Sentenza n. 117/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 157/1992
- art. 30legge 157/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dall'art. 18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo
comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa
il 21 aprile 1993 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto da
Fabrizio Zerini iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Fabrizio Zerini, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'avvocato Claudio Chiola per Fabrizio Zerini e l'Avvocato
dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio vo'lto a ottenere l'annullamento di
una sentenza di condanna a carico di Fabrizio Zerini per essersi
impossessato, dopo averli uccisi, di ventidue fringuelli, la Corte di
cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art.
18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo comma, lettera h)
e 31, primo comma, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), lamentandone il contrasto con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione e con la direttiva della Comunità
Economica Europea n. 409 del 1979.
Più precisamente, il giudice a quo sospetta la violazione del
principio costituzionale di determinatezza delle pene, dal momento
che, applicando i comuni canoni di ermeneutica legislativa, non si
riuscirebbe a dare un significato plausibile alle norme impugnate.
Infatti il giudice a quo ritiene che, tanto per la sua formulazione,
quanto per la sua collocazione, l'art. 18 non può essere
interpretato come diretto a inserire nell'elencazione delle specie
cacciabili il fringuello e la peppola in quanto eccezioni alla
regola, stabilita dagli artt. 30 e 31, della non cacciabilità dei
fringillidi, peraltro con limiti quantitativi che non risultano
dall'art. 18 (i cui limiti sono solo stagionali). Né, sempre ad
avviso dello stesso giudice a quo, sarebbero appaganti altre
interpretazioni, come quelle che considerano "non scritto" l'art. 18
o che giungono all'opposto risultato ritenendo invalidi gli artt. 30
e 31, di modo che non sarebbe possibile stabilire cosa rimane della
liceità prevista, per i fringuelli e le peppole, dal ricordato art.
18, lettera b), dovendosi comunque applicare le sanzioni disposte
dagli artt. 30 e 31.
2. - È intervenuta in giudizio la parte privata del giudizio a
quo, la quale, dopo aver premesso che l'inammissibilità della
questione deriva dalla evidente incertezza del petitum, chiede, in
subordine, una pronunzia di manifesta infondatezza. Sotto
quest'ultimo profilo, la parte privata sottolinea come l'apparente
contraddizione delle norme denunziate si risolva nel semplice
rapporto fra una norma generale, concernente il divieto di caccia dei
fringillidi, e una norma speciale, la quale consente la caccia del
fringuello e della peppola. Infine, quanto al preteso contrasto con
la direttiva comunitaria n. 79/409 (che in realtà non ricorre, non
rientrando il fringuello e la peppola fra le specie sottoposte a
protezione speciale), la parte privata osserva che si tratta di
materia che cade sotto la giurisdizione della Corte di giustizia
delle Comunità europee o del giudice ordinario (ove la direttiva
fosse self-executing).
3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale sostiene, innanzitutto, che non sussiste alcuna
contraddizione fra le norme impugnate, poiché l'art. 30, lettera h),
nel punire l'abbattimento di più di cinque fringillidi, presuppone
che la caccia agli stessi sia ammessa dall'art. 18, tanto che
connette l'antigiuridicità della condotta alla quantità degli
abbattimenti. In ordine alla pretesa violazione della direttiva
comunitaria n. 79/409, a parte ogni considerazione sulla sua
inammissibilità, l'Avvocatura dello Stato ritiene che la relativa
questione non sia rilevante, dal momento che l'imputato del giudizio
a quo non potrebbe giovarsi di un'eventuale pronunzia
d'incostituzionalità, sia perché non ne potrebbe derivare un
aggravamento di responsabilità dello stesso, sia perché il citato
art. 30 punisce una cattura certamente non consentita dalla
direttiva.
4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha presentato
un'ulteriore memoria con la quale ha prospettato profili aggiuntivi
d'inammissibilità. Innanzitutto, essa ritiene che, essendo
l'ordinanza di rimessione vo'lta a ottenere una pronunzia che
sanzioni la caccia al fringuello e alla peppola, il giudice a quo
avrebbe dovuto impugnare l'art. 18, e non, come si legge nel
dispositivo dell'ordinanza, l'art. 30, lettera h), della legge n. 157
del 1992. Inoltre, per i motivi appena detti, il giudice a quo, dando
alle norme una duplice e contrastante interpretazione, sembra
proporre un quesito alternativo. Ancora a parere della parte privata,
il giudice a quo, poiché richiede a questa Corte la creazione di una
nuova fattispecie penale, formula un petitum di tipo legislativo e,
comunque, irrilevante nel giudizio a quo, non potendo trovare
applicazione in quella sede una legge penale meno favorevole al reo.
Infine, la stessa parte privata rileva che, a seguito dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 1993, che ha eliminato il fringuello e la peppola
dall'elenco delle specie cacciabili, si è avuto jus superveniens e
si è, pertanto, resa dubbia l'applicabilità della norma impugnata
nel giudizio a quo. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dall'art. 18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo
comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione del principio
di determinatezza delle fattispecie normative incriminatrici,
contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché
per violazione della direttiva del Consiglio della Comunità
Economica Europea 2 aprile 1979, n. 409.
2. - Va, innanzitutto, accolta l'eccezione d'inammissibilità
proposta dalla parte privata in ordine al profilo d'illegittimità
costituzionale sollevato dal giudice a quo per la pretesa violazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 79/409. È,
infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che le norme
derivanti da atti normativi della Comunità Europea non possono
costituire parametro nei giudizi di competenza di questa Corte,
poiché, pur potendo derogare a norme interne di rango costituzionale
(purché non contenenti principi fondamentali o diritti inalienabili
della persona umana), esse appartengono a un ordinamento distinto,
anche se coordinato, rispetto a quello interno e, pertanto, non
possono essere qualificate come atti aventi valore costituzionale
alla stregua dell'ordinamento nazionale (v. sentt. nn. 232 del 1989 e
170 del 1984).
3. - Vanno, invece, respinte le altre eccezioni d'inammissibilità
sollevate dalla parte privata.
La prima eccezione si fonda sulla pretesa incertezza del petitum.
Questa prospettazione, tuttavia, non può essere accolta, poiché
dalla lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione risulta
sufficientemente chiaro che, per il giudice a quo, l'insieme delle
disposizioni contestate, interpretate con i comuni canoni
ermeneutici, non esprimerebbero un significato normativo plausibile
o, quantomeno, certo e, pertanto, si porrebbero in contrasto con il
principio costituzionale di determinatezza delle norme penali.
Allo stesso modo, non si può condividere l'eccezione
d'inammissibilità motivata con il rilievo che il giudice a quo
avrebbe proposto un "quesito alternativo", dal momento che la
pluralità di interpretazioni addotte esemplificativamente
nell'ordinanza di rimessione, nessuna delle quali viene fatta propria
dallo stesso giudice a quo, è semplicemente rivolta a dimostrare
l'asserita mancanza di un significato plausibile o certo,
attribuibile alle disposizioni contestate.
Un evidente fraintendimento sta, invece, a fondamento della
eccezione di inammissibilità basata sul motivo che il giudice a quo
avrebbe dovuto impugnare l'art. 18, primo comma, lettera b), e non,
come invece risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione,
l'art. 30, primo comma, lettera h), della legge n. 157 del 1992.
Infatti, anche se è vero che nella parte dispositiva dell'ordinanza
medesima si indica come oggetto di impugnazione soltanto l'articolo
da ultimo menzionato, tuttavia nella motivazione della stessa
ordinanza si afferma espressamente che si intende sollevare "la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 18, primo comma, lettera b), e 30, primo comma, lettera h)
della legge citata". In ogni caso, determinante ai fini della
decisione sulla eccezione di inammissibilità è che, a una lettura
complessiva dell'ordinanza di rimessione, risulta chiaramente che il
giudice a quo ritiene del tutto indeterminata, e perciò
incostituzionale, la fattispecie normativa incriminatrice configurata
dal combinato disposto complessivamente formato dagli artt. 18, primo
comma, lettera b), 30, primo comma, lettera h), e 31, primo comma,
lettera g), della legge n. 157 del 1992. E questa deve essere
considerata, sulla base dei comuni canoni ermeneutici dell'ordinanza
di rimessione, la questione di costituzionalità posta a questa
Corte.
Sul medesimo fraintendimento ora esaminato, che ha portato la
parte privata a considerare l'impugnazione come se fosse diretta a
chiedere un divieto di caccia del fringuello e della peppola, si
basano le eccezioni di inammissibilità fondate sull'asserzione che
il petitum consista nella richiesta di una nuova fattispecie
incriminatrice.
Né, infine, è possibile considerare come jus superveniens, ai
fini della restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame
della rilevanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 novembre 1993 (Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di
alcuni volatili), adottato in attuazione dell'art. 18, terzo comma,
della legge n. 157 del 1992, decreto che esclude la peppola e il
fringuello dall'elenco delle specie cacciabili. Infatti, posta in
ipotesi l'assoluta incertezza del significato normativo delle
disposizioni impugnate, la restituzione degli atti al giudice a quo
per un riesame della rilevanza non si potrebbe configurare in nessuna
delle ipotesi interpretative possibili: ove le norme contestate
dovessero essere interpretate come espressive di un divieto di
cacciare anche il fringuello e la peppola, il decreto sopravvenuto
non modificherebbe affatto il divieto preesistente, ma lo
confermerebbe con una norma sostanzialmente identica; ove, invece, le
disposizioni denunziate dovessero essere interpretate come dirette ad
ammettere eccezionalmente la caccia del fringuello e della peppola in
un periodo determinato (temporalmente coincidente con quello del
fatto per il quale è stato incriminato l'imputato del giudizio
principale), la sopravvenuta generalizzazione del divieto di cacciare
i volatili appena indicati non potrebbe avere alcuna rilevanza nel
processo a quo, dovendosi applicare in questo la norma più
favorevole al reo, vale a dire, in ipotesi, la precedente disciplina
normativa.
4. - La questione sollevata dalla Corte di cassazione è,
comunque, non fondata, dal momento che, contrariamente a quanto opina
il giudice a quo, al complesso delle disposizioni impugnate è
possibile conferire un significato chiaro e univoco applicando i
comuni criteri d'interpretazione delle leggi.
L'art. 30, primo comma, lettera h) e l'art. 31, primo comma,
lettera g), della legge n. 157 del 1992, stabiliscono le sanzioni da
applicare a coloro che cacciano fringillidi: il primo, configurando
come reato la caccia di fringillidi in numero superiore a cinque,
prevede che ai trasgressori sia irrogata una determinata ammenda; il
secondo, configurando come illecito amministrativo l'abbattimento di
fringillidi in numero non superiore a cinque, stabilisce per i
trasgressori determinate sanzioni amministrative. Dall'insieme delle
due norme deriva, dunque, un divieto generale di cacciare
fringillidi, bipartendo le rispettive trasgressioni come illecito
penale per le ipotesi più gravi e come illecito amministrativo per
le ipotesi più lievi.
La questione sollevata dal giudice a quo sorge in relazione al
fatto che una disposizione contenuta nella stessa legge -
segnatamente l'art. 18, primo comma, lettera b) - include due specie
della famiglia dei fringillidi, cioè il fringuello e la peppola,
nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio". Tuttavia, secondo i canoni giuridici
comunemente applicati, quando coesistono due norme coeve e dotate
della stessa forza giuridica, l'una delle quali stabilisce un divieto
generale di caccia dei fringillidi e l'altra prevede che, per un
periodo di tempo limitato, due sole specie della famiglia dei
fringillidi siano cacciabili, si ritiene che l'una sia la norma
generale e l'altra la norma di deroga. È, infatti, proprio delle
norme di deroga sospendere (nella specie: per un periodo di tempo
determinato) l'applicazione della norma (nella specie: un divieto)
generale, al fine di permettere (per il medesimo periodo di tempo)
una disciplina eccezionale.
Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni
impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel
senso che, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi
(artt. 30, primo comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g),
coesiste (o, meglio, coesisteva) una norma di deroga (art. 18, primo
comma, lettera b), che permette (o, più precisamente, permetteva) di
cacciare soltanto due specie di fringillidi (il fringuello e la
peppola) e soltanto nel periodo di tempo compreso tra la terza
domenica di settembre e il 31 gennaio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto formato dagli artt. 18, primo comma, lettera
b), 30, primo comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
concernente lo stesso combinato disposto indicato nel punto
precedente, sollevata dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento alla direttiva del Consiglio
della Comunità Economica Europea 2 aprile 1979, n. 409.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte