Sentenza n. 117/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.lgs. 503/1992
- art. 3legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal pretore di
Verbania sul ricorso proposto da Ugazzi Domenico contro la R.A.S. -
Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., iscritta al n. 745 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione della R.A.S. - Riunione Adriatica di
Sicurtà S.p.a;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la R.A.S. - Riunione Adriatica
di Sicurtà S.p.a.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso della controversia di lavoro promossa da Ugazzi
Domenico contro la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., il
pretore di Verbania ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 gennaio
1996, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, ultima
proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Il giudice a quo, dopo aver premesso in punto di fatto i termini
della questione sottoposta al suo giudizio, ha rilevato che la norma
impugnata si presenta del tutto analoga a quella già dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 di
questa Corte. Tale norma, infatti, mentre prevede che coloro i quali
maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
503 del 1992 non siano tenuti a comunicare al datore l'opzione per la
prosecuzione dell'attività lavorativa, dispone che a carico dei
medesimi permanga l'obbligo di detta comunicazione "non oltre la data
in cui i predetti requisiti sono maturati". Nel caso specifico la
risoluzione della prospettata questione è rilevante perché, avendo
il ricorrente maturato il requisito per la pensione di vecchiaia in
data 21 marzo 1993, avrebbe dovuto comunicare l'opzione per la
prosecuzione del rapporto di lavoro entro tale data; poiché, invece,
la comunicazione è avvenuta il successivo 17 maggio 1993, ossia dopo
il compimento degli anni ma pur sempre nell'arco dei sei mesi
successivi all'entrata in vigore della norma impugnata, il
licenziamento dell'Ugazzi disposto dalla R.A.S. è da considerarsi
legittimo o meno a seconda dell'accoglimento o del rigetto della
presente questione.
Tutto ciò premesso in punto di rilevanza, il pretore di Verbania
ha osservato che la questione di legittimità costituzionale si
presenta anche non manifestamente infondata, e ciò sulla base della
citata sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte; se è vero, infatti,
che la norma impugnata è finalizzata a favorire la scelta del
lavoratore di proseguire l'attività anche dopo il raggiungimento
dell'età pensionabile, appare ingiustificata ed irrazionale la
decisione del legislatore di obbligare il lavoratore a comunicare
l'opzione entro termini che potrebbero essere, in concreto, irrisori,
ricadendo nei primissimi giorni successivi all'entrata in vigore
della norma in esame.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la R.A.S., con apposita comparsa, chiedendo che la
questione sollevata dal pretore di Verbania venga dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In prossimità dell'udienza la predetta società ha presentato
un'articolata memoria, insistendo per le già rassegnate conclusioni.
In particolare, la R.A.S. ha rilevato che la prospettata questione
deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente,
infatti, aveva subito un doppio licenziamento, il primo dei quali non
tempestivamente contestato, secondo quanto affermato dallo stesso
pretore rimettente; allorquando il dipendente aveva esercitato la
seconda opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quella ai
sensi della norma di legge impugnata, il rapporto stesso doveva
ritenersi ormai legittimamente sciolto, in forza del licenziamento
ritualmente comunicato dalla società assicuratrice.
Nel merito, la R.A.S. ha riconosciuto che tra la norma oggi in
esame e quella colpita dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 156 del 1988 vi è sostanziale
analogia. Tuttavia, se l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54,
costituiva una novità, l'istituto del pensionamento posticipato è
ormai ben noto, sicché i lavoratori non possono lamentare una scarsa
informazione al riguardo.
D'altra parte, il fatto che la normativa transitoria abbia previsto
l'obbligo di comunicare l'opzione entro la data in cui si matura il
diritto alla pensione risponde alla natura negoziale del rapporto di
lavoro, in cui la scelta del lavoratore esige una comunicazione al
datore, entro termini ragionevoli e congrui; nel caso specifico, il
dipendente aveva avuto il tempo di comunicare la propria scelta dal 1
gennaio fino al 21 marzo 1993, il che è un'ulteriore conferma
dell'infondatezza della questione, attesa la piena ragionevolezza
dello spatium deliberandi in concreto attribuito all'interessato. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Verbania dubita che l'art. 1, comma 2, ultima
proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui
dispone che, per gli assicurati che maturino il requisito per il
pensionamento di vecchiaia entro i sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore del decreto (in concreto, entro il 30 giugno 1993),
rimanga fermo l'obbligo di comunicare l'opzione per la prosecuzione
del rapporto di lavoro non oltre la data in cui viene maturato il
requisito dell'età (nel caso specifico, entro il 21 marzo 1993), sia
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca
irragionevolezza conseguente alla possibile irrisorietà del termine
in questione.
Richiama in proposito, a titolo di precedente specifico, la
sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte.
2. - La preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza sollevata dalla R.A.S. è infondata.
Il giudice a quo infatti, con esauriente motivazione, ha affermato
che, - a prescindere dalla prova del tempestivo esercizio, da parte
del lavoratore, del diritto di opzione ai sensi della precedente
legge (art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con
modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54) -, è comunque
indispensabile, ai fini della decisione, valutare la tempestività
del secondo atto di opzione, compiuto dal ricorrente in base alla
norma impugnata. Ne consegue che, indipendentemente dal
perfezionarsi o meno del licenziamento, il rimettente ha prospettato
la questione a questa Corte in termini validi, non essendo consentito
al giudice delle leggi scendere all'esame della questione di merito,
in presenza di una motivazione non implausibile sul punto.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità riguarda la
figura del cosiddetto pensionamento posticipato, ossia quel
particolare diritto potestativo per cui il lavoratore che raggiunge
il limite di età per il pensionamento di vecchiaia ha la
possibilità, a sua scelta, di proseguire l'attività lavorativa fino
al raggiungimento di un'età più avanzata o di un certo tetto
massimo di anni di contribuzione. Questa facoltà di opzione assume
una duplice finalità: da un lato, quella di alleggerire la difficile
situazione economica degli enti di previdenza (fra cui l'INPS),
ritardando il momento in cui essi debbono corrispondere il
trattamento di fine rapporto e la pensione; dall'altro, quella di
consentire a lavoratori ancora relativamente "giovani" e, comunque,
non in possesso di un'elevata anzianità contributiva, di continuare
a lavorare, percependo gli eventuali aumenti di retribuzione e di
pensione.
La possibilità di continuare a lavorare oltre il limite di età
pensionabile è stata prevista già da norme precedenti, fra le quali
si segnalano l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, l'art. 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 e l'art. 4 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Il pretore rimettente ha correttamente indicato, a titolo di
precedente specifico, la sentenza n. 156 del 1988, con la quale
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
6, terzo comma, ultima proposizione, del d.-l. 22 dicembre 1981, n.
791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.
54, nonché del medesimo art. 6, secondo comma, nella parte in cui
non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della
facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque
scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del
decreto-legge medesimo.
4. - Rispetto alla norma oggetto di quel giudizio, la disposizione
ora in esame (art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 503) ha un contenuto sostanzialmente analogo.
Se da un lato, infatti, questa disposizione è finalizzata ad
elevare a sessantacinque anni (nello spirito della riforma
previdenziale) il limite di età per la prosecuzione dell'attività
lavorativa, dall'altro il medesimo articolo prevede lo stesso obbligo
di comunicazione a carico del lavoratore.
In particolare, si stabilisce:
1) colui che, pur avendo già maturato i requisiti per la
pensione di vecchiaia, svolge ancora attività lavorativa al momento
di entrata in vigore del decreto è esonerato dall'obbligo di
comunicazione;
2) colui che, invece, matura i requisiti entro i sei mesi
successivi è esonerato dall'obbligo predetto "fermo restando
l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione
sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono
maturati".
Il giudice a quo sottopone al giudizio di questa Corte proprio
l'ultima proposizione del menzionato art. 1, comma 2, ossia la parte
in cui la norma sembra ad un tempo negare e prevedere l'obbligo di
comunicazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore,
dell'esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del
rapporto. Ed invero questa Corte, nella richiamata sentenza n. 156
del 1988, ha sottolineato la singolarità di un sistema che pone
coloro i quali maturano i requisiti per la pensione entro i primi sei
mesi dall'entrata in vigore della norma nell'alternativa poco chiara
tra l'esonero da ogni comunicazione e l'obbligo, invece, di compiere
quest'ultima entro la data di perfezionamento dei requisiti medesimi.
Osserva tuttavia la Corte che, pur essendo la norma in esame poco
chiara nella propria formulazione, in linea di principio appare
ragionevole che la legge ponga a carico del lavoratore interessato
alla prosecuzione del rapporto di lavoro l'obbligo di comunicare la
propria scelta entro un termine, in quanto ciò, oltre a rispondere
alla logica negoziale del rapporto di lavoro, si collega anche ad
esigenze organizzative, non essendo opportuno che il datore di lavoro
rimanga esposto al protrarsi dell'incertezza oltre termini
prefissati.
È però indispensabile che detto termine sia congruo e tale da non
determinare ingiustificate disparità.
Nel caso in oggetto, invece, si ripropongono gli stessi problemi
segnalati da questa Corte nella sentenza n. 156 del 1988: obbligare
chi matura i requisiti (nella specie, di età) a comunicare l'opzione
entro la data di maturazione degli stessi significa, in concreto,
porre coloro i quali compiono gli anni nei primi giorni dell'anno
nella situazione di non poter esercitare il diritto, data l'estrema
esiguità dei termini.
La R.A.S. nella propria memoria rileva, fra l'altro, che, essendo
il sistema del pensionamento posticipato ormai ben noto, non sarebbe
più necessario concedere ai lavoratori un termine per l'opzione pari
a quello riconosciuto con la menzionata sentenza n. 156 del 1988 di
questa Corte. Neppure questa osservazione può essere condivisa. Ed
invero, anche a voler ritenere che la possibilità di ottenere il
posticipo del pensionamento sia ormai un dato acquisito nel nostro
sistema previdenziale, ciò non toglie che ogni norma di legge che
preveda tale facoltà debba essere sempre accompagnata da un termine
ragionevole per il suo esercizio.
5. - Da quanto detto deriva che la norma in esame è
costituzionalmente illegittima, non perché pone al lavoratore
l'obbligo di comunicare la propria scelta, ma per il fatto che il
termine per compiere tale comunicazione può essere, in pratica,
irragionevolmente breve, andando a scadere molto prima che siano
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in esame. Inoltre, così facendo, si viene a creare
un'irragionevole disparità di trattamento, nell'ambito del regime
transitorio regolato dalla norma in questione, tra chi compie gli
anni all'inizio del semestre e chi li compie al termine dello stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della
facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte