Sentenza n. 117/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva
l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "Calore
Salernitano", promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal
Tribunale di Salerno, sezione elettorale, sul ricorso proposto da
Stoppiello Antonio contro Rocco Giovanni, iscritta al n. 286 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione della Comunità montana del Calore
Salernitano;
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avv. Fulvio Fenucci per la Comunità montana "Calore
Salernitano".
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza
emessa il 3 marzo 1992 nel corso del giudizio promosso da Antonio
Stoppiello, volto a far dichiarare l'ineleggibilità di Giovanni
Rocco alla carica di Presidente della Comunità montana "Calore
Salernitano", per aver ricoperto l'incarico continuativamente da
oltre quindici anni - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della
Campania 18 maggio 1977, n. 25 (Approvazione dello Statuto della
Comunità montana del Calore Salernitano) (recte: dell'articolo unico
della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella
parte in cui approva l'art. 15, primo comma, dello Statuto della
Comunità montana "Calore Salernitano").
La disposizione denunciata prevede che i componenti della Giunta
esecutiva della Comunità montana, quindi anche il Presidente,
possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per
un periodo di non oltre dieci anni. Il Tribunale di Salerno ritiene
che questo limite sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione. In particolare l'art. 51, pur non contenendo una
riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare su tutto
il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini
interessati all'elezione a cariche pubbliche, mentre la norma
regionale controversa pone limiti all'elettorato passivo per i soli
cittadini residenti nel territorio della Comunità montana.
2. - Si è costituita in giudizio la Comunità montana "Calore
Salernitano", chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia accolta.
Ad avviso della Comunità montana l'unità dell'ordinamento
imporrebbe che la disciplina delle cause ostative all'elettorato
passivo sia riservata alla legislazione statale. Di conseguenza
sarebbe esclusa ogni potestà normativa delle regioni in questa
materia. La disposizione denunciata determinerebbe inoltre una
irragionevole disparità di trattamento per l'accesso ad organi
elettivi.
In prossimità dell'udienza la Comunità montana ha depositato una
memoria per ribadire le ragioni a sostegno della tesi della
illegittimità costituzionale della norma denunciata, affermando che
il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in
quanto determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per
l'accesso agli organi di governo della Comunità montana. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte concerne la legge della Regione Campania 18
maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello
Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", ad essa
allegato. Lo Statuto prevede che i componenti della Giunta esecutiva
dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata
del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio generale;
prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico, ma
per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni,
corrispondente alla durata ordinaria di due mandati.
2. - L'unico dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal
Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione dell'eguaglianza
tra i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e
51 della Costituzione). La questione è stata sollevata
esclusivamente sotto il profilo che "la norma regionale controversa
prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai soli cittadini
residenti nel territorio di competenza".
3. - La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle
comunità montane in Campania, alla quale si conforma lo Statuto
della Comunità "Calore Salernitano" (approvato con la legge
regionale denunciata), stabilisce che il Consiglio generale della
Comunità montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta
esecutiva ed il Presidente. I componenti del Consiglio generale sono,
a loro volta, eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella
Comunità montana, dai consigli comunali tra i propri componenti.
Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza di rimessione,
il limite temporale posto alla consecutiva titolarità della carica
di Presidente della Comunità montana differenzierebbe, nell'accesso
a tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità
stessa, discriminandoli rispetto agli altri.
Se si tiene conto delle modalità di elezione sopra descritte,
l'effetto discriminatorio denunciato dal Tribunale di Salerno si
potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di consigliere
dei comuni che partecipano alla comunità montana solamente i
cittadini residenti nei comuni stessi. Ma proprio questa implicita e
necessaria premessa è errata. Difatti la legge 23 aprile 1981, n.
154, nel dettare norme in materie di ineleggibilità ed
incompatibilità, dispone che sono eleggibili alla carica di
consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica (art. 1). Ne segue che il limite all'elettorato passivo
posto dalla disposizione denunciata non è applicabile, come ritiene
il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di
competenza". Questo limite riguarda, al contrario, tutti i cittadini
che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste,
aspirare a quell'ufficio. La discriminazione denunciata, pertanto,
non sussiste e la questione di legittimità costituzionale, così
come è stata proposta, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella
parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana
"Calore Salernitano", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il
3 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte