Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto

1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi

regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in

materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il

19 settembre 1990 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a

carico di Jankovits Edino, iscritta al n. 681 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa il 19 settembre

1990 (R.O. n. 681 del 1990), nel procedimento penale a carico di

Jankovits Edino, imputato del reato di cui all'art. 25, primo comma,

d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato, quale gestore della

ditta "Autodemolizioni Gianotti", lo smaltimento (raccolta e pressa)

di rifiuti speciali (nella specie autoveicoli e parti di essi) senza

le debite autorizzazioni, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale del

Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989, il quale stabilisce

che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge

esercitano l'attività di cui all'art. 5, comma primo" - id est,

quella di cui al primo comma dell'art. 15 d.P.R. n. 915 del 1982 -

"possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che

presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data

medesima".

Il giudice a quo ha anzitutto ritenuto che l'attività del

prevenuto era compresa in quella prevista dall'art. 15 del d.P.R. n.

915 del 1982, (gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore

e simili); ha, poi, rilevato che, secondo l'orientamento della Corte

di Cassazione, l'attività dei c.d. rottamatori necessita sia

dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del citato d.P.R.

n. 915 del 1982, sia della licenza comunale di cui all'art. 15,

quarto comma, dello stesso decreto, essendo ormai cessata la

disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R. fin dal

marzo 1983. Ha osservato, inoltre, che la norma impugnata ha

l'effetto di rendere lecita, sia pure in via transitoria, e

subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione nei

sei mesi successivi alla data del 28 agosto 1989, un'attività che la

normativa statale considera penalmente rilevante.

Risulterebbero, quindi violati:

a) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento

ingiustificata che si verificherebbe tra i rottamatori del Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre Regioni;

b) l'art. 25, secondo comma, Cost., avendo la Regione

illegittimamente interferito in materia penale;

c) l'art. 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale

n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),

in quanto la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà

legislativa esclusiva in materia di rifiuti, e comunque, anche

qualora l'avesse, non potrebbe dettare disposizioni contrastanti con

le norme fondamentali di una riforma economico-sociale dello Stato,

quali quelle di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, emesse, tra l'altro,

in attuazione di direttive comunitarie (sentenze Corte cost. nn. 79

del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6, secondo comma,

della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n.

23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore

della legge medesima, già esercitassero l'attività c.d. di

rottamatori senza essere muniti delle debite autorizzazioni, di

proseguire tale esercizio a condizione che presentino istanza di

autorizzazione entro sei mesi da quella data, violi gli artt. 3, 25,

secondo comma, 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale

n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),

rendendo lecita, sia pure in via transitoria, un'attività che la

normativa statale considera penalmente rilevante.

2. - La questione è fondata.

Il giudice remittente ha ritenuto che l'attività svolta

dall'imputato è inquadrabile in quelle contemplate dall'art. 15 del

d.P.R. n. 915 del 1982, ed è soggetta sia all'autorizzazione

regionale sia alla licenza comunale (artt. 6 e 15 del d.P.R. citato)

e che la mancanza dell'una e dell'altra, secondo il disposto

dell'art. 25 del d.P.R. suddetto, rende l'esercente della stessa

punibile con l'arresto e l'ammenda, essendo oramai cessata la

disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R.

Ha rilevato, inoltre, che, di contro, la disposizione della legge

regionale censurata rende lecita, sia pure temporaneamente,

l'attività in esame.

Ciò posto, sussiste la violazione dei precetti costituzionali

invocati.

Va ribadito che la potestà legislativa regionale è destinata a

cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di

omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione

in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che

costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche

i risvolti penali dei problemi affrontati.

Comunque, è decisiva la considerazione che la fonte del potere

punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non

hanno potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la

punibilità di reati sancita da leggi dello Stato. Non possono,

cioè, interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita

un'attività che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e

sanziona penalmente (Corte cost., sentt. nn. 370 del 1989, 43 e 309

del 1990).

La disposizione regionale impugnata, quindi, va dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto

1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi

regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in

materia di smaltimento dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte