirebbe quindi per danneggiare i lavoratori dipendenti
dall'Ente Ferrovie, i quali, a differenza di quelli degli altri enti
pubblici economici, ed in particolare di quelli dell'ENEL, non
possono giovarsi del principio posto a tutela del lavoratore, secondo
il quale la competenza territoriale nei giudizi di lavoro appartiene
al giudice del luogo del rapporto di lavoro.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale osserva che il riferimento ai dipendenti degli enti pubblici
economici, ed in particolare dell'ENEL, non è pertinente, in quanto
per essi non sussiste il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con
le conseguenti problematiche relative al foro erariale ed agli
aspetti organizzativi della gestione delle funzioni e servizi
dell'Avvocatura dello Stato.
Sotto l'aspetto di una presunta irragionevolezza della norma
denunciata, sarebbe stato censurato, in sostanza, il potere
discrezionale del legislatore il quale ha voluto tener presente
l'elevatissimo numero dei dipendenti F.S., l'organizzazione
ferroviaria su base compartimentale e la necessaria opportunità di
accentramento nella trattazione dei giudizi.
Inoltre, non sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 24
della Costituzione, in quanto la norma in esame non lede i diritti di
difesa, ma si limita a regolare la competenza del giudice.
Né potrebbe dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, laddove si
stabilisce un foro diverso rispetto alle controversie dei dipendenti
degli enti pubblici economici. Al riguardo viene sottolineato come
questa Corte abbia più volte affermato che il principio
dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge non impedisce al
legislatore di dettare una diversa disciplina per regolare situazioni
che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando
le norme agli svariati aspetti della vita sociale, quando ciò sia
fatto per categorie di destinatari e non ad personam. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a giudicare la legittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il
quale dispone che la trattazione delle controversie di lavoro
relative al personale dipendente dall'ente "Ferrovie dello Stato" sia
devoluta alla competenza territoriale del Pretore del luogo ove ha
sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova
il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il Pretore di Augusta dubita della legittimità della norma, sia
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole
disparità di trattamento dei dipendenti dell'ente rispetto a quelli
degli altri enti pubblici economici, sia in riferimento all'art. 24
della Costituzione, in quanto il previsto spostamento di competenza
territoriale sarebbe suscettibile di incidere in concreto sul diritto
dei detti lavoratori di agire in giudizio.
2. - In particolare, sotto il primo profilo, il giudice remittente
osserva che le ragioni in base alle quali questa Corte ha ritenuto
legittima la regola del foro erariale non sussistono nel caso in
esame, trattandosi di un ente che opera imprenditorialmente i cui
rapporti di lavoro con il personale sono stati sottratti alla
disciplina del pubblico impiego ed assoggettati alle norme del
rapporto di lavoro privato.
La disposizione impugnata finirebbe quindi per danneggiare i
dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato i quali, a differenza di
quelli degli altri enti pubblici economici, non possono giovarsi
della regola posta a tutela del lavoratore, secondo cui, nelle
controversie di lavoro, la competenza territoriale appartiene al
giudice del luogo ove il rapporto è sorto, ovvero si trova l'azienda
o una sua dipendenza.
3. - Sotto tale profilo la questione è fondata.
L'art. 23 della legge n. 210 del 1985 istituisce un foro dell'ente
Ferrovie dello Stato che ha caratteristiche proprie e speciali anche
rispetto al foro erariale. In quest'ultima ipotesi, infatti, le norme
ordinarie di competenza rimangono ferme per i giudizi innanzi al
Pretore, anche nei casi in cui un'Amministrazione dello Stato sia
parte in giudizio (v. art. 7 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre
1933), ed inoltre, mentre il foro dello Stato riguarda tutte le
controversie in genere (salve poche eccezioni indicate nel citato
art. 7), quello previsto dalla norma in esame riguarda unicamente le
controversie di lavoro.
Non v'è dubbio che tale regola è effettivamente in grado di
rendere più elevato, per le altre parti, il costo del giudizio,
quando questo abbia a svolgersi in una sede più lontana rispetto
alla loro residenza, e che quindi la disposizione impugnata pone in
essere una disparità di trattamento, rispetto agli altri lavoratori
subordinati privati, che, ove non risulti giustificata da una
differenza di situazioni e da ragionevoli esigenze, si risolve
manifestamente in una violazione del principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
Ora, occorre considerare che se rilevanti ragioni di interesse
pubblico possono giustificare l'istituzione del foro erariale (come
questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n.
118 del 1964), gli stessi limiti posti finora dal legislatore per
circoscriverne l'applicazione possono ben costituire - stante la loro
persistenza ultracinquantennale - un valido criterio di valutazione
in ordine alla ragionevolezza o meno della norma contenuta nella
disposizione impugnata e degli interessi ivi ritenuti preminenti. Il
fatto cioè che la regola del foro erariale sia esclusa nei giudizi
avanti i Conciliatori ed i Pretori dimostra che non si è mai
ritenuto necessario, per la cura dei pubblici interessi, stabilire
anche in tali casi l'adozione di un foro particolare.
Se questo è avvenuto in generale, tanto meno la regola appare
derogabile proprio in ordine alle controversie di lavoro, la cui
disciplina è ispirata al principio della maggior tutela del
lavoratore; né certamente possono ravvisarsi, in favore dell'ente
delle Ferrovie, speciali motivi che consentano di incidere a tal
punto sul suddetto principio.
In conclusione, nel momento in cui la legge istitutiva del nuovo
ente muta gli indici legali di collegamento della giurisdizione per
tutto quanto concerne le controversie di lavoro (stabilendo che
l'ente agisce a titolo imprenditoriale e sulla base - paritetica -
della contrattazione collettiva), risulta del tutto irragionevole e
contraddittorio mantenere poi una posizione di privilegio per l'ente
stesso in sede giudiziale. Tanto più ove si consideri che tale
disciplina è ancora più accentratrice di quella del foro erariale e
pone una deroga, unica nel settore degli enti pubblici economici,
alle rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale che hanno
invece consigliato la disciplina generale, espressa dall'art. 413 del
codice di procedura civile, in ordine alla competenza per territorio
del giudice del lavoro.
L'accoglimento della questione sotto il suddetto profilo rende
superfluo l'esame di quello ulteriore, relativo all'art. 24 della
Costituzione, prospettato dal giudice remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
17 maggio 1985, n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie
dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di
lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla
competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che
sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziché del pretore
competente secondo la disciplina generale delle controversie in
materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte